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Sent. C. Cass. 29/04/1999, n. 4343

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Regolamenti locali - Carattere integrativo del codice civile - Conseguenze.
1. In tema di distanze tra costruzioni, le norme regolamentari locali hanno carattere integrativo di quelle contenute nel codice civile, sì che la loro violazione è sanzionata non soltanto con il risarcimento dei danni, ma anche con la riduzione in pristino.

1a. (DIST.2/1) Sulle leggi e sulle prescrizioni comunali che regolano le distanze in materia di edilizia ed urbanistica (come regolamento edilizio, programmi di fabbricazione, piani regolatori) - prescrizioni che (per giurisprudenza costante; ved., fra le altre, C. Stato V 9 dicembre 1997 n. 1487R; Cass. 2 maggio 1997 n. 3820R; Cass. 23 giugno 1995 n. 7154R; Cass. 28 ottobre 1994 n. 8895R) hanno carattere di norme integrative di quelle del Codice civile, ai sensi degli artt. 872 e 873 Cod civ. ed hanno pertanto valore di norme giuridiche - ved. Cass. 9 giugno 1999 n. 5666R [La regolamentazione delle distanze può avvenire attraverso piani regolatori generali, piani particolareggiati (cd. piani di zona), tavole planimetriche allegate a piani]; Cass. 28 novembre 1998 n. 12104R (Applicabilità immediata del regolamento edilizio, col limite dei "diritti quesiti"]; Cass. 28 novembre 1998 n. 12103R (I regolamenti edilizi, avendo carattere integrativo del Codice civile, possono fissare distanze dal confine diverse da quelle legali); Cass. 18 marzo 1998 n. 2887R (Le disposizioni dei regolamenti comunali sono di immediata applicazione, essendo funzionali alla cura di interessi generali e non privati); Cass. 12 febbraio 1998 n. 1500R (Per i Comuni sprovvisti di piano regolatore devono osservarsi le distanze minime indicate nell'art. 41 quinquies della L. 17 agosto 1942 n. 1150R, con carattere integrativo del Codice civile); Cass 11 febbraio 1998 n. 1387R (Sulla essenziale diversità fra regolamento edilizio comunale e piano di fabbricazione per cui, nel caso di loro contestuale inserimento in unico provvedimento, la norma che fissa le distanze tra fabbricati nell'ambito del territorio comunale fa parte del regolamento edilizio e non del piano di fabbricazione); Cass. 4 febbraio 1998 n. 1132R (Sul potere dei Comuni di imporre distanze maggiori di quelle indicate nell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444); Cass 3 febbraio 1998 n. 1047R (Avendo le norme dei regolamenti comunali e dei piani regolatori carattere integrativo del Codice civile, in caso di controversia il giudice ha l'obbligo di conoscerle e di acquisirle); Cass. 2 febbraio 1998 n. 986R (Sul principio di reciprocità); Cass. 27 ottobre 1997 n. 10558R e Cass. S.U. 8 marzo 1993 n. 2759R (Le norme del piano regolatore in materia di distanze sono integrative di quelle del Codice civile, ma dopo la sua approvazione); Cass. S.U. 1° luglio 1997 n. 5889R (L'art. 9 del D.M. 1968 n. 1444 che impone limiti ai Comuni nella formazione degli strumenti urbanistici non ha immediata operatività fra i privati); Cass S.U. 18 febbraio 1997 n. 1486R (Le disposizioni dell'art. 9, ultimo comma, del D.M. 1968 n. 1444 sulle distanze sono applicabili ad edifici di lottizzazione convenzionata); C. Cost. 18 aprile 1996 n. 120R, (L'obbligo di osservanza delle distanze, ai sensi dell'art. 872, 2° comma, Cod civ. e dell'art. 17, lett. c) della L. 6 agosto 1967 n. 765R, anche per edifici abusivi preesistenti non è in contrasto con gli artt. 3, 24, 42 e 97 della Costituzione); Cass. 22 marzo 1996 n. 2473R (1. Riguardo alle distanze, le norme urbanistiche adottate dagli enti territoriali ma non ancora approvate sono inefficaci. 2. Le limitazioni alle distanze, stabilite dall'art. 17 della L. 1967 n. 765 con riferimento all'edificazione residenziale non sono applicabili ad edifici e complessi produttivi); Cass. 16 febbraio 1996 n. 1201R (Le norme sulle distanze di cui all'art. 41 quinquies della L. 1942 n. 1150 integrate dall'art. 9 del D.M 1968 n. 1444 si riferiscono alla distanza tra fabbricati e non dal confine); Cass. 13 febbraio 1996 n. 1086R (Le distanze nell'edilizia sono regolate dal D.M. 1968 n. 1444; ma per i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono disciplinate dall'art. 41 quinquies, 1° comma, lett. c) della L. 1942 n. 1150); Cass. 23 gennaio 1995 n. 724R (Le norme sulle distanze legali sono applicabili nei rapporti fra condominio e singolo condomino); Cass. 15 dicembre 1994 n. 10775R (Per regolamenti edilizi e piani regolatori l'accertamento del loro carattere integrativo o meno del Codice civile va riferito allo scopo della norma regolamentare); Cass. 2 dicembre 1994 n. 10351R (In caso di successione di norme sulle distanze, quelle successive se sono più restrittive non sono applicabili alle costruzioni già sorte mentre se sono meno restrittive sono immediatamente applicabili); Cass. 16 luglio 1994 n. 6695R (Sugli effetti delle norme di salvaguardia adottate dalla Regione, ai sensi dell'art. 17 della L. 1867 n. 765, con limiti minimi inderogabili; operatività delle norme, in sostituzione di quelle dei regolamenti locali meno restrittive, che prevedono distanze maggiori); Cass. 25 giugno 1994 n. 6111R (É obbligatoria l'osservanza delle norme di regolamenti locali relative alle distanze che stabiliscono un determinato distacco dal confine); Cass. 11 maggio 1994 n. 4577R (Su norme di regolamenti edilizi che prevedono maggiori distanze per nuove costruzioni ma non per ricostruzioni); Cass. 21 febbraio 1994 n. 1645R (Il D.M. 1968 n. 1444 è inapplicabile ai Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici); C. Stato V 21 febbraio 1994 n. 104R (Le norme del Regolamento comunale sulle distanze possono essere modificative del Piano regolatore generale); Cass. 15 dicembre 1993 n. 12419R (In caso di inosservanza del procedimento di formazione del piano regolatore generale, è applicabile l'art. 17, lett. c) della L. 1967 n. 765); Cass. 9 gennaio 1993 n. 142R (Le norme urbanistiche che stabiliscono distanze per i rapporti di vicinato, adottate dagli enti territoriali ma non ancora approvate, sono inefficaci; e sono conseguentemente inapplicabili le misure di salvaguardia di cui alla L. 3 novembre 1952 n. 1902R); Cass. 27 novembre 1992 n. 12691R (Nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono applicabili all'intero territorio comunale le norme sulle distanze dell'art. 41 quinquies della L. 1942 n. 1150, restando irrilevante che l'area di sedime abbia natura privata o pubblica); Cass. 19 novembre 1992 n. 12376R (Riguardo alle fonti normative sulle distanze, l'art. 41 quinquies, 1° c., lett. c), della L. 1942 n. 1150 è inapplicabile in presenza di Regolamento edilizio); Cass. 11 gennaio 1992 n. 249R (Obbligo di osservanza, da parte di tutti i Comuni, dei limiti di distanze tra fabbricati stabiliti dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444R emesso in forza dell'art. 17 della "legge ponte" L. 6 agosto 1967 n. 765R).

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