L. R. Sicilia 02/08/2002, n. 7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Sicilia 02/08/2002, n. 7

Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura di servizi e nei settori esclusi.
La presente legge è stata abrogata dalla L.R. del 12/07/2011 n.12 con esclusione dell’articolo 42, comma 1.Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. del 19/05/2003 n.7, del 05/11/2004 n. 15, del 28/12/2004 n.17
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[Premessa]



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Titolo I - DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E NORME ACCELERATORIE
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Capo I - Appalti di lavori pubblici
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Art. 1 - (Applicazione normativa nazionale)

1. La legge 11 febbraio 1994, n. 109, R recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici", nel testo vigente alla data di approvazione della presente legge, di seguito indicata "legge n. 109 del 1994", si applica nel territorio della Regione, ad eccezione del comma 16 bis del l'articolo 4; dell'articolo 5; dell'articolo 6; del comma 15 dell'articolo 7; dell'articolo 15; dell'articolo 23; del comma 2 dell'articolo 27; del comma 3 dell'articolo 34; dell'articolo 38, con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.

2. Si applicano altresì nel territorio della Regione, nel testo vigente alla data di approvazione della presente legge, ad eccezione delle parti incompatibili con la disciplin

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Art. 2 - (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, sono premesse le seguenti parole "qualunque sia la fonte di finanziamento".

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994 è così sostituita: "a) all'amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica".

3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, dopo le parol

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Art. 3 - (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed Osservatorio regionale dei lavori pubblici)

1. Il comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:

"17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare al l'Osservatorio "regionale" N1 dei lavori pubblici, per i lavori pubblici di importo superiore a "150.000 euro" N1, entro trenta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo del l'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 30.000 euro. La sanzione è elevata fino a 60.000 euro se sono forniti dati non veritieri non dipendenti da errori o errata interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori pubblici di importo compreso fra "20.000 euro" e "150.000 euro" N1 , le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio "regionale" N1 dei lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche con cadenza annuale.".

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Art. 4 - (Conferenza di servizi)

N1 "01. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è aggiunto il seguente periodo: "Nomin

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Art. 5 - (Pareri sui progetti e Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici)

1. Dopo l'articolo 7 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 7 bis. Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e Commissione regionale dei lavori pubblici - 1. Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere sui progetti in linea tecnica è espresso dal responsabile del procedimento.

2. I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo vengono resi dalla Conferenza speciale di servizi che è convocata con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7 dall'ingegnere capo del Genio civile "competente per territorio" N10, sulla base del progetto definitivo o esecutivo delle opere inviato dal responsabile del procedimento. "Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa." N10 Il voto del presidente in caso di parità determina la maggioranza.

3. La Conferenza speciale di servizi acquisisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche.

4. Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto di cui al comma 2.

5. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:

a) l'ingegnere capo del Genio civile "competente per territorio" N10, in qualità di presidente;

b) il responsabile del procedimento;

c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;

d) un dirigente dell'ufficio del Genio civile.

6. Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di servizi sono svolte da un dirigente dell'ufficio del Genio civile.

7. L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di cinque

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Art. 6 - (Qualificazione)

"01. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applica con le modifiche apportate dall'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 1 agosto 2002, n. 166".

1. Il comma 11 quinquies dell'articolo 8 della legge n. 109

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Art. 7 - (Consorzi stabili)

1. Al comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 109 del 1994, l'ultimo periodo è sostituito dal

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"Art. 7 bis. - Riunione di concorrenti.

1. L'articolo 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applica con le modifiche apportate dall'art

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Art. 8 - (Programmazione dei lavori pubblici)

1. L'articolo 14 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. Programmazione dei lavori pubblici - 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

"2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi".

3. Il programma triennale deve prevedere un

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Art. 9 - (Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche. Relazioni istituzionali)

1. Dopo l'articolo 14 della legge n. 109 del 1994 sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 14 bis. Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche - 1. Salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, è vietato all'Amministrazione regionale concedere finanziamenti a carico di fondi propri, o di cui abbia la gestione, in favore degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai programmi di cui al precedente articolo o quando la richiesta dell'ente non ne rispetti l'ordine delle priorità.

2. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

3. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di opere pubbliche secondo un programma di spesa cui possono aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o di sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.

4. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i programmi di spesa identificano i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.

5. Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali solo ope

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Art. 10 - (Modifiche all'articolo 16 della legge n. 109 del 1994)

1. Il titolo dell'articolo 16 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente: "Attività di studio e progettazione".

