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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 20/05/2009, n. 7
Regolam. R. Lazio 20/05/2009, n. 7
Regolam. R. Lazio 20/05/2009, n. 7
- L.R. 24/12/2010, n. 9
- Avviso di rettifica in B.U. 07/07/2009, n. 25
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Capo I - Ambito d'intervento |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni va |
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Art. 2 - Beni immobili oggetto del presente regolamento1. Sono oggetto del presente regolamento le seguenti categorie di beni immobili: a) beni immobili con destinazione agricola: sono i te |
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TITOLO II - Alienazione dei beni immobili di proprietà dell'ARSIAL |
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Capo I - Beni immobili con destinazione agricola |
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Art. 3 - Beneficiari delle alienazioni1. Possono beneficiare della alienazione dei beni immobili con destinazione agricola di cui all'articolo 2, lettera a), i soggetti in possesso della qualifica di bracciante, di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professio |
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Art. 4 - Cessazione del regime del riservato dominio sui terreni assegnati1. Il regime di riservato dominio sui terreni assegnati ai coltivatori con contratto di assegnazione e vendita viene a cessare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L. n. 386/1976, con il pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. 2. Qualora siano trascorsi oltre trenta anni dalla data della prima assegnazione e siano stati integralmente saldati gli oneri nei confronti dei consorzi di bonifica ed ogni altra obbligazione di legge e l'assegnatario sia in posses |
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Art. 5 - Vendita dei terreni e dei fabbricati rurali annessi non assegnati1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 4, i beni immobili di cui al presente capo non assegnati ovvero che sono o ritornano nella disponib |
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Art. 6 - Aree residuali di piccole dimensioni1. Le aree residuali di piccole dimensioni, sino a 0,5 ettari, che non siano riunibili ad altri terreni agricoli confinanti di proprietà dell'ARSIAL e |
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Art. 7 - Procedura di alienazione1. L'ARSIAL pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul proprio sito Internet e su quello della Regione, uno o più elenchi dei beni immobili di cui al presente Capo, per i quali intende avviare la procedura di alienazione. L'Agenzia può individuare singoli immobili esclusi dalla suddetta procedura in quanto oggetto di valorizzazione da parte della Agenzia stessa. 2. Il prezzo di vendita è calcolato in relazione al valore di mercato del bene immobile, determinato attraverso una stima effettuata dagli uffici tecnici dell'Agenzia stessa ovvero, sulla base di una motivata richiesta di detti uffici, da una struttura pubblica scelta dall'ARSIAL. Il prezzo base, da cui viene dedotto il valore attuale delle migliorie apportate dal concessionario, autorizzate e/o ratificate dall'ARSIAL, può essere ridotto in considerazione di particolari necessità e della funzione sociale del diritto di proprietà. 3. Il prezzo di vendita è corrisposto in un'unica soluzione e versato dall'acquirente all'ARSIAL contestualmente alla stipula del contratto. È facoltà dell'Agenzia definire con l'ISMEA, attraverso apposite convenzioni, forme particolari di finanziamento in favore degli acquirenti. 4. L'ARSIAL pubblica, altresì, sul Bollettino Ufficia |
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Capo II - Beni immobili di pubblico interesse |
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Art. 8 - Trasferimento a titolo oneroso1. I beni immobili di pubblico interesse, di cui all'articolo 2, lettera b), possono essere trasferiti a titolo oneroso ad enti ovvero ad organismi di |
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Art. 9 - Trasferimento a titolo gratuito1. I beni immobili di pubblico interesse, di cui all'articolo 2, lettera b), possono essere trasferiti a titolo gratuito ad enti ovvero ad organismi di diritto pubblico, a condizione che non siano suscettibili di generare alcun reddito e c |
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Capo III - Beni immobili con destinazione diversa |
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Art. 10 - Beni immobili oggetto di alienazione1. Possono essere oggetto di alienazione i beni immobili di cui all'articolo 2, lettera c) ed, in particolare: a) i terreni ed i fabbricati non destinati ad attività agricole; b) i beni immobili ricadenti in aree definite non agricole dagli strumenti urbanistici vigenti ovvero, pur se ricadenti in dette aree, non più utilizzabili a scopo |
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Art. 11 - Diritto di prelazione1. I concessionari in regola con il pagamento di tutti i canoni, hanno diritto di prelazione nelle alienazioni dei beni immobili di cui al presente capo. 2. Per i beni immobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) il diritto di prelazione è riconosciuto al concessionario dello stabilimento ovvero ai titolari dell'esercizio o dell'azienda e prevale |
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Art. 12 - Prezzo di vendita1. Il prezzo base di vendita è calcolato in relazione al valore di mercato del bene immobile, determinato attraverso una stima effettuata, tenuto conto della potenzialità produttiva dell'impianto, da una struttura pubblica, scelta dall'ARSIAL. Il prezzo base, da cui viene dedotto il valore attuale delle migliorie apportate dal concessionario, autorizzate e/o ratificate dall'ARSIAL, può essere ridotto in considerazione di particolari necessità e della funzione sociale del diritto di proprietà. |
