D. Leg.vo 04/08/1999, n. 351 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 04/08/1999, n. 351

Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.
in vigore dal 27.10.1999
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[Premessa]



Il Presidente della Repubblica


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 96

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Art. 1. - Finalità

1. Il presente decreto definisce i principi per:

a) stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente a

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;

b) inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che può avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;

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Art. 3. - Autorità competenti

1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, ciascuno secondo le competenze previste dalle vigenti leggi e nel rispetto

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Art. 4. - Valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , in applicazione delle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della direttiva 96/62/CE , sono recepiti:

a) i valori limite e le soglie d'allarme per gli inquinanti elencati nell'allegato I;

b) il margine di tolleranza fissato per ciascun inquinante di cui all'allegato I, le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;

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Art. 5. - Valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente

1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, in continuità con l'attività di elaborazione dei piani di risaname

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Art. 6. - Valutazione della qualità dell'aria ambiente

1. Le regioni effettuano la valutazione della qualità dell'aria ambiente secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. La misurazione, effettuata in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), è obbligatoria nelle seguenti zone:

a) agglomerati;

b) zone in cui il livello, durante un periodo rappresentativo,

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Art. 7. - Piani d'azione

1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all

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Art. 8. - Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono più alti dei valori limite

1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'articolo 6, alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:

a) i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;

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Art. 9. - Requisiti applicabili alle zone con i livelli inferiori ai valori limite

1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente,

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Art. 10. - Misure applicabili in caso di superamento delle soglie d'allarme

1. Qualora le soglie d'allarme vengano superate, le autorità individuate dalle regioni ai sens

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Art. 11. - Informazione al pubblico

1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali garantiscono, ciascuno nell'am

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Art. 12. - Trasmissione delle informazioni

1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità, per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), secondo il formato stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera e):

a) per le zone di cui all'articolo 8, comma 1:

1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il rilevamento di livelli che superano i valori limite oltre il margine di tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento si è verificato, nonché i valori registrati. La medesima comunicazione deve essere trasmessa con riferimento al superamento del valore limite per gli inquinanti per i quali non è stato stabilito un margine di tolleranza;

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Art. 13. - Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) l'articolo 3 commi 1 e 4, lettere a) , b) e d), limitatamente alla predisposizione dei criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. A decorrere dalla data

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Art. 14. - Disposizioni transitorie

1. Fino al termine stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), restano in vigore i valori limite fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti di cui all'articolo 4, comma 1, restano in vigore i valori guida, i livelli di attenzione e di allarme, gli obiettivi di qualità, i livelli per la protezione della salute e della vegetazione, nonché le disposizioni sull'informazione della popolazio

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Art. 15. - Norme finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilan

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Allegato I - ELENCO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DA CONSIDERARE NEL QUADRO DELLA VALUTAZIONE E DELLA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE.
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1. Inquinanti che devono essere esaminati allo stadio iniziale, ivi compresi gli inquinanti disciplinati da direttive comunitarie esistenti in materia di qualità dell'aria ambiente.

1. Biossido di zolfo;

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II. Altri inquinanti atmosferici.

7. Benzene;

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Allegato II - ELENCO INDICATIVO DEI FATTORI DI CUI TENER CONTO NELLA FISSAZIONE DEI VALORI LIMITE E DELLE SOGLIE DI ALLARME.

All'atto della fissazione del valore limite e, se del caso, della soglia di allarme, si potrà tener conto, a titolo d'esempio, dei seguenti fattori:

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Allegato III - CRITERI IN ORDINE ALLA SELEZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA FISSAZIONE DI UN VALORE LIMITE E DI UNA SOGLIA DI ALLARME.

1. Possibilità, gravità e frequenza degli effetti; relativamente alla salute umana ed all'ambiente nel suo complesso occorre attribuire particolare attenzione agli effetti irreversibili.

2. Ubiquità

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Allegato IV - ULTERIORI CRITERI IN ORDINE ALLA SELEZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA FISSAZIONE DI UN VALORE OBIETTIVO.

Per un inquinante selezionato secondo i criteri di cui all'allegato III è opportuno fissare un valore obiettivo, anziché un valore limite, allorché:

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Allegato V - INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEI PROGRAMMI LOCALI, REGIONALI O NAZIONALI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE.
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Informazioni da fornire a norma dell'articolo 8, comma 4:

1. Luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato:

regione;

città (mappa);

stazione di misurazione (mappa e coordinate geografiche).

2. Informazioni generali:

tipo di zona (centro urbano, area industriale o rurale);

stima dell'area inquinata (km 2) e della popolazione esposta

all'inquinamen

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Allegato VI - INFORMAZIONI DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SANITÀ RELATIVAMENTE AI VALORI LIMITE DI QUALITÀ DELL'ARIA STABILITI DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 203/1988 (13).

1. Risultati delle misurazioni:

a) biossido di zolfo e particelle sospese totali:

media annuale;

m

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