L. R. Sicilia 26/01/2017, n. 1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Sicilia 26/01/2017, n. 1

Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA.
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Art. 1. - Modifiche agli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12

1. La rubrica dell’articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 R è così sostituita: “Commissione aggiudicatrice nel caso dell’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importo inferiore o pari alla soglia di cui all’articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

2. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 12/2011 R è sostituito dal seguente:

“1. Nel caso in cui per l’affidamento di appalti di servizi o forniture ovvero di lavori di importo inferiore o pari a quello individuato dall’articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.”.

3. L’articolo 9 della legge regionale n. 12/2011 R è sostituito dal seguente:

“Art. 9. - Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori

1. È istituito l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (UREGA).

2. L’Ufficio di cui al comma 1 è altresì competente per l’espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto e di contratti di concessione di lavori pubblici. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e di funzionamento del predetto Ufficio, per le finalità di cui al presente articolo.

3. L’Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni territoriali aventi sede nei comuni capoluoghi delle Città metropolitane o dei liberi Consorzi comunali. Il predetto Ufficio costituisce struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ed è articolato in servizi.

4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d’appalto e di concessione per lavori e le opere di interesse relativo ad un territorio di due o più Città metropolitane ovvero liberi Consorzi comunali con importo a base d’asta superiore a quello individuato dall’articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni nonché attività di coordinamento delle sezioni territoriali.

5. Le sezioni territoriali svolgono attività di espletamento delle gare d’appalto e di concessione per i lavori e le opere di interesse di area vasta, intercomunale e comunale con importo a base d’asta superiore a quello individuato dall’articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Gli enti appaltanti possono avvalersi, con motivata richiesta, dell’Ufficio regionale, indipendentemente dall’importo dell’appalto o della concessione.

7. Presso ciascuna sezione territoriale è costituita una commissione di gara composta da tre componenti in possesso di adeguata professionalità e, per il componente di cui alla lettera c), è indicato un supplente nel caso di impedimento permanente del titolare. I componenti ed i supplenti sono scelti rispettivamente tra le seguenti figure:

a) un dirigente dell’Amministrazione regionale o un dirigente dell’Amministrazione statale anche in quiescenza esperto in materie giuridiche, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all’Amministrazione regionale in p

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Art. 2. - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8

1. L’articolo 24, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8

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Art. 3. - Entrata in vigore

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