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Sent. Corte Cost. 18/04/1996, n. 120

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Rispetto degli artt. 872, 2° c., Cod. civ. e 17 lett. c) L. 1967 n. 765 anche per edifici abusivi preesistenti - Non sussiste contrasto con artt. 3 e 97 Cost. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Rispetto degli artt. 872, 2° c., Cod. civ. e 17 lett. c) L. 1967 n. 765 anche per edifici abusivi preesistenti - Non sussiste contrasto con art. 24 Cost. 3. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Rispetto degli artt. 872, 2° c., Cod. civ. e 17 lett. c) L. 1967 n. 765 anche per edifici abusivi preesistenti - Non sussiste contrasto con art. 42 Cost.
1. Il proprietario di una costruzione eseguita in violazione di norme edilizie, mentre è esposto alle sanzioni previste, nel rapporto con la Pubblica amministrazione, per dette violazioni, non rimane sprovvisto della tutela approntata a favore della proprietà nel caso di violazione da parte di terzi delle norme che disciplinano tale diritto, fra l'altro in tema di distanze, poiché l'osservanza della legge può essere pretesa anche nel caso in cui il richiedente si trovi, su un piano diverso, in posizione contrastante con altre norme, tanto più che le disposizioni sulle distanze sono giustificate non solo a garanzia degli interessi dei frontisti, ma anche, in una più ampia visione, per il rispetto di una serie di esigenze generali, quali i bisogni di salute pubblica, sicurezza, vie di comunicazione e buona gestione del territorio; pertanto, non contrastano con i principî di ragionevolezza e di buon andamento, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., gli artt. 872 secondo comma Cod. civ. e 17 lett. c) L. 6 agosto 1967 n. 765, nella parte in cui consentono di ritenere a distanza illegale e, quindi, soggetto all'azione di riduzione in pristino, un edificio che fronteggi altro preesistente realizzato abusivamente perché in totale difformità dalla licenza. 2. Non sono illegittimi, in riferimento all'art. 24 Cost., gli artt. 872 secondo comma Cod. civ. e 17 lett. c) L. 6 agosto 1967 n. 765, nella parte in cui consentono di ritenere a distanza illegale e, quindi, soggetto all'azione di riduzione in pristino, su un edificio che fronteggi altro preesistente realizzato abusivamente perché in totale difformità dalla licenza, non potendosi sindacare sotto il profilo della violazione del diritto di difesa norme che abbiano carattere non processuale, ma sostanziale. 3. Non sono illegittimi, in riferimento all'art. 42 Cost., gli artt. 872 secondo comma Cod. civ. e 17 lett. c) L. 6 agosto 1967 n. 765, nella parte in cui consentono di ritenere a distanza illegale e, quindi, soggetto all'azione di riduzione in pristino, un edificio che fronteggi altro preesistente realizzato abusivamente, atteso che le norme sulle distanze legali costituiscono uno dei limiti alla proprietà previsti dalla legge per assicurarne la funzione sociale, così come previsto dalla citata norma costituzionale e dall'art. 832 Cod. civ.

1a., 2a. e 3a. Come nota 1a. a Cass. 16 gennaio 1996 n. 304.R
Cost. artt. 3, 7, 24 e 42 Cod. civ. art. 872, 2° c.; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17 lett. c)R

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