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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 06/12/2004, n. 17
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- L.R. 18/09/2006, n. 10
- L.R. 28/04/2006, n. 4
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, disciplina l'attività estrattiva di materiali di cava e torbiera nonché la programmazione dell'attività stessa per il soddisfacimento del fabbisogno regionale, in ar |
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Art. 2 - (Obiettivi prioritari)1. Costituiscono obiettivi prioritari della presente legge: |
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Art. 3 - (Classificazione dei materiali di cava e torbiera)1. I materiali di cava e torbiera sono classificati, in base alla loro destinazione d'uso, nei seguenti gruppi: |
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Art. 4 - (Materiali rari)1. Ai fini della presente legge sono considerati rari i materiali di cava e torbiera, classificati ai sensi dell'articolo 3, litoidi o sciolti, che presentano scarsa disponibilità in affioramento, difficoltà nell'estrazione ed alto valore merceologico. 2. Precisamente, sono considerati materiali rari: |
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Art. 5 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per: a) "attività di ricerca di materiali di cava e torbiera" il complesso dei lavori necessari per l'individuazione del giacimento e delle sue caratteristiche fisico-merceologiche, in particolare, attraverso: 1) campionature superficiali; 2) piccole trincee; 3) rilievi geofisici; |
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CAPO II - VALORIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE Organismo Tecnico - amministrativo di supporto
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Art. 6 - (Promozione di iniziative e realizzazione di interventi connessi all'attività estrattiva)1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, la Regione, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera c),della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, promu |
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Art. 7 - (Regolamenti)1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene adottato un regolamento regionale di attuazione della legge stessa. 2. Il regolamento regionale, in particolare, disciplina: a) la documentazione da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera, per l'attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento della proroga o del rinnovo previsti, previste, rispettivamente, agli articoli 11, 12, 30, 31, 34 e 35, contenente tra l'altro: 1) il piano di ricerca della cava o della torbiera; |
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Art. 8 - (Commissione regionale consultiva per le attività estrattive. Conferenza di servizi)1. È istituita presso l'assessorato regionale competente in materia la commissione regionale consultiva per le attività estrattive, di seguito denominata CRC, quale organismo tecnico-amministrativo di supporto alla Regione ed agli enti locali per l'esercizio delle rispettive funzioni. N9 2. In particolare la CRC: a) rappresenta, sotto il profilo tecnico-amministrativo, gli interessi regionali nelle conferenze di servizi convocate ai sensi del comma 10; b) presta assistenza tecnica ai comuni per gli adempimenti di loro competenza, ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 14/1999 e successive modifiche; c) esprime parere |
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Art. 9 - (Piano regionale delle attività estrattive)1. Il piano regionale delle attività estrattive, di seguito denominato PRAE, è l'atto di programmazione settoriale che stabilisce, nell'ambito della programmazione socio-economica e territoriale regionale, gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera, nonché per il recupero ambientale delle aree interessate. 2. Il PRAE, ai fini del corretto utilizzo delle risorse naturali compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e del territorio nelle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali, in particolare, contiene: a) il quadro tecnico ed economico del settore; b) le |
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Art. 10 - (Adeguamento dei piani territoriali provinciali generali)1. Entro un anno dalla data di approvazione del PRAE o dei relativi aggiornamenti, le province adeguano il piano territoriale provin |
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CAPO III - AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA DI MATERTIALI DI CAVA E TORBIERA E DI COLTIVAZIONE DI CAVA E TORBIERA |
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Art. 11 - (Autorizzazione per l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera)1. L'attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera è preventivamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), della l.r. 14/1999 e successive modifiche, per un periodo non superior |
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Art. 12 - (Autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell'autorizzazione)1. L'attività di coltivazione di cava e torbiera ed il relativo ampliamento sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera a), della l.r. 14/1999 e successive modifiche, dal comune nel cui territorio si intende svolgerli, in conformità ai contenuti del PRAE e previa indizione della conferenza di servizi di cui all'articolo 8, comma 10, della presente legge per l'acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente. 2. Le modalità per la presentazione della domanda e la relativa documentazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, sono disciplinate, rispettivamente, dai regolamenti comunali e dal regolamento regionale di cui all'articolo 7. 3. Il comune, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, |
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Art. 13 - (Contenuto dell'autorizzazione)1. L'autorizzazione ha per oggetto il piano di ricerca, di coltivazione e di recupero ambientale. |
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Art. 14 - (Convenzione)1. I rapporti tra il comune ed il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 sono regolati da apposita convenzione, che ha ad oggetto gli obblighi e gli oneri finanziari a carico del titolare stesso e, in particolare: |
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Art. 15 - (Contributo per il recupero ambientale)1. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 12 e 17 è tenuto a versare al comune un contributo per il recupero ambientale, rapportato alla tipologia e alla quantità dei materiali estratti. 2. La Giunta regionale, verificata l'incidenza del contributo sul prezzo e sulle condizioni di mercato e della concorrenza tra le imprese, stabilisce gli importi unitari del contributo per il recupero ambientale n |
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Art. 16 - (Verifica dei lavori di coltivazione di cava e torbiera e di recupero ambientale)1. I lavori di coltivazione di cava e torbiera e di recupero ambientale sono sottoposti a verifica: a) parziale, ogni tre anni, se l'autorizzazione ha durata superiore a sei anni; b) finale, alla scadenza dell'autorizzazione e, in ogni caso, se l'autorizzazione ha durata inferiore o pari a sei anni. 2. Ai fini di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione comunica al comune ed alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive lo stato di avanzamento o l'avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero |
