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Sent.C. Cass. 04/02/1997, n. 1042

43318 43318
1. Consulente tecnico d'ufficio - Conclusioni - Giudice d'appello - Adesione non motivata - Ammissibilità - Conclusioni del C.T.U. di 1° grado specificatamente censurate - Recepimento acritico delle stesse - Inammissibilità.
1. Il giudice del gravame, ove per la decisione della causa sia necessario avvalersi delle risultanze di una consulenza tecnica (omissis) pur non essendo tenuto, ove aderisca alle conclusioni del proprio ausiliare, a precisare in modo specifico le ragioni di tale adesione, anche in presenza di rilievi mossi dalla parte, non può tuttavia recepire acriticamente le conclusioni del consulente tecnico di primo grado quando l'operato di costui sia stato posto in discussione con specifiche censure, potenzialmente idonee ad incidere sulla soluzione della controversia, avendo egli in tal caso l'obbligo di prendere in esame tali rilievi sia per verificarne la fondatezza mediante il rinnovo dell'indagine tecnica, sia per disattenderli con adeguata motivazione.

1. Ved. Cass. L 27 luglio 1996 n. 6792 R, 9 dicembre 1995 n. 12630 R, 23 giugno 1995 n. 7150 R

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