Sent. C. Cass. 23/01/1995, n. 724 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 23/01/1995, n. 724

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1. Edilizia ed urbanistica - Vedute - Diretta ed obliqua sullo stesso fondo - Distanza di tre metri - Obbligo di rispetto - Veduta soltanto obliqua - Distanza ex art. 906 Cod. civ. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze legali - Norme applicabili nei rapporti tra condominio e singolo condomino.
1. Dal necessario collegamento del secondo comma col primo comma dell'art. 907 C.c., a norma del quale è obbligatorio mantenere la distanza di tre metri anche dalla finestra da cui si esercita veduta obliqua quando da questa finestra si eserciti anche veduta diretta sullo stesso fondo, deriva che, quando la veduta sia soltanto obliqua, il proprietario del fondo sul quale la veduta medesima si esercita non deve rispettare la distanza di tre metri, ma solo quella di settantacinque centimetri dal più vicino lato della finestra medesima, ai sensi dell'art. 906 C.c. 2. Le norme sulle distanze legali, le quali sono fondamentalmente rivolte a regolare rapporti tra proprietà autonome e contigue, sono applicabili anche nei rapporti tra il condominio ed il singolo condomino di un edificio condominiale nel caso in cui esse siano compatibili con l'applicazione delle norme particolari relative all'uso delle cose comuni (art. 1102 C.c.), cioè nel caso in cui l'applicazione di queste ultime non sia in contrasto con le prime e delle une e delle altre sia possibile una applicazione complementare; nel caso in contrario, prevalgono le norme relative all'uso delle cose comuni, con la conseguenza dell'inapplicabilità di quelle relative alle distanze legali che, nel condominio di edifici e nei rapporti tra il singolo condomino ed il condominio stesso, sono in rapporto di subordinazione rispetto alle prime. (Nella specie, si trattava dell'installazione, in appoggio al muro condominiale, ed in prossimità della finestra di un condomino, della canna fumaria della centrale termica condominiale).


Cod. civ. artt. 906 e 907 Cod. civ. art. 1102

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