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Sent. C. Cass. 25/06/1994, n. 6111

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Norme di regolamenti locali - Determinato distacco dal confine - Obbligo di osservanza.
1. Nel caso in cui la distanza da osservarsi nelle costruzioni a norma dei regolamenti locali consista in un determinato distacco dal confine e lo scopo perseguito da tali regolamenti non sia quello di evitare le intercapedini, è irrilevante, ai fini della concreta sussistenza dell'obbligo di osservare tale distanza, accertare se, al di là del confine medesimo, sussista o meno un'altra costruzione e, nel caso positivo, stabilire se le due costruzioni si fronteggino o meno.

1. Conf. Cass. 29 marzo 1989 n. 1517[R=W29M891517] e 10 dicembre 1973 n. 3353.[R=W10D733353] 1a. Ved. nota 1a. a Cass. 15 aprile 1994 n. 3529R.
C.c. artt. 872, 873 ss.

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