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Sent.C. Cass. 14/11/1986, n. 6698

46339 46339
1. Consulente tecnico d'ufficio - Sue conclusioni - Adesione del giudice - Motivazione - Richiamo alle argomentazioni accolte - Non occorre.
1. Nel caso in cui il giudice del merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è soddisfatto dal richiamo alle argomentazioni accolte, senza la necessità di confutare le contrarie deduzioni di parte, che devono considerarsi implicitamente disattese; ne consegue che la richiesta del riesame degli elementi risultanti dalla consulenza tecnica e posti a base della decisione si risolve in un sindacato dell'apprezzamento del giudice del merito che, in sede di legittimità, può essere oggetto di censura soltanto se le argomentazioni del consulente trasfuse nella sentenza siano insufficienti o contraddittorie.

Dalla redazione