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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 06/07/1998, n. 24
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/11/2022, n. 19
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- L.R. 28/12/2007, n. 26
- L.R. 21/12/2007, n. 21
- L.R. 20/10/2006, n. 12
- L.R. 28/04/2006, n. 4
- L.R. 23/12/2005, n. 19
- L.R. 03/10/2005, n. 17
- L.R. 09/12/2004, n. 18
- L.R. 27/02/2004, n. 2
- L.R. 06/02/2003, n. 2
- L.R. 28/10/2002, n. 39
- L.R. 18/09/2002, n. 32
- L.R. 20/12/2001, n. 41
- L.R. 20/12/2001, n. 39
- L.R. 10/05/2001, n. 10
- L.R. 12/01/2001, n. 2
- L.R. 20/03/2000, n. 16
- L.R. 09/12/1999, n. 37
- L.R. 07/06/1999, n. 6
- L.R. 06/07/1998, n. 25
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità)1. Con la presente legge, la Regione, in attesa dell'approvazione del piano territoriale paesistico regionale, di seguito denominato PTPR, detta disposizioni al fine di garantire una tutela omogenea sul territorio regionale delle aree e dei beni elencati nell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 come introdotto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 e di quelli dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 26 giugno 1939, n. 1497 ed approva i piani territoriali paesistici, di seguito denominati PTP, di cui alle deliberazioni sottoelencate, adeguati ed integrati secondo le disposizioni della legge stessa: 1) A1 - Deliberazione Giunta regionale n. 2266 del 28 aprile 1987; |
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Art. 2 - (Oggetto)1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la presente legge individua: a) i beni e i territori sottoposti |
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Art. 3 - (Sistema informativo territoriale regionale)1. È istituito il sistema informativo territoriale regionale (SITR), quale rete informatica unica per tutto il territorio regionale, che contiene dati ed informazioni finalizzate alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici del territorio, della pianificazione territoriale e della program |
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CAPO II - MODALITÀ DI TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO |
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Art. 4 - (Campo di applicazione)1. Le modalità di tutela contenute nel presente Capo sono recepite nei PTP approvati e nel PTPR di cui all'articolo 21, coerentemente con le finalità espresse dal piano medesimo. N64 |
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Art. 5 - (Protezione delle fasce costiere marittime)1. Sono sottoposti a vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera a), del d.p.r. 616/1977 i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, di seguito denominata fascia di rispetto. 2. La Carta Tecnica regionale in scala 1:10.000 costituisce il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto di cui al comma 1; qualora la suddetta Carta non sia sufficiente, si fa ricorso a rilievi aerofotogrammetrici esistenti di maggior dettaglio. 3. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l'edificazione esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo. |
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Art. 6 - (Protezione delle coste dei laghi)1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera b), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di seguito denominata fascia di rispetto. 2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano sia i laghi di origine naturale, compresi quelli originati da sorgenti, sia gli invasi e sbarramenti artificiali aventi carattere perenne. 3. Il riferimento cartografico da tenere presente per l'individuazione certa della fascia di rispetto di cui al comma 1 è dato dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non |
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Art. 7 - (Protezione dei corsi delle acque pubbliche)1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera c), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto. 2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione; sono inoltre da tutelare ai fini paesistici tutte le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche individuate con le modalità del presente articolo. 3. Fino alla data di approvazione del PTPR di cui all'articolo 21, la Giunta regionale con propria deliberazione può procedere all'esclusione, ai soli fini del vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1-quater della l. 431/1985, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche previsti dal r.d. 1775/1933. 4. Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto è costituito dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla Carta Tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 1:5.000. 5. In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all'intubamento dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo; è ammesso l'intubamento per tratti non eccedenti i 20 metri e non ripetibile a distanze inferiori ai metri 300, di corsi d'acqua pur vincolati ma di rilevanza secondaria, previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge. N75 5-bis. Ferma restando l'autorizzazione di cui al comma 5, è altresì ammesso, esclusivamente per motivi igienico sanitari, l'intubamento di corsi d'acqua limitatamente a tratti confinanti o interni a strutture ospedaliere e cimiteriali. N76 |