2. Dopo il comma 2 dell'

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Art. 11 - (Attività di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessorie)

1. L'articolo 17 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 17. Effettuazione delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie - 1. Le prestazioni relative alle attività di studio, rilievi ed indagini connesse, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori, alle funzioni dei responsabili della sicurezza, N1 ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, e a tutte le attività di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, comprese le prestazioni professionali dei geologi, sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 2, comma 2, 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge "o per ordinanza; per le opere marittime e portuali possono altresì avvalersi del Genio civile opere marittime"N1;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;N1

e) dalle società di professionisti di cui al comma 5, lettera a);

f) dalle società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b);

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili.

g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12. È vietata la partecipazione a più di un c

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Art. 12 - (Fondo di rotazione per la progettazione definitiva)

1. Dopo l'articolo 17 della legge n. 109 del 1994 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 17 bis. Fondo di rotazione per la progettazione definitiva - 1. È istituito nel bilancio della Regione, rubrica Ispettorato tecnico lavori pubblici, un fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale, per la realizzazione di interventi per la riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale.

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Art. 13 - (Incentivi e spese di progettazione)

"01. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 le parole "ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione" sono sostituite con le parole "e fissati da ciascun ente in un regolamento".

02. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994

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Art. 14 - (Inserimento di articoli)

1. Dopo l'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 18 bis. Prezzario unico regionale - 1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, è adottato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, tutti gli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2. Il prezzario deve contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nelle opere

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Art. 15 - (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)

1. L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici - 1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 24.

2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui al comma 2, dell'articolo 2, aventi per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 2;

b) l'appalto integrato comprendente la progettazione esecutiva di cui al comma 5 dell'articolo 16 e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1.

3. La stazione appaltante è facultata a ricorrere al sistema di cui al comma 2, lettera b), nei seguenti casi:

a) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;

b) lavori di manutenzione, restauro e/o scavi archeologici;

c) lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici.

4. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 2, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto defini

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Art. 16 - (Procedure di scelta del contraente)

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 109 del 1994 è così sostituito:

"1. Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto.".

2. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 109 del 1994 dopo le parole "ponendo a base di gara un progetto" sono inserite le seguenti: "almeno di livello".

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Art. 17 - (Criteri di aggiudicazione e commissioni aggiudicatrici)

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 109 del 1994 è così sostituito:

"1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto è effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 2 ci

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Art. 18 - (Aggiudicazione ed esecuzione di lavori in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario)

1. Dopo l'articolo 21 della legge n. 109 del 1994 è inserito il seguente articolo:

"Art. 21 bis. - Aggiudicazione ed esecuzione di lavori in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario - 1. Il verbale di gara di appalto dei lavori deve essere redatto immediatamente, sottosc

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Art. 19 - (Trattativa privata)

1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 l'inciso "non superiore a 300.000 ECU" è sostituito dal seguente: "non superiore a 150.000 euro". Al comma 1, lettera b) , dell'articolo 24 l'inciso "superiore a 300.000 ECU" è sostituito dal seguente: "superiore a 150.000 euro". Al comma 1, lettera c), dell'articolo 24 l'inciso "non superiore a 300.000 ECU" è sostituito dal seguente: "non superiore a 150.000 euro".

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Art. 20 - (Cottimo e contratto aperto)

1. Dopo l'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 24 bis. "Cottimo-appalto" N1 - 1. Il "cottimo-appalto" N1 è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro.N8

2. Il ricorso al "cottimo-appalto" N1

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Art. 21 - (Varianti in corso d'opera)

1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 25 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal

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Art. 22 - (Collaudi)

1. L'articolo 28 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 28. Collaudi - 1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, "ma non eccedenti i 500.000 euro",N1 è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

a) in caso di opere di particolare complessità;

b) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

c) in altri casi individuati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

3. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

4. La nomina del collaudatore tecnico-amministrativo è di competenza del Presidente della Regione o del l'Assessore regionale competente per le opere direttamente finanziate ad altri en

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Art. 23 - (Pubblicità)

1. L'articolo 29 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 29. Pubblicità - 1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.

2. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su almeno tre quot

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Art. 24 - (Garanzie e coperture assicurative)

N1 "01. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 le parole "dall'impegno del fideiussore" sono sostituite dalle parole "dall'impegno di un fideiussore"".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Per i lavori d'importo a base d'asta inferiori alla soglia comunitaria e superiori a 150.000 euro la cauzione di cui al comma 1 è ridotta allo 0,50 per cento da prestarsi a mezzo di fideiussione bancaria. Per i lavori d'importo a base d'asta fino a 150.000 euro la cauzione non è rich

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Art. 25 - (Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1. All'articolo 31 della legge n. 109 del 1994, ovunque ricorrono le parole "decreto legislativo 14 a

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Art. 26 - (Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1. All'inizio del comma 2 dell'articolo 32 della legge n. 109 del 1994 sono inserite le parole: "Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge".

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Art. 27 - (Riunione di concorrenti)

N31. All'articolo 35 della legge n. 109 del 1994 sono aggiu

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"Art. 27 bis. - (Aree cimiteriali)

N1 1. All'articolo 37 bis della legge 11

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Art. 28 - (Società di progetto)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 37 quinquies della legge n. 109 del 1994 è così sostituito:

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Art. 29 - (Inserimento di articoli in materia di finanza di progetto)

1. Dopo l'articolo 37 nonies della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 37 decies. Finanza di progetto - 1. I lavori pubblici ed i lavori di pