Sent. C. Cass. 22/03/1996, n. 2473 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 22/03/1996, n. 2473

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Inefficacia di norme urbanistiche adottate dagli Enti territoriali ma non ancora approvate - Conseguenze. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Limitazioni ex art. 17 L. 1967 n. 765 - Riferimento all'edificazione residenziale - Edifici e complessi produttivi - Inapplicabilità. 3. Edilizia ed urbanistica - Distanze - In genere - Criterio della prevenzione - Facoltà del prevenuto.
1. In considerazione del fatto che le norme urbanistiche acquistano efficacia vincolante non alla data della loro adozione da parte dei competenti Enti pubblici territoriali, ma solo quando, compiuto l'iter previsto dalla legge, vengano approvate dall'organo a ciò preposto, prima di tale approvazione, le disposizioni in esse contenute, essendo prive dell'efficacia propria delle norme giuridiche, non valgano ad integrare sostitutivamente la disposizione fondamentale dettata dall'art. 873 Cod. civ. in tema di rapporti di vicinato, con la conseguenza che, fino a detta approvazione conclusiva, tali rapporti restano regolati dalle precedenti norme locali tuttora in vigore o, in mancanza, dal Codice civile o da leggi speciali, non rilevando l'obbligatoria applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 1 L. 3 novembre 1952 n. 1902, 3 L. 6 agosto 1967 n. 765 (che ha integrato l'art. 10 L. 17 agosto 1942 n. 1150) e, per il territorio della Regione Sicilia, dell'art. unico L.R. 5 agosto 1958 n. 22, atteso che tali misure sono rivolte ai Sindaci ed ai Prefetti per fini di interesse pubblico e non interferiscono, quindi, sulla disciplina dei rapporti privati. 2. In considerazione del fatto che l'art. 17 primo comma L. 6 agosto 1967 n. 765 fa espresso riferimento all'edificazione a scopo residenziale, le limitazioni previste da tale disposizione, nei Comuni sprovvisti di piano regolatore o di programma di fabbricazione, non sono applicabili agli edifici ed ai complessi produttivi. 3. Il criterio della prevenzione, previsto dall'art. 875 Cod. civ. allo scopo di regolare armonicamente i rapporti tra le costruzioni di fondi contigui, impone a colui che costruisce dopo di adeguarsi alle scelte del vicino che ha costruito per primo ponendolo, nei casi in cui la fabbrica di quest'ultimo sia sul confine, di fronte all'alternativa di costruire in aderenza o di arretrare in modo da assicurare il distacco previsto dalla legge o dal regolamento o costringendo, nei casi in cui la preesistente fabbrica del vicino sia ad una distanza dal confine della metà del totale prescritto, ad arretrare la propria costruzione per l'altra metà della distanza prescritta, o infine, consentendogli, nei casi in cui la prima fabbrica sia posta a distanza inferiore della metà della distanza prescritta, di avanzare la propria costruzione fino alla preesistente, pagando il valore del suolo occupato, o di arretrare la sua fabbrica in modo da assicurare comunque il distacco minimo prescritto senza possibilità di chiedere, invece, il rispetto delle distanze legali attraverso l'arretramento della costruzione del vicino.

1. Ved. Cass. 9 gennaio 1993 n. 142 R 2. Ved. Cass. 29 gennaio 1991 n. 9219.[R=W29GE919219] 3. Ved. Cass. 25 marzo 1995 n. 3536 R 1a., 2a. e 3a. Come nota 1a. a Cass. 16 gennaio 1996 n. 304R.
Cod. civ. art. 873 ; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 10 3R; L. 3 novembre 1952 n. 1902, art. 1 ; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 3 R L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quinquies; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17 Cod. civ. art. 875

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