FAST FIND : GP3675

Sent. C. Cass. 28/11/1998, n. 12103

46869 46869
1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Regolamenti edilizi - Fissazione di distanze dal confine diverse da quelle legali - Ammissibilità - Carattere integrativo del Codice. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Criterio della prevenzione derogabile dalle norme locali - Limiti - Non derogabile per le costruzioni in aderenza.
1. Le distanze che i regolamenti locali sono abilitati a stabilire in deroga a quelle legali (purché in misura maggiore) possono legittimamente essere fissate mediante la determinazione di un distacco minimo non direttamente fra le costruzioni, secondo il criterio adottato negli artt. 873 e segg. Cod. civ., bensì rispetto al confine, senza che con ciò venga meno il carattere integrativo della disciplina codicistica che comporta, ai sensi dell'art. 872 Cod. civ., il diritto del vicino di reagire alla violazione chiedendo, oltre il risarcimento dei danni, anche la riduzione in pristino. 2. Il criterio della prevenzione previsto dagli artt. 873 e 875 Cod. civ. è derogato dagli strumenti urbanistici locali nel caso in cui questi fissino, senza alternativa, le distanze delle costruzioni dal confine e non anche quando, pur prevedendo siffatto metodo di misurazione, si consenta anche la costruzione in aderenza; in tale ipotesi, infatti, il primo costruttore ha la scelta fra il costruire alla distanza regolamentare ed erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite del confine, ponendo il vicino, che voglia a sua volta edificare, nell'alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza ovvero, se ciò non voglia, di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore intera distanza imposta dal regolamento locale.

1. Ved. Cass. 2 maggio 1997 n. 3820R. 2. Ved. Cass. 29 agosto 1997 n. 8231R.
(Cod. civ. artt. 872, 873, ss.) (Cod. civ. artt. 873 e 875)

Dalla redazione