Sent.C. Cass. 16/08/1989, n. 3711 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 16/08/1989, n. 3711

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Sue conclusioni - Adesione del giudice - Motivazione specifica - Non occorre - Censura per difetto di motivazione - Indicazione specifica delle contrarie deduzioni non esaminate - Necessità.
1. Il giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parli, che non si siano concretate in elementi oggettivi di fatto da sottoporre ad esame, siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo all'uopo sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del progresso giudizio.

1. Ved. Cass. 11 dicembre 1986 n. 7379R, 14 novembre 1986 n. 6698R, 9 maggio 1986 n. 3085 R
C.c. artt. 132 e 360

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