Sent. C. Cass. 11/02/1998, n. 1387 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 11/02/1998, n. 1387

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Regolamento edilizio comunale e piano di fabbricazione - Nozioni rispettive - Adozione con unico provvedimento di fabbricazione - Caducazione normativa sulle distanze - Esclusione.
1. L'essenziale diversità fra regolamento edilizio comunale e piano di fabbricazione non viene meno per il loro contestuale inserimento in un unico provvedimento, posto che, come si deduce dalle previsioni al riguardo contenute nella L. 17 agosto 1942 n. 1150, il primo consta di un corpo di norme, ivi comprese quelle sui distacchi fra fabbricati, dirette a disciplinare in modo uniforme nel territorio comunale l'attività edilizia, mentre il secondo mira a regolare l'espansione edilizia sullo stesso territorio, mediante indicazione dei limiti delle zone destinate all'edificazione, dei tipi edilizi di ciascuna zona e delle eventuali direttive d'espansione; ne consegue che fa parte del regolamento edilizio e non del piano di fabbricazione la norma che, nell'ambito del territorio comunale (nella specie, del Comune di Nola), fissa la misura della distanza fra fabbricati sicché sul vigore della stessa non esplica alcuna incidenza la caducazione delle norme del piano di fabbricazione, per effetto della declaratoria di inefficacia dello stesso, non rilevando che si tratti di norme redatte in un unico contesto provvedimentale.

1. Ved. Cass. 9 gennaio 1993 n. 147R. 1a. Ved. nota 1a. a precedente Cass. 4 febbraio 1998 n. 1132R.
(Cod. civ. artt. 869, 872, 873; L. 17 agosto 1942 n. 1150, artt. 33 e 34)R

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