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Sent. C. Cass. 04/02/1998, n. 1132

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Prescrizione ex art. 9 D.M. 1968 n. 1444 - Potere dei Comuni di imporre distanze maggiori o prescrizioni più restrittive.
1. L'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, non preclude ai Comuni, nella formazione dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi, la possibilità di rendere più gravosa l'attività costruttiva, in base alle proprie valutazioni degli interessi pubblici da tutelare, prescrivendo un distacco fra edifici che si fronteggino, maggiore di quello minimo imposto dal legislatore od imponendo l'obbligo di osservare sia il distacco minimo inderogabile che una distanza minima dal confine.

1. Ved. Cass. 1° luglio 1997 n. 5889R. 1a. Ved. precedenti Cass. 3 febbraio 1998 n. 1047R, 2 febbraio 1998 n. 986R, 9 gennaio 1998 n. 141R e nota 1a. a C. Stato V 9 dicembre 1997 n. 1487R.
(D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9)R

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