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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 12/07/2011, n. 12
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Come stabilito con Circ. Ass. 04/05/2016, n. 86313/DRT e con l'art. 24, comma 4, della L.R. 17/05/2016, n. 8 tutti i riferimenti al D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, contenuti nella presente legge si intendono riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 e dai relativi provvedimenti di attuazione.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Ass. R. 29/04/2024, n. 30/Gab
- D. Ass. R. 24/04/2024, n. 29/Gab
- L.R. 31/01/2024, n. 3
- L.R. 12/10/2023, n. 12
- L.R. 10/08/2022, n. 16
- L.R. 10/07/2015, n. 14
- Avviso di rettifica in B.U. 5.8.2011, n. 33
- L.R. 03/01/2012, n. 1
- L.R. 11/04/2012, n. 23
- L.R. 09/05/2012, n. 26
- L.R. 22/01/2013, n. 4
- L.R. 07/08/2013, n. 13
- L.R. 10/07/2015, n. 14
- L.R. 17/03/2016, n. 3
- Circ. Ass. R. 04/05/2016, n. 86313/DRT
- L.R. 17/05/2016, n. 8
- Sent. Corte Cost. 14/12/2016, n. 263
- L.R. 26/01/2017, n. 1
- L.R. 09/05/2017, n. 8
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Premessa |
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TITOLO I - RECEPIMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. NORME IN MATERIA DI FINANZA DI PROGETTO E DI LAVORI PUBBLICI |
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Capo I - Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni |
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Art. 1 - Applicazione della normativa nazionale1. Nel territorio della Regione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in e |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni della presente legge si applicano: a) all’Amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli en |
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Art. 3 - Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)1. L’Autorit |
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Art. 4 - Istituzione del Dipartimento regionale tecnico1. Nell’ambito dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è istituito il Dipartimento regionale tecnico. 2. La tabella ‘A’ di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificata: dopo le parole ‘Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità: - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.’ sono aggiunte le parole ‘Dipartimento regionale tecnico.’ 3. Il Dipartimento regionale tecnico: a) effettua i seguenti servizi: 1) esegue la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori di competenza regionale; 2) cura gli adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale; 3) verifica l’osservanza delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell’opera, e della verifica sismica; 4) fornisce consulenza tecnica agli enti locali della Regione; N26 b) redige il prezzario unico regionale per le opere pubbliche e coordina la Commissione consultiva per la redazione del prezzario unico regionale; c) assicura il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all’articolo 5, comma 12; d) esercita le attività ispettive sui lavori su motivata e specifica richiesta degli altri rami dell’Amministrazione regionale; e) cura la raccolta delle informazioni relative all’intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla fase |
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Art. 5 - Conferenza di servizi - Pareri sui progetti. Commissione regionale dei lavori pubblici1. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici, il responsabile unico del progetto convoca una Conferenza di servizi con le modalità e l’osservanza delle procedure di cui al titolo IV della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni, per l’acquisizione, in riferimento al livello di progettazione, di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche. Ai lavori della Conferenza di servizi partecipano i progettisti dell’opera. N33 |
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Art. 7 - Bandi tipo1. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono emanati bandi tipo uniformi che devono essere adottati ed applicati per l’espletamento delle procedure aperte per l’affidamento di lavori, di servizi o forniture. |
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Art. 8 - Commissione aggiudicatrice nel caso dell’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importo inferiore o pari alla soglia di cui all’articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
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Art. 9. - Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici1. La Centrale unica di committenza dei contratti pubblici della Regione siciliana, di cui agli articoli 62 e seguenti, Parte III, Titolo I del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ottenuta la qualificazione ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, provvede alla progettazione e all'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica. È fatta salva l'iscrizione di diritto di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 36/2023 del soggetto aggregatore della Regione siciliana di cui all' |
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Art. 10 - Prezzario regionale e aggiornamento prezzi1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono fissati i criteri generali per la formazione del prezzario regionale. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è adottato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, gli enti di cui all’articolo 2. Il prezzario deve contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nei lavori pubblici |
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Art. 10-bis. - Prezziario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sono fissati i criteri generali per la formazione del prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale. Con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è adottato il prezzario per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale, a cui |
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Art. 10-ter. - Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi tecnici |
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Art. 10-quater. - Requisiti di ordine speciale per l’affidamento di progettazione esecutiva |
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Art. 11(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissa |
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Art. 12. - Albi regionali1. È istituito, presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, l’Albo Regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dall’articolo 50, comma 1, del decreto |
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Art. 13 - Congruità dei compensi per i servizi1. I corrispettivi da porre a base di gara, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, sono calcolati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 41, comma 15, e dell’allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del vigente decreto parametri emanato dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
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Art. 14 - Concorsi di idee |
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Art. 15(Articolo |
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Art. 16 - Procedure per le espropriazioni e le occupazioni1. Si applicano nella Regione le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica u |
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Art. 18 - Interventi per l’approvvigionamento idropotabile1. L’Amministrazione regionale provvede, per l’approvvigionamento idropotabile dei com |
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Art. 20 - Certificazione della spesa di fondi extraregionali1. Il certificato di collaudo approvato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni |
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Art. 21 - Sicurezza e conservazione dei beni culturali1. Le risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo |
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Art. 22 - Nucleo tecnico per la finanza di progetto1. È confermata l’istituzione del Nucleo tecnico per la finanza di progetto presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Il Nucleo svolge attività istruttoria nell’individuazione dei progetti strategici, promuove l’utilizzo ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornisce i |
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Art. 23 - Norme per l’accelerazione dei procedimenti di finanza di progetto1. Al fine di accelerare l’esecuzione delle opere infrastrutturali realizzate anche con |
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Art. 24 - Utilizzazione di materiale proveniente dal riciclo degli inerti1. Le stazioni appaltanti, gli enti locali, i dipartimenti regionali, gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione nonché le società a partecipazione regionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e suc |
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Capo II - Norme in materia di lavori pubblici e di gestione di porti turistici |
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Art. 25 - Norme in materia di opere di infrastrutturazione viaria delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina1. Una quota del 10 per cento delle risorse riprogrammabili provenienti dalle economie acc |
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Art. 26 - Disposizioni per l’affidamento della gestione di porti turistici1. Gli enti locali territoriali, per i porti turistici realizzati con finanziamenti pubblici da essi ottenuti e collaudati a partire dal dece |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE. NORME IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI. DISPOSIZIONI PER IL RICOVERO DI ANIMALI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI |
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Capo I - Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale |
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Art. 27 - Art. 28 Omissis
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Capo II - Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali |
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Art. 30 - Autorizzazione di strutture per il rifugio ed il ricovero di animali |
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Capo III - Disposizioni transitorie, finanziarie e finali |
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Art. 31 - Norme transitorie1. Fermi restando i termini di cui al comma 1 dell’articolo 1, gli appalti di lavori, servizi e forniture i cui bandi siano pubblicati entro il 31 dicembre 2011 possono essere affidati ed eseguiti sulla base della normativa previgente, fermo restando l’obbligo del loro adeguamento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Sono comunque fatti salvi i progetti approvati in linea tecnica anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restand |
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Art. 32 - Abrogazione di norme1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati: c) gli articoli 7, |
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Art. 33 - Testo coordinato1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sarà pubblicato n |
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Art. 34 - Norma finanziaria1. Per le finalità dell’articolo 4 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 70 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle disponibilità dell’UPB 7.2.1.1.1, capitolo 212019 nonché con le assegnazioni che, annualmente, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici trasferisce alla |
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Art. 35 - Entrata in vigore1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
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