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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ass.R. Sicilia 08/03/2017, n. 52939
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Testo del provvedimentoLa legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 3 febbraio 2017 – parte prima, supplemento ordinario n. 1 ed entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (4 febbraio 2017), ha apportato prioritariamente modifiche alla competenza ed al funzionamento dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (UREGA), disciplinato dall’articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, ed ha altresì introdotto, più in generale, nuove disposizioni in materia di composizione delle commissioni aggiudicatrici per l’espletamento di appalti di servizi e forniture, da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinate dall’articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e dall’articolo 24, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8. Con la presente circolare si individuano in maniera analitica le novità introdotte dalla suddetta legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1, e nel contempo si forniscono le necessarie indicazioni applicative. La legge dispone, all’articolo 1, comma 3, l’integrale sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, ed in particolare riordina il previgente testo apportandovi rilevanti e sostanziali modifiche. Il novellato articolo 9 “Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori” è suddiviso in 35 commi che disciplinano ordinatamente: - le competenze per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici che sono state estese oltre che alla finanza di progetto anche alle concessioni di lavori pubblici, nonché l’articolazione degli uffici UREGA (commi da 1 a 5); - la facoltà da parte delle stazioni appaltanti di potersi avvalere dell’UREGA a prescindere dall’importo di competenza (comma 6); - la composizione e le modalità di istituzione delle commissioni di gara presso ciascuna sezione territoriale e centrale, nonché la facoltà del presidente della commissione territoriale di costituire una seconda commissione (commi da 7 ad 11); - le modalità con cui vengono istituite le commissioni presso le sezioni territoriali (commi 12 e 13); - le modalità con cui vengono istituiti e si articolano gli uffici di segreteria tecnico amministrativa presso le sezioni territoriali e centrale, la durata in carica dei componenti le commissioni territoriali e dei dirigenti preposti che vi operano, la dotazione organica degli uffici medesimi, nonché la disciplina delle indennità da corrispondere ai componenti le commissioni (commi da 14 a 18); - il procedimento istruttorio delle commissioni territoriali individuato analiticamente nei tempi e nelle modalità di espletamento (commi 19 e 20); - la competenza delle sezioni territoriali e centrale all’espletamento di gare da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (comma 21); - la composizione e le modalità di istituzione delle commissioni giudicatrici di gara, organi diversi dalle commissioni di gara, nel caso di procedure da svolgersi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la previsione di un albo di nuova istituzione costituito da un’ampia platea di soggetti (componenti le commissioni territoriali e dirigenti tecnici dell’Amministrazione regionale) e suddiviso in due comprensori territoriali, cui attingere per il sorteggio del presidente (commi da 22 a 25); - i compensi da corrispondere ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici ed ai dirigenti dell’Amministrazione regionale che ne fanno parte (questi ultimi diversi dai componenti le commissioni di gara e dai dirigenti in servizio presso le sezioni territoriali), che sono parametrati ai tempi di svolgimento delle operazioni di gara in funzione del numero di concorrenti ammessi, con la previsione di penali in caso di ritardo (commi da 26 a 29); - il limite temporale ancorato alla concreta attivazione dell’Albo presso l’ANAC, per la formazione e composizione delle commissioni giudicatrici da parte degli UREGA, avendo riguardo agli appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (comma 30); - l'obbligo per le commissioni giudicatrici di relazionare sullo svolgimento delle operazioni di gara e sulle criticità riscontrate e di operare senza soluzione di continuità (commi 31 e 32); - la competenza delle commissioni di gara all’adozione della proposta di aggiudicazione che viene trasmessa alle stazioni appaltanti, competenti ad adottare il provvedimento di aggiudicazione ed a curare gli adempimenti riguardanti le informazioni ai concorrenti sull’esito della gara espletata (comma 33); - la facoltà del presidente di turno della sezione centrale, su richiesta del presidente della sezione territoriale competente, di affidare ad altra sezione territoriale l’espletamento della gara e le modalità per esercitare tale facoltà (comma 34); - gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle attività di espletamento delle gare svolte dalle sezioni territoriali (comma 35). Al fine di consentire un immediato raffronto delle modifiche introdotte che riguardano sostanzialmente aspetti organizzativi nonché procedurali, in linea con l’impianto normativo introdotto dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si riporta di seguito una tabella di raffronto fra i commi dell'articolo 9 come modificato dalla legge regionale 26 ge |
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