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Sent. C. Cass. 11/01/1992, n. 249

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1. Edilizia ed urbanistica - Limiti di edificabilità - Esenzione ex art. 4 L. 1971 n. 291 - Costruzioni abusive - Inapplicabilità. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Formazione di nuovi strumenti urbanistici - Art. 17 L. 1967 n. 765 - Effetti - D.M. 2 aprile 1968 - Natura precettiva ed inderogabile - Strumenti urbanistici in contrasto - Disapplicabilità ex art. 5 L. 1865 n. 2248 all. E.
1. L'esenzione dai limiti di edificabilità di cui all'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765 (legge ponte), prevista dall'art. 4 L. 1° giugno 1971 n. 291, si correla all'estensione obbligatoria delle misure di salvaguardia, e, pertanto, non è invocabile in caso di costruzione abusiva, con esclusione di tali misure. 2. L'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765 (legge ponte) dispone, con carattere precettivo ed inderogabile, che in tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici, devono essere osservati i limiti di distanze fra i fabbricati definiti per zone territoriali omogenee con decreto del Ministero dei lavori pubblici; pertanto, il D.M. 2 aprile 1968, emesso in base alla norma predetta, possiede anche esso efficacia precettiva ed inderogabile e può essere invocato al fine di far dichiarare illegittimo, e quindi di disapplicare, a norma dell'art. 5 L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. E, le disposizioni degli strumenti urbanistici (nella specie, programma di fabbricazione del Comune di Bussolengo) nella parte in cui stabiliscono distanze inferiori.

1. Ved. Cass. 11 novembre 1985 n. 5505[R=W11N855505] (sulla natura delle norme di salvaguardia e sulla loro non incidenza nei rapporti fra privati, essendo esse dirette alla P.A.). L'art. 17 della L. 6 agosto 1967 n. 765 ha aggiunto l'art. 41 quinquies sui limiti di edificabilità dopo l'art. 41 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 ; l'esenzione dai limiti suddetti è stata poi prevista dall'art. 4 della L. 1° giugno 1971 n. 291 2. Conf. Cass. 6 luglio 1990 n. 7142. [R=W6L907142] Il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 stabilisce i «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765».
L. 1° giugno 1971 n. 291, art. 4R; L. 6 agosto 1976 n. 765, art. 17[R=L76576,A=17] L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. E,R L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17; D.M. 2 aprile 1968

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