A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI DELLA REGIONE SICILIANA
A TUTTI GLI U.R.E.G.A.
A TUTTI I LIBERI CONSORZI DELLA REGIONE SICILIANA
A TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
AGLI ENTI PUBBLICI SOTTOPOSTI A CONTROLLO E VIGILANZA DELLA REGIONE SICILIANA
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
ALLA SEGRETERIA GENERALE
AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI ASSESSORI REGIONALI
AI DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI REGIONALI
AI DIRIGENTI RESPONSABILI DEGLI UFFICI SPECIALI
e p.c. ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA REGIONE SICILIANA
Con la legge regionale 10 luglio 2015, n. 14 R, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 17 luglio 2015, il Governo regionale, preso atto della facoltà, già contemplata dall’articolo 19 della vigente legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, di applicare per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, e nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, il criterio dell’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ha introdotto una modifica per la determinazione della soglia di anomalia.
La suddetta modifica è stata temporalmente prevista nel rispetto delle disposizioni introdotte dall’articolo 253, comma 20 bis, “Norme transitorie” del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.), recepito dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 con rinvio dinamico, che contempla la facoltà di applicare tale criterio fino al 31 dicembre 2015, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28 del suddetto Codice.
È opportuno sottolineare che la modifica introdotta non pregiudica né altera le regole stabilite dal legislatore nazionale, volte ad assicurare un equilibrio nel mercato, né genera vantaggi e/o svantaggi competitivi, quindi non incide sulla materia relativa alla tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore nazionale, ma si inquadra nella residua potestà delle regioni di emanare norme pro-concorrenziali, purché siano compatibili con le regole essenziali che disciplinano le procedure di gara, ascritte in via esclusiva alla potest&ag