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Art. 8 - (Protezione delle montagne sopra la quota di 1.200 mt. slm)1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera d), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica. 2. Nei territori di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati: a) alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico; |
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Art. 9 - (Protezione dei Parchi e delle Riserve Naturali)1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera f), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi. 2. Nella categoria dei beni paesistici di cui al comma 1, di seguito denominata aree naturali protette, vanno |
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Art. 10 - (Protezione delle aree boscate)1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera g), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento. 2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1, rientrano i boschi, come definiti al comma 3 e i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento ed i territori percorsi o danneggiati dal fuoco. N90 3. Si considerano boschi: a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento; b) i castagneti da frutto, di superficie non inferiore a 5mila metri quadrati, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento; N12 c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a 20 metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata. 4. Sono esclusi dalla categoria d |
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Art. 11 - (Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico)1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera h), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici. 2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano: a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità dei suddetti enti; b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate; c) le terre pervenute agli enti |
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Art. 12 - (Protezione delle zone umide)1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera i), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le zone umide incluse nell'elenco di cui al |
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Art. 13 - (Protezione aree di interesse archeologico)1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera m), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le zone di interesse archeologico. 2. Sono qualificate zone di interesse archeologico, ai sensi al comma 1, quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscan |
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Art. 15 - (Interventi su ville, parchi e giardini storici)1. Ai sensi dell'articolo 1, numero 2, della l. 1497/1939 sono vincolati le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, si |
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Art. 16 - (Salvaguardia delle visuali)1. Ai sensi dell'articolo 1 della l. 1497/1939, la salvaguardia delle visuali è riferita a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali. 2. La salvaguardia delle visuali si garantisce attraverso la protezione dei punti di vista, dei percorsi panoram |
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Art. 17 - (Attività estrattive)1. L'apertura di nuove cave e di nuove miniere, l'attività di ricerca di materiale litoide nonché l'ampliamento di cave e di miniere esistenti o la ripresa di quelle dismesse non sono consentiti nelle aree vincolate ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985. N98 1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'apertura di nuove cave e di nuove miniere può essere consentita, previa autorizzazione paesistica rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione in conformità alle procedure di cui al comma 6, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico ed esclusivamente per l'escavazione di materiale raro, solo nelle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP e dal PTPR con il livello minimo di tutela, nel rispetto dei criteri indicati dal piano regionale delle attività estrattive (PRAE) ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 concernente la disciplina organica in materia di cave e torbiere. Nelle more d |
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Art. 18 - (Aziende agricole in aree vincolate)1. Nell'ambito delle aziende agricole, condotte sia in forma singola che associata, ubicate in aree sottoposte a vincolo ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985 e comunque classificate dai PTP o dal PTPR, è consentita la realizzazione di manufatti, strettamente funzionali e dimensionati alle |
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Art. 18-bis - (Sedi di rappresentanza diplomatica e consolare) |
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Art. 18-ter - (Interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture)1. Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica di cui all'articolo 25, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono comunque consentiti, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente capo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) fatte salve prescrizioni più restrittive contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR, gli interventi di ristrutturazione edilizia e, limitata |
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Art. 18-quater - (Eliminazione delle barriere architettoniche)1. G |
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CAPO III - APPROVAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI PAESISTICI |
