L. R. Lazio 07/08/1998, n. 38 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 07/08/1998, n. 38

Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 01/02/2008, n. 1
- L.R. 28/04/2006, n. 4
- L.R. 17/02/2005, n. 9
- L.R. 11/09/2003, n. 29
- L.R. 25/08/2003, n. 25
- L.R. 21/07/2003, n. 19
- L.R. 03/08/2001, n. 20
- L.R. 10/05/2001, n. 10
- L.R. 16/02/2000, n. 12
- L.R. 06/08/1999, n. 14
- L.R. 21/12/1998, n. 57
- L.R. 10/09/1998, n. 41
- L.R. 31/10/1994, n. 51
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Capo I - Principi generali
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Art. 1 - Oggetto

1. Con la presente legge la Regione, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre

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Art. 2 - Enti titolari delle funzioni

1. La Regione esercita direttamente le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, direttiva e controllo in materia di politiche attive del lavoro e provvede agli altri adempimenti previsti dalla presente legge.

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Capo II - Atti di programmazione, di indirizzo e di coordinamento della Regione
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Art. 3 - Piano pluriennale per le politiche attive del lavoro

1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 e la competente commissione consiliare permanente, sottopone all'approvazione

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Art. 4 - Piano annuale di attuazione

1. La Giunta regionale, entro il mese di luglio di ogni anno, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, adotta il piano annuale di attuazione del piano pluriennale per le politiche attive del lavoro integrato con i piani annuali di attuazione concernenti la formazione professionale e l'istruzione, i

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Art. 5 - Progetti finalizzati

1. Sulla base dei criteri indicati dal piano annuale di attuazione, i soggetti tenuti alla realizzazione degli interventi predispongono, avvalendosi dell'Agenzia Lazio Lavoro e sentita la Com

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Art. 6 - Atti di indirizzo e coordinamento. Procedure e strumenti di raccordo tra i diversi livelli di governo

1. La Giunta regionale determina i criteri per indirizzare e coordinare le attività amministrative in materia di politiche per il lavoro e, limitatamente alle funzioni amministrative delegate, emana direttive ai comuni, che sono tenuti ad osservarle. N2

2. I criteri devono ispirar

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Capo III - Organismi regionali e Agenzia Lazio Lavoro
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Sezione I - Organismi regionali
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Art. 7 - Commissione regionale di concertazione per il lavoro

1. Presso la Regione è istituita la Commissione regionale di concertazione per il lavoro, di seguito denominata Commissione regionale, con il compito di proposta, valutazione e verifica delle linee programmatiche e delle politiche regionali per il lavoro, per la formazione professionale e per l'istruzione. In particolare:

a) esprime parere sulla verifica di compatibilità degli atti di programmazione provinciale con i piani regionali;

b) propone i criteri per la definizione dei bacini di utenza dei centri per l'impiego;

c) esprime parere obbligatorio sulle proposte dei piani regionali concernenti le politiche attive per il lavoro, dei piani regionali concernenti la fo

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Art. 7-bis - Tavolo interassessorile per le emergenze occupazionali

N8

1. Presso la Regione, è istituito il "Tavolo interassessorile per le emergenze occupazionali", di seguito denominato "Tavolo interassessorile", con compiti di proposta e iniziativa in relazione agli interventi tesi a favorire la stabilizzazione occupaz

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Art. 8 - Comitato istituzionale regionale

1. Presso la Regione è istituito il Comitato istituzionale regionale, di seguito denominato Comitato, il cui compito è quello di realizzare l'integrazione tra le politiche attive per il lavoro, le politiche per la formazione professionale, per l'istruzione nonché tra i vari servizi ed attività disciplinati dalla presente legge. In particolare:

a) esprime pareri sulle proposte di piani regionali concernenti le politiche attive per il lavoro, e dei piani regionali concernenti la formazione professionale e l'istruzione per renderne effettiva l'integrazione;

b) esprime parere sull'individuazion

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Art. 9 - Riunioni congiunte

1. Per la discussione di problematiche d'interesse generale, l'Assessore regionale alle politiche per il lavoro può convocare la Commissione regionale

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Sezione II - Agenzia Lazio Lavoro

N9

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Art. 10 - Istituzione

N10

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Art. 11 - Organi dell'Agenzia

N11

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Art. 12 - Direttore generale

N12

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Art. 13 - Collegio dei revisori

N13

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Art. 14 - Vigilanza e controllo

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Art. 15 - Statuto dell'Agenzia

N15

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Art. 16 - Bilancio di previsione e rendiconto generale

N16

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Art. 17 - Personale

N17

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Art. 18 - Mezzi patrimoniali e finanziari

N18

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Capo IV - Funzioni conferite agli enti locali
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Art. 19 - Funzioni attribuite alle province

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative al sistema integrato dei servizi per il collocamento, così come specificate nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 469 del 1997.

