Articolo abrogato dall'art. 2, comma 39, della L.R. 14/07/2014, n. 7, così recitava:

"Art. 43 (Disposizioni concernenti l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA) — 1. Nelle more dell'adeguamento della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e successive modifiche, ai fini del riassetto organizzativo dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), quale ente strumentale della Regione, e di una maggiore razionalizzazione funzionale della stessa, in coerenza con i principi statutari, è soppresso l'organo di amministrazione previsto dalla citata legge, costituito dal direttore generale e dai due vicedirettori.

2. Il Presidente della Regione nomina, con criterio fiduciario, un commissario straordinario e due subcommissari che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni già di competenza dell'organo di cui al comma 1, ivi comprese quelle concernenti il conferimento degli incarichi di direttore tecnico, di direttore amministrativo e di direttore di ciascuna delle sezioni provinciali dell'ARPA. Ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto, i citati incarichi, se in corso al momento dell'insediamento del commissario, cessano di diritto il novantesimo giorno successivo a tale insediamento, salvo conferma da parte dello stesso. Il commissario provvede altresì a formulare proposte all'assessore regionale competente in materia in merito all'adeguamento della 1.r. 45/1998 ai sensi del comma 1."

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