FAST FIND : GP3967

Sent.C. Cass. 26/04/1999, n. 4138

47161 47161
1. Consulente tecnico d'ufficio Conclusioni Adesione del giudice Motivazione specifica Non occorre - Condizioni.
1. La sentenza di merito, nella misura in cui recepisce le conclusioni cui è approdato il C.T.U., non richiede, qualora le parti e i loro consulenti non abbiano sviluppato argomentazioni atte ad infirmare quelle conclusioni, apposita motivazione atta a riprodurre l'iter tecnico valutativo dell'ausiliario del giudice. (Fattispecie in tema di determinazione del valore di un fondo a fini indennitari, nel giudizio di opposizione alla stima).

1a. (CTU-RZK.1) - Sulla adesione del giudice alle conclusioni del C.T.U., e sulla insussistenza dell'obbligo di sua specifica motivazione - tranne nel caso che le parti e i loro consulenti abbiano confutato quelle conclusioni - ved. Cass 8 agosto 1998 n. 7806R; 24 novembre 1997 n. 11711R; 4 febbraio 1997 n. 1042R, 9 dicembre 1995 n. 12630R; 23 giugno 1995 n. 7150R; 24 febbraio 1995 n. 2114R; 3 maggio 1990 n. 3678R; S.U. 16 agosto 1989 n. 3711R; 11 dicembre 1986 n. 7379R; 14 novembre 1986 n. 6698R; 9 maggio 1986 n. 3085R.

Dalla redazione