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Sent.C. Cass. 09/03/2001, n. 3519

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni - Adesione del giudice - Motivazione - Obbligo - Limiti.
1. Nel caso in cui il giudice del merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese.

1a. Ved. Cass. 21 febbraio 2001 n. 2486R.

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