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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ass.R. Sicilia 01/02/2016
Circ. Ass.R. Sicilia 01/02/2016
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IntroduzioneA seguito di obbligo di comunicazione e/o trasmissione delle perizie di variante, introdotto dall'art. 37 N1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90R, per come convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 e s.m.i., questo Dipartimento regionale tecnico, presso il quale sono state ricondotte le competenze relative alla sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici ed al quale dovranno essere inoltrate le comunicazioni di cui al 2° comma del richiamato articolo, ritiene fornire i necessari chiarimenti interpretativi e di indirizzo sulle modalità applicative dell'art. 132 N2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163R (c.d. codice dei contratti), anche alla luce delle disposizioni regolamentari introdotte con il regolamento di attuazione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207R e delle recenti modifiche apportate dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché in ordine alla rigorosità degli intendimenti manifestati dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e contenuti nella comunicazione del 24 novembre 2014 (visionabile nel sito della stessa Autorità). Cosicché, al fine di consentire al responsabile unico del procedimento (RUP) di poter valutare la piena legittimità di una variante propostagli dal direttore dei lavori, questo Dipartimento ritiene utile procedurare il vaglio della documentazione inerente la variante, anche in relazione alle attività di vigilanza allo stesso demandate. |
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Caso 1: varianti in aumento senza limite di spesa (perizia di variante c.d. suppletiva)Non è indicato un limite alla spesa per le variazioni al progetto originario, che trovino la loro motivazione in una delle cause di cui al c. 1, lett. a), c), d), e) ed e-bis). In tal caso infatti, la necessità di introdurre la variante esula ogni discrezionalità da parte della stazione appaltante, divenendo di fatto un obbligo, anche ai fini della dovuta collaborazione con l'affidatario per il compimento dell'opera. Laddove i maggiori importi non trovino la necessaria copertura finanziaria all'interno del quadro economico, la stazione appaltante dovrà pertanto prontamente attivarsi per il reperimento delle risorse necessarie al completamento dell'opera o, in alternativa, recedere dal contratt |
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Caso 2: le varianti non variantiIl codice, al 1° capoverso del comma 3 dell'art. 132, definisce non varianti le variazioni che riguardano aspetti di dettaglio ordinate dal direttore dei lavori nella misura in cui non venga alterato l'importo contrattuale. Il potere dispositivo del direttore lavori, oltre ad essere limitato ad aspetti di dettaglio, trova il suo limite nella misura del 5% dell'importo della variazione ad esclusione di alcuni specifici casi, espressamente previsti dal codice, dove detto limite viene esteso al 10%. L'incidenza delle variazioni, ai sensi del c. 8 dell'art. 43 del D.P.R. n. 207/2010R, dovrà essere calcolata sugli importi netti dei gruppi di categorie ritenute |
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Caso 3: le varianti per migliorare la qualità e la funzionalità dell'operaIl codice contratti, riprendendo sostanzialmente la previgente normativa, prevede la facoltà della stazione appaltante di apportare modifiche al progetto approvato, al fine di migliorare la qualità e la funzionalit&agrav |
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Caso 4: le varianti in diminuzioneIl codice contratti, al secondo capoverso del c. 3 dell'art. 132, legittima la stazione appaltante ad apportare modifiche in diminuzione, laddove tale necessità insorga a seguito della stipula del contratto. La discrezionalità data alla stazione appaltante di apportare tale tipologia di variazione all'opera già appaltata, è sostanzialmente giustificata dalla necessità, intervenuta in corso d'opera ed imprevedibile in sede di stipula del |
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Quadro di raffronto (o comparativo)Il quadro di raffronto (o comparativo) è certamente uno degli elaborati essenziali a corredo della perizia. In esso sono riassunte le quantità delle singole lavorazioni previste nella perizia raffrontate per ogni singola voce con quelle previste nel progetto originario. Si ritiene opportuno soffermarsi sulle modalità di redazione ed interpretazione del quadro di raffronto. |
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Il responsabile del procedimento nella introduzione delle variantiIl responsabile del procedimento ha l'obbligo di verificare i presupposti legittimanti l'introduzione delle varianti dandone atto con dettagliata relazione. Nei casi di cui ai commi 1b) e 1c) dell'art. 132 del codice la relazione dovrà essere redatta in accordo alle previsioni dell'art 161, c. 8, del D.P.R. n. 207/2010. "... In ogni caso, si ritiene che qualora la relazione del RUP riporti circostanze non veritiere o motivazioni palesemente incoerenti con gli elementi di fatto emergenti dagli atti procedimentali, ciò rappresenti sicuramente un elemento di scarsa trasparenza amministrativa sino a integrare, in c |
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Il raffronto con la previgente normativaL'impianto normativo relativo alle varianti in corso d'opera non ha subito sostanziali cambiamenti con l'introduzione del codice contratti, che di fatto ha recepito con qualche modifica non sostanzia |
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Lavori riguardanti beni culturaliL'art. 205 N3 del D.Lgs. n. 163/2006 amplia la discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice nella introduzione delle varianti rispetto alle restrittive ipotesi contemplate nel sopra citato art. 132, lasciandone il potere propositivo in capo al direttore dei lavori, al quale la normativa tecnica inerente i beni culturali demanda maggiori responsabilità. Il comma 1 autorizza il direttore dei lavori (sul quale grava la responsabilità esecutiva del restauro), comunque previo l'acquisizione del parere del progettista, a promuovere una variante a seguito della evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. Sebbene non espressamente riportato è di pacifica evidenza che l'introduzione della perizia di variante trovi riscontro di legittimità solamente laddove i nuovi criteri della d |
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Lavori complementariLaddove vi è la necessità di effettuare lavori complementari all'affidamento in corso di esecuzione, le stazioni appaltanti spesso tendono a disporne l'esecuzione tramite l'introduzione di una perizia di variante al fine di poter utilizzare il ribasso d'asta o altre economie all'interno dello stesso contratto già stipulato. Tale procedura espone il RUP a pesanti sanzioni nonché, in ordine all'orientamento giurisprudenziale recentemente dato dall'Autorità (cfr. Comunicato del Presidente del 24 novembre 2014) al rischio dell'avvio di un procedimento penale |
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