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Art. 19 - (Approvazione dei PTP)1. I PTP, di cui alle deliberazioni elencate nell'articolo 1 e agli allegati da A1 a A16, sono approvati con la presente legge, limi |
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Art. 20 - (Contenuti dei PTP)1. I PTP approvati sono costituiti: a) dalle norme tecniche contenute nei singoli PTP come sostituite ed integrate dalle norme di tutela previste dalla presente legge, secondo le indicazioni degli indici di cui agli allegati da B1 a B16; |
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CAPO IV - PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE |
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Art. 21 - (Approvazione del PTPR)1. Entro il 14 febbraio 2020 N15 la Regione procede all'approvazione |
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Art. 22 - (Criteri per la redazione del PTPR)1. Il PTPR di cui all'articolo 21 è redatto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1-bis della l. 431/1985 e sulla base di una aggiornata cartografia contenente: a) la verifica delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo ai sens |
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Art. 23 - (Procedure per l'approvazione e la modifica del PTPR)1. La struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica provvede alla redazione del PTPR, sulla base delle consultazioni con gli enti locali e gli altri enti pubblici interessati. Nello spirito della collaborazione istituzionale tra Regione ed enti locali, "i comuni e le province, con deliberazione consiliare, possono presentare alla Regione, nei termini previsti con provvedimento della struttura regionale competente, documentate e motivate proposte di modifica delle classificazioni per zon |
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Art. 23-bis - (Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del PTPR) |
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Art. 24 - (Sportello unico per il territorio ed il paesaggio)1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di territorio, urbanistica e paesaggio, lo sportello unico per il territorio ed il paesaggio (SUTP) alla |
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CAPO V - ATTUAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI PAESISTICI, DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE E NORME DI SALVAGUARDIA |
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Art. 25 - (Autorizzazioni e pareri paesistici nelle zone vincolate)1. Ogni modificazione allo stato dei luoghi nell'ambito delle zone sottoposte ai vincoli di cui all'articolo 19, comprese quelle non individuate nelle tavole indicate all'articolo 20, comma 1, lettera b), è subordinata all'autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 ed ai pareri paesistici relativi agli strumenti urbanistici espressi ai sensi della stessa legge. 1-bis. Non è richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei |
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Art. 26 - (Errata o incerta perimetrazione dei vincoli)1. In caso di |
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Art. 27 - (Rapporti tra pianificazione paesistica e altri strumenti di pianificazione)1. Il quadro di riferimento territoriale regionale e i piani settoriali regionali territoriali tengono conto dei contenuti dei PTP o del PTPR. 2. I PTP o il PTPR sono sovraordinati rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale locale. 3. |
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Art. 27.1 - (Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali e modifiche al PTPR)1. I comuni, entro il termine stabilito dal PTPR e, comunque, non oltre due anni dalla sua approvazione, adeguano lo strumento urbanistico generale alle previsioni del PTPR stesso, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia, introducendo, |
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Art. 27-bis - (Varianti agli strumenti urbanistici richiamati dai PTP)1. In attesa di specifiche disposizioni del PTPR, nei soli casi in cui le norme dei PTP rimandino alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, sono consentite loro varianti, purch� |
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Art. 27-ter - (Deroga alle disposizioni dei PTP o del PTPR) |
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Art. 29 - (Opere e piani da corredare con SIP)1. Nelle zone vincolate ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985 debbono essere accompagnati da SIP i progetti relativi a: a) le opere in deroga previste dalla presente legge; b) tutti i piani urbanistici attuativi alla cui formazione i singoli PTP o il PTPR subordinano il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri ai sensi della l. 1497/1939; c) le opere e le attività p |
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Art. 30 - (Studio di Inserimento Paesistico -SIP)1. Per le opere e le attività di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e c), il SIP costituisce documentazione essenziale della valutazione di compatibilità paesistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della l. 1497/1939; a tale scopo il SIP deve contenere le seguenti informazioni ed analisi commisurate alla entità delle modificazioni ambientali e paesistiche prodotte dalle opere da realizzare: a) descrizione della morfologia dei luoghi ove è prevista la realizzazione dell'intervento o dell'attività; b) descrizione, relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento o dell'attività sia ai luoghi circostanti, dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche compone |
