L. R. Lazio 25/07/1996, n. 29 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 25/07/1996, n. 29

Disposizioni regionali per il sostegno dell'occupazione.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 14/07/2014, n. 7
- L.R. 13/08/2011, n. 12
- L.R. 28/04/2006, n. 4
- L.R. 16/04/2002, n. 8
- L.R. 10/05/2001, n. 10
- L.R. 16/02/2000, n. 12
- L.R. 29/05/1997, n. 17
- L.R. 17/12/1996, n. 59
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Art. 1 - Finalità

1. Con la presente legge la regione, al fine di sostenere l'occupazione nell'ambito del proprio territorio, promuove e favorisce, nelle materie di propria competenza:

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Art. 2 - Informazione al consiglio regionale

1. La giunta regionale assicura annualmente l'informazione al consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge, mediante la redazione

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Capo II - Norme per la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese
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Art. 3 - Imprese beneficiarie

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, lettera a), la regione concede agevolazioni alle piccole e medie imprese, definite secondo la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, aventi sede ed operanti nel territorio regionale, costituite da non oltre un anno dalla presentazione della domanda, da soggetti in maggioranza residenti nella regione, in forma societaria, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro e quelle sociali finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381. La maggioranza dei soci deve essere composta da soggetti appartenenti a una o più delle seguenti categorie:

a) le persone maggiorenni che, al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 4, non abbiano compiuto trentasei anni di età, iscritti da almeno sei mesi ai centri p

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Art. 4 - Domanda per l'ammissione alle agevolazioni

1. I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 6 devono presentare domanda all'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. di seguito denominata Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A.. N7

2. Alla domanda, che deve indicare il tipo e l'entità delle agevolazioni richiest

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Art. 5 - Assistenza alla progettazione ed alla realizzazione delle iniziative

1. Gli enti strumentali e gli assessorati regionali devono fornire assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative, anche ut

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Art. 6 - Progetti finanziabili e agevolazioni concedibili

1. Sono finanziabili i progetti relativi alla produzione e/o vendita di beni oppure relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese nonché quelli relativi ai servizi nei settori della cultura e dell'informazione, dell'ambiente, del turismo, della manutenzione di opere civili e industriali. N8

2. Non sono finanziabili i progetti riferiti ai settori che risultano esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

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Art. 7 - Concessione di agevolazioni

1. Le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni di cui al presente capo, nonché l'entità delle stesse, entro i limiti fissati dall'Unione Europea, sono stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta. Con tale deliberazione sono definiti, altresì, le spese ammissibili, i tempi di erogazione dei contributi, i limiti della cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche e le modalità del controllo sulla realizzazione dei progetti. In particolare, devono essere individuati sia i motivi di decadenza dalle agevolazioni concesse con le relative sanzioni, sia i criteri di valutazione dell'utilizzo dei fondi e dei risultati raggiunti dalle imprese agevolate, nonché le modalità di applicazione di quanto previsto nel comma 5. Con deliberazion

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Art. 8 - Costituzione dei fondi speciali

1. Per le finalità di cui al presente capo vengono costituiti fondi speciali, rispettivamente per le spese di investimento e per le spese correnti, pe

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Capo III - Gestione delle eccedenze di personale e mobilità
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Art. 9 - Gestione delle eccedenze di personale

1. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, lettera b), sono autorizzati interventi tesi ad incentivare l'assunzione dei lavoratori e

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Art. 10 - Agevolazioni delle imprese che assumono lavoratori eccedentari

1. Alle imprese che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), attivandone la riqualificazione, possono essere concesse garanzie a carico del fondo speciale istituito con la legge regionale n. 24 del 1986, come modificata ed integrata dalla

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Art. 11 - Stage di incubazione del lavoro autonomo

1. A beneficio dei lavoratori che si impegnino ad esercitare la facoltà di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1971, n. 223, può essere finanziato lo svolgimento di periodo di lavoro dipendente presso datori di lavoro che si obblighino a curarne la formazi

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Art. 12 - Incentivazione per il lavoro autonomo

1. Ai lavoratori che esercitano il diritto di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione att

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Capo IV - Lavori socialmente utili
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Art. 13 - Progetti finanziabili

1. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, lettera c), la regione finanzia progetti aventi la finalità di utilizzare soggetti che,

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Art. 14 - Finanziamento dei progetti

1. Il finanziamento nell'ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio è deliberato dalla giunta, su proposta dell'assessorato regionale competente in materia di politiche per il lavoro, al quale i soggetti interessati, di cui all'articolo 13, comma 1, presentano le relative domande.

2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, stabilisce criteri di priorità nell'ammissione al finanziamento che privilegino i progetti atti a creare occupazione stabile, nuova imprenditorialità o lavoro autonomo, le modalità attuative delle disposizioni del presente capo, nonché le forme di controllo sulla realizzazione dei progetti.

3. I progetti presentati da soggetti diversi dalla regione possono essere finan

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Capo V - Cantieri scuola e lavoro
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Art. 15 - Cantieri scuola e lavoro finanziabili

1. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, lettera d), la regione, nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio, concede finanziamenti agli enti da essa dipendenti, agli enti locali anche associati nelle forme di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle sovrintendenze ai beni archivistici, storici e architettonici, archeologici e

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20965 10850495
Art. 16 - Autorizzazione e finanziamento

1. Le domande di autorizzazione dei cantieri scuola e lavoro e di finanziamento, corredate dei progetti da realizzare, devono essere presentate all'assessorato regionale competente in materia di politiche per il lavoro entro i termini che sono stabiliti dal Consiglio regionale nella deliberazione di cui all'articolo 14. Con tale deliberazione sono stabiliti, altresì, i criteri di priorità, che privilegino, in particolare, i progetti atti a creare occupazione stabile, le modalità attuative del presente capo, nonché le for

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20965 10850496
Art. 17 - Revoca del finanziamento

1. Il finanziamento è revocato se l'ente interessato non dà inizio all'attività lavorativa prevista dal progetto entro tre mesi dalla data di ricevi

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Art. 18 - Progetti a totale carico degli enti interessati

1. Gli enti interessati possono presentare domanda di autorizzazione all'apertura di cantieri scuola e lavoro, anche oltre il termine di scadenza, qual

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Art. 19 - Attività lavorativa e formativa nei cantieri scuola e lavoro

1. I disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro reclutati ai sensi della legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni, mantengono la propria posizion

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20965 10850499
Art. 20 - Trattamento economico dei soggetti utilizzati nei cantieri scuola e lavoro

1. Ai soggetti utilizzati nei cantieri scuola e lavoro spetta un'indennità giornaliera fissata nella misura di lire sessantamila per il triennio 1996/

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Capo VI - Norme finali
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Art. 21 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) L.R. 20 giugno 1984, n. 32;

b) L.R. 22 febbraio 1985, n. 19;

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20965 10850502
Art. 22 - Disposizioni transitorie

1. Le domande di intervento regionale presentate ai sensi della legge regionale n. 54 del 1988 e non ancora istruite alla data di entrata in vigore del

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Art. 23 - Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge sono istituiti nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso i seguenti capitoli di spesa con l'indicazione del relativo stanziamento:

cap. n. 24125 con la denominazione: «fondo speciale per la programmazione e la gestione degli interventi in conto capitale di incentivazione dell'imprenditorialità».

cap. n. 24126 con la denominazione: «fondo speciale per la programmazione e la gestione degli interventi di parte corrente di incentivazione della imprenditorialità».

cap. n. 24127 con la denominazione: «spese per la concessione dei contributi per stage di incubazione del lavoro autonomo�

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