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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Nota Dirig.R. Sicilia 03/07/2019, n. 140889
Nota Dirig.R. Sicilia 03/07/2019, n. 140889
Nota Dirig.R. Sicilia 03/07/2019, n. 140889
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0. PremesseCon la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 vengono modificati articoli del D.Lgs. 50/2016. Le predette modifiche hanno refluenze, seppure marginali, sulle "Linee guida per la definizione delle procedure di avvio e conduzione del processo delle opere pubbliche in Sicilia" emesse con nota prot. n. 029212 del 6 febbraio 2019 da questo Dipartimento Regionale Tecnico, pertanto risulta necessario aggiornare alle nuove disposizioni legislative le predette linee guida. La presente nota sostituisce in tutto la precedente n. 029212 del 6 febbraio 2019. |
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1. Il Workflow dell'opera pubblicaIl quadro normativo determina, in successione, una progressività dei livelli di approfondimento degli atti tecnico-amministrativi che corrispondono ad una progressività degli Impegni di spesa, garantendo all'Amministrazione la possibilità di meglio modulare, rispetto al passato, la disponibilità delle risorse finanziarie. Le macro attività sopra esaminate sono ovviamente tra loro interconnesse ed il complesso delle loro relazioni determina il ciclo dell'opera pubblica. Di seguito si riporta i diagramma di flusso delle principali attività: Senza la definizione del quadro delle esigenze, delle finalità e degli obiettivi specifici dell'opera, del suo dimensionamento fisico ma anche soprattutto economico-finanziario con la redazione del Quadro Tecnico Economico e dei riferimenti normativi, sarebbe impossibile non solo avviare l'attività progettuale e pre-progettuale ma anche inserire il progetto (ovvero il prodotto dei servizi di ingegneria e di architettur |
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3. La programmazione degli acquisti di beni e servizi nel nuovo codiceL'articolo 21 del d.Igs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) con il comma 1 ed i commi dal 6 al 9, introduce la questione della programmazione nel settore dei beni/servizi. |
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4. Le indaginiL'art. 23 comma 6 del d.Igs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. recita: Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di |
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5. Progetto di fattibilità tecnica ed economicaL'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. recita: Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater) nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzio |
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6. Il programma triennale dei lavori pubbliciL'articolo 21 del d.Igs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., con i comma 1 e 2 precisa che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale |
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7. Il progetto definitivoIl progetto definitivo si basa sul progetto di fattibilità tecnica ed economica e ne diviene il naturale approfondimento tecnico; l'art. 24 comma 5 del d.Igs. 207/2010 e ss.mm. ed ii., ancora in vigore, dispone: 1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. 2. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione: a) relazione generale; b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche; |
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8. Il progetto esecutivoIl progetto esecutivo si basa sul progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o sul progetto definitivo e ne diviene il naturale approfondimento tecnico finale, l'art. 33 comma 5 del d. Igs 207/2010 e ss. mm. ed ii, ,ancora in vigore, dispone: 1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere. I piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi |
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9. L'affidamento dei lavoriLe procedure di affidamento dei lavori sono chiaramente indicati dal codice (d.lgs, 50/2016 e ss. mm. ed ii.), si richiama qui la Delibera n. 437 del 9 maggio 2018 per indicare il livello di progettazione necessario per l'affidamento di una concessione di lavori, emanata dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'Adunanza del 9 maggio 2018. |
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