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Art. 31 - (Norme di salvaguardia)1. Le aree sottoposte a vincolo paesistico, comprese in ambiti per i quali è stato approvato un PTP o il PTPR ma sprovviste della classificazione ai fini della tutela, sono disciplinate dalle seguenti norme di salvaguardia: a) nelle zone agricole si applica la normativa prevista dai singoli PTP o dal PTPR per zone agricole analoghe; b) nelle altre zone |
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Art. 31.1 - (Strumenti di attuazione del PTPR e misure incentivanti)1. La Regione individua e promuove strumenti volti ad assicurare lo sviluppo sostenibile, la gestione e la valorizzazione dei paesaggi at |
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Art. 31-bis - (Programmi di intervento per il paesaggio)1. La Regione al fine di valorizzare il paesaggio, anche in attuazione delle indicazioni dei PTP o del PTPR ed in relazione ad analoghe previsioni di programmi nazionali o comunitari, può approvare appositi programmi di intervento per il paesaggio, di seguito deno |
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Art. 31-bis.1 - (Programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali)1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali, la Regione salvaguarda e valorizza gli insediamenti agricoli, gli edifici, i fabbricati ed i complessi architettonici rurali presenti sul proprio territorio, di seguito denominati architetture rurali, che presentino interesse estetico tradizionale e siano testimonianza dell'economia rurale tradizionale, anche in funzione del rapporto che continuano ad avere con la realtà produttiva agricola e con i paesaggi agrari di cui costituiscono connotato essenziale. A tal fine la Regione |
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Art. 31-ter - (Parchi archeologici e culturali)1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di beni culturali e paesaggistici e d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate, può individuare, all'inte |
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Art. 31-quater - (Piani attuativi con valenza paesistica)1. In relazione a specifici e circoscritti ambiti territoriali individuati graficamente o indicati dalla normativa dei PTP o del PTPR, i comuni definiscono |
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Art. 31-quinquies - (Varianti speciali per il recupero dei nuclei abusivi in ambito paesistico)1. Nelle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR i comuni possono adottare, in conformità alla l.r. 28/1980 e successive modifiche, varianti speciali allo |
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CAPO VI - SUBDELEGA AI COMUNI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE |
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Art. 32 - (Oggetto della subdelega) |
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Art. 33 - (Decorrenza della subdelega) |
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Art. 34 - (Modalità di esercizio delle funzioni subdelegate)1. I pareri di cui all'articolo 32, sono espressi dal competente organo del comune, sentita la commissione edilizia comunale, come integrata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 59/1995 e successive m |
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Art. 35 - (Potere di direttiva, vigilanza e controllo)1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4, spetta alla Regione il potere di direttiva, vigilanza e sostituzione nei confronti degli enti locali destinatari della subdelega delle funzioni ammini |
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CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 36 - (Allegati)1. Costituiscono parte integrante della presente legge: |
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Art. 36-bis - (PTP già approvati) |
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Art. 36-ter - (Accordi di programma in variante ai PTP)1. Fino alla data di approvazione del piano territoriale paesistico regionale, gli accordi di programma aventi ad oggetto programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, ed altri interventi di edili |
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Art. 36-quater - (Criteri per la redazione del primo PTPR - Disposizioni transitorie)1. In attesa dell'approvazione del PTPR ai sensi dell'articolo 21, l'approvazione degli strumenti urbanistici generali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui si riscontrino erronee delimitazioni dei beni e dei territori sottoposti a vincolo o contraddittorietà della specifica normativa del P.T.P., è deliberata dalla Giunta regionale, con esclusione delle zone E del d.m. 1444/1968, previa istruttoria effettuata, sulla base di motivate e documentate proposte dei comuni interessati di precisazione del P.T.P. stesso, dalla struttura regionale competente per la pianificazione comunale d'intesa con la struttura regionale competente per la pianificazione paesistica, acquisit |
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Art. 37 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. |
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Art. 38 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri finanziari conseguenti all'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento del capitolo n. 11454 del |
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Art. 38-bis - (Dichiarazione d'urgenza) |
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Allegati - Omissis
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