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Art. 18 - (Cessione dell'autorizzazione)1. L'autorizzazione di cui agli articoli 11, 12 e 17 è personale e non può essere ceduta a terzi senza il preventivo assenso dell' |
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Art. 19 - (Revoca dell'autorizzazione per pubblico interesse)1. Il comune e la Regione possono revocare, nell'ambito delle rispettive competenze, l'autorizzazione di cui agli articoli 11, 12 e |
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Art. 20 - (Recupero ambientale delle cave dismesse)1. La Regione promuove il recupero ambientale delle cave dismesse mediante la concessione di finanziamenti ai comuni nel cui territorio non insistono cave attive e che non percepiscono il contrib |
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Art. 21 - (Ricorsi amministrativi)1. Avverso i provvedimenti comunali di diniego o di revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 è ammesso ricorso alla |
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CAPO IV - VIGILANZA E SANZIONI
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Art. 22 - (Obblighi del titolare dell'autorizzazione ai fini della vigilanza)1. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11, 12 e 17 ha l'obbligo di consentire al personale di vigilanza del comune |
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Art. 23 - (Vigilanza del comune)1. La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi |
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Art. 24 - (Sospensione dell'attività estrattiva e revoca dell'autorizzazione)1. Il comune, nel caso di inosservanza delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 2 e degli obblighi oggetto della convenzione di cui all'articolo 14, comma 1, ivi compresa l'ipotesi pr |
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Art. 25 - (Cessazione dell'attività estrattiva)1. In caso di a |
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Art. 26 - (Vigilanza della Regione)1. La Regione esercita la vigilanza limitatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua di cui all'articolo 17 disponendo: a) la sospensione dell'autorizzazione negli stessi casi e con le stesse modalità previsti nei commi 1 e 2 dell'articolo 24, in quanto compatibili; b) la |
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Art. 27 - (Ordinanze concernenti interventi di messa in sicurezza)1. Quando dalla coltivazione di cava e torbiera derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e de |
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Art. 28 - (Sanzioni pecuniarie)1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27, a coloro che svolgono attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera si applicano le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo ove ricorrano le condizioni ivi previste. 2. Chiunque svolga l'attività di ricerca di cui all'articolo 11 senza autorizzazione o la prosegua dopo la sospensione dell'attività o dopo la revoca o la scadenza dell'autorizzazione ovvero non rispetti il divieto di cui al comma 3 dello stesso articolo è soggetto al pagamento di una s |
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CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 E SUCCESSIVE MODIFICHE
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Art. 29 - (Piani stralcio del PRAE)1. Nelle more dell'approvazione del PRAE, possono essere approvati dal Consiglio regionale, previo parere della CRC, con le procedure previste dalla |
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Art. 30 - (Apertura di nuove cave e torbiere ed ampliamenti)1. Non si possono, di norma, rilasciare autorizzazioni per l'apertura di nuove cave e torbiere fino all'adeguamento del PTPG al PRAE, ai sensi dell'articolo 10, salvo quanto stabilito al presente articolo. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 7, l'apertura di nuove cave e torbiere, in assenza dei PTPG, adeguati ai sensi dell'articolo 10, può essere autorizzata dal direttore della direzione regionale competente in materia, solo nei casi di preminente interesse socio-economi |
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Art. 31 - (Procedimenti istruttori avviati per l'apertura di nuove cave e torbiere e per il relativo ampliamento)1. L'apertura di nuove cave e torbiere, per le quali, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 7, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzata dal direttore della dire |
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Art. 33 - (Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata)1. L'attività estrattiva regolarmente autorizzata, ai sensi della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27 (Norme per la coltivazione di cave e torbiere della Regione Lazio) e successive modifiche, prosegue fino alla data di scadenza fissata nella relativa autorizzazione, in conformità alle disposizioni della presente legge. |
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Art. 34 - (Proroga e rinnovi delle autorizzazioni in scadenza)1. Al solo fine di completare il piano di coltivazione e di recupero ambientale, il comune competente, proroga, per un periodo di cinque anni, prorogabile, nel rispetto delle medesime procedure previste dal presente articolo, di ulteriori cinque anni, l’autorizzazione per l’attività di coltivazione in scadenza in data antecedente alla data di approvazione dei PTPG adeguati ai |
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Art. 35 - (Attività estrattive non comprese tra quelle disciplinate dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 30)1. Le attività estrattive in atto in regime transitorio di cui all'articolo 39 della l.r. 27/1993 e successive modifiche, non comprese tra quelle disciplinate dalla |
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Art. 36 - (Prima costituzione della CRC)1.In fase di prima applicazione della presente legge, la CRC è costituita entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dell |
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Art. 37 - (Applicazione transitoria del regolamento regionale)1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 |
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Art. 38 - (Incentivi al riutilizzo dei materiali)1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un avviso pubblico per la con |
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Art. 39 - (Abrogazione)1. È abrogata la legge regionale 5 maggio 1993, n |
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Art. 40 - (Disposizioni finanziarie)1. Gli oneri relativi alle spese in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sugli stanziamenti de |
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Art. 41 - (Modifiche agli articoli 61 e 63 della l.r. 14/1999 e successive modifiche)1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 14/1999 e successive modifiche è aggiunta la seguente: "g-bis) l'emanazione di ordinanze contenenti prescrizioni per gli interventi di messa in sicurezza a carico |
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