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Art. 20 - Commissione provinciale di concertazione per il lavoro

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna provincia istituisce la commissione provinciale di concertazione per il l

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Art. 21 - Atti di programmazione provinciale

1. Le province, sentita la commissione provinciale, adottano atti di programmazione delle politiche locali del lavoro, pluriennali ed annuali integrati

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Art. 22 - Funzioni delegate ai comuni

1. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative per l'orientamento al lavoro.

2. I comu

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Art. 23 - Personale e beni per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate

1. Le province, per l'esercizio delle funzioni conferite, si avvalgono del personale di ruolo trasferito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 469 del 1997 ad

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Art. 24 - Mezzi finanziari per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate

N23

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Art. 25 - Monitoraggio sull'esercizio delle funzioni conferite

N24

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Capo V - Servizi regionali e locali
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Art. 26 - Criteri e modalità di gestione dei servizi

1. La gestione dei servizi regionali e locali relativi alle politiche per il lavoro è orientata alla piena soddisfazione dei bisogni della collettivit

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Art. 27 - Sistema informativo regionale e locale per il lavoro

1. Il sistema informativo regionale e locale per il lavoro, di seguito denominato SIREIL, è gestito dall'Agenzia e comporta l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi ai flussi di domanda e offerta di lavoro e alle dinamiche della popolazione che studia o che si forma professionalmente nel territorio della Regione. A tal fine il SIREIL è organizzato mediante infrastrutture di rete, trasporto e distribuzione dei

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Art. 28 - Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione

1. L'Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione, di seguito denominato Osservatorio, e un servizio a supporto delle attività della Regione e degli enti locali in relazione alle funzioni di programmazione e di valutazione in materia di istruzione, formazione e politiche per il lavoro. In particolare l'Osservatorio, nella predisposizione del programma annuale, concorda con gli enti locali il finanziamento di ricerche finalizzate ad individuare ed analizzare le specificità dei diversi andamenti economico produttivi ed occupazionali a livello sub regionale. N27

2. L'Osservatorio provvede, tra l'altro, a:

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Art. 29 - Centri per l'impiego

1. La Giunta regionale, valutate le proposte di criteri formulate dalla Commissione regionale e sentito il Comitato provvede a definire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bacini per l'istituzione dei centri per l'impiego, tenendo conto del limite minimo di abitanti previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), d

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Art. 30 - Centri di orientamento al lavoro

1. La Giunta regionale, sentiti la Commissione regionale ed il Comitato, individua bacini omogenei di utenza nell'ambito dei quali sono istituiti i centri di orientamento al lavoro, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro e delle articolazioni sul te

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Capo VI - Norme finali e transitorie
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Art. 31 - Norma finanziaria

1. Per il finanziamento della presente legge sono utilizzate le risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 469 del 1997 e le risorse proprie della Regione nel limite dei fondi stanziati dal bilancio regionale di previsione per l'anno 1998.

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Art. 32 - Abrogazioni e modifiche

1. Ogni disposizione incompatibile con la presente legge è abrogata. Sono abrogate in particolare:

a) la L.R. 22 lu

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Art. 33 - Norme transitorie per l'Agenzia Lazio Lavoro

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario designa

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Art. 34 - Norme transitorie per gli enti locali

1. Fino all'istituzione dei centri per l'impiego di cui all'articolo 29, comma 2, le sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura (SCICA) esistenti alla dat

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Art. 35 - Norme transitorie per il personale trasferito ai sensi del decreto legislativo n. 469 del 1997

1. Il personale trasferito ai sensi dell'articolo 7 comma 1 del D.Lgs. n. 469/1997 ed assegnato alla Regione in attuazione dei d.pc.m. di cui all'arti

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Art. 36 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto region

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