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Art. 13 - Procedura di vendita1. La procedura per la scelta del contraente è individuata in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché la parità di trattamento dei soggetti partecipanti alle gare, attraverso procedure ad evidenza pubblica. 2. La vendita dei beni immobili di cui al presente Capo si realizza attraverso: a) asta pubblica; b) trattativa privata preceduta da gara informale, quando la commerciabilità del bene è, per l'ubicazione, la consistenza e la natura dello stesso, limitata ad un insieme determinato di interessati, in particolare di coloro che si trovino nella legittima condizione di detentori dei beni immobili in quanto concessionari, locatari o affittuari, in base ad atto di concessione, contratto di locazione o d'affitto validi ed in corso e che siano in regola con i pagamenti dei canoni; c) trattativa privata diretta, previa autorizzazione da parte del competente organo dell'ARSIAL, qualora la condizione giuridica e/o quella di fatto del bene da alienare rendano non praticabile o non conveniente il ricorso all'asta pubblica o alla trattativa privata preceduta da gara informale, ovvero quando le caratteristiche del bene indichino che l'interesse all'acquisizione può essere manifestato da un unico soggetto ovvero ricorrano altre speciali circostanze legate alla natura ed alla consistenza del bene. 3. L'ARSIAL pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul proprio sito Internet e su quello della Regione, uno o più elenchi dei beni immobili suscettibili di alienazione, con indicazione dello stato degli stessi e della loro destinazione d'uso, nonché l'avviso contenente le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di acquisto ed i criteri di valutazione delle stesse e ne dà notizia attraverso i principali mezzi di informazione a diffusione nazionale e regionale nonché attraverso specifici incontri informativi sul territorio. 4. Il competente organo dell'ARSIAL, con propria determinazion |
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Art. 14 - Disposizioni comuni1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ARSIAL approva un elenco dei beni immobili, di cui al presente cap |
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TITOLO III - Gestione beni immobili di proprietà dell'ARSIAL |
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Art. 15 - Oggetto1. Le disposizioni di cui al presente titolo disciplinano le modalità di gestione dei beni immobili e dei terreni di proprietà dell'Agenzia, anche ne |
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Art. 16 - Concessioni1. L'ARSIAL può affidare i beni immobili alla stessa pervenuti ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, L. n. 230/1950 e L. n. 841/1950 nonché i beni immobili successivamente acquisiti a qualsiasi titolo a braccianti, a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali, costituiti anche in forma societaria ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004, in: |
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Art. 17 - Affitti, locazioni e comodati1. I beni immobili e i terreni facenti parte del patrimonio disponibile dell'ARSIAL possono essere concessi in locazione, in affitto, o in comodato, secondo quanto previsto dal codice civile e dalla normativa speciale vigente in materia, ovvero in presenza di specifiche esigenze legate alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Agenzia. |
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Art. 18 - Costituzione di diritti reali1. Chiunque abbia interesse a costituire un diritto reale sui beni facenti parte del patrimonio immobiliare dell'ARSIAL presenta all'Agenzia apposita istanza, a cui è allegata tutta la documentazione necessaria a va |
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Art. 19 - Contratti di permuta1. L'ARSIAL può stipulare contratti di permuta di propri beni immobili, appartenenti al patrimonio disponibile, con beni immobili di proprietà di pri |
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TITOLO IV - Norme comuni, transitorie e finali |
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Art. 20 - Frazionamenti1. Gli acquirenti, a titolo oneroso o a titolo gratuito, dei beni immobili oggetto del presente regolamento, possono chiedere, a proprie spese, il fraz |
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Art. 21 - Regolarizzazioni1. I soggetti già insediati sul fondo oggetto della concessione in virtù di un precedente rapporto concessorio in corso o scaduto e non rinnovato per fatto non imputabile al concessionario ovvero i soggetti immessi nel possesso dall'ARSIAL in forza di un titolo valido, possono presentare domanda per ottenere la concessione del bene qualora abbiano mantenuto il godimento ininterrotto, siano in possesso dei requisiti soggettivi richiesti in relazione alla natura del bene stesso e siano in regola con il pagamento dei canoni. 2. I soggetti già insediati sul fondo ogget |
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Art. 22 - Destinazione delle entrate derivanti dalla alienazione dei beni immobili |
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Art. 23 - Norme finali1. L'ARSIAL ed i soggetti interessati possono richiedere il parere della Camera di Conciliazione di Roma presso l'ordine degli avvocati di Roma in merito all'interpretazione ed alla applicazione del presente regolamento. 2. L'ARSIAL può adire la Camera di |
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