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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 12/10/2023, n. 12
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- L.R. 31/01/2024, n. 3
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Art. 1. - Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 121. Alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) nel titolo le parole “Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni” sono sostituite dalle parole “Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni”; b) al Titolo I le parole “Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207” sono sostituite dalle parole “Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni”; c) al Capo I le parole “Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni” sono sostituite dalle parole “Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni”. 2. All’articolo 1 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Nel territorio della Regione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.”; b) al comma 2 le parole “al Bollettino ufficiale della Regione e” sono soppresse e le parole “n. 163/2006” sono sostituite dalle parole “n. 36/2023”. 3. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 12/2011, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;”. 4. All’articolo 4 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, lettera a), le parole “i servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006 allegato II A categoria 12, e in particolare” sono sostituite dalle parole “i seguenti servizi”; b) al comma 4, lettera c), punto 2), le parole “e la proposta di modifiche ai” sono sostituite dalla parola “dei” e le parole “dipendenti anche da” sono sostituite dalle parole “che saranno aggiornati anche in relazione a”; c) al comma 4, lettera l) la parola “annualmente” è sostituita dalle parole “entro il 30 aprile di ogni anno” e dopo la parola “forniture” sono aggiunte le parole “nonché sullo stato di attuazione della normativa regionale di settore e della convenzione di cui all’articolo 3, comma 2”. d) al comma 4, dopo la lettera n), è inserita la seguente: “n-bis) cura la realizzazione e la manutenzione della piattaforma di approvvigionamento digitale della stazione appaltante-Regione Siciliana prevista dall’articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; ne cura la certificazione da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e l’interoperabilità con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso la stessa Autorità.”; e) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori, fermi restando gli obblighi di comunicazione all’ANAC, sono tenuti a comunicare al Dipartimento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i dati essenziali relativi ai contratti di lavori, forniture e servizi affidati nell’anno precedente, secondo le modalità rese note dal Dipa |
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Art. 2. - Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è inserito il seguente: “Art. 10-bis. - Prezziario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale 1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sono fissati i criteri generali per la formazione del prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle azien |
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Art. 3. - Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi e forniture |
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Art. 4. - Requisiti di ordine speciale per l’affidamento di progettazione esecutiva1. Dopo l’articolo 10-ter della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è aggiunto il seguente: |
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Art. 5. - Tavolo tecnico dei contratti pubblici1. È istituito presso l’assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regio |
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Art. 6. - Misure per prevenire le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, |
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Art. 7. - Misure di riduzione del rischio di infiltrazioni della criminalità negli appalti pubblici |
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Art. 8. - Componenti esterni delle commissioni giudicatrici1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 93 del decreto |
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Art. 9. - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 in materia di incentivi alle funzioni tecniche1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 11 apr |
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Art. 10. - Trasferimento capitolo bilancio della Regione1. Il capitolo 215768 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, di pertinenza dell’assessorato regionale per le autonomie loc |
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Art. 11. - Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9 in materia di contributi per far fronte a danni causati da eventi metereologici |
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Art. 12. - Contributi ai comuni per l’ospitalità della popolazione canina1. Il comma 19 dell’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 è sosti |
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Art. 13. - Norma finale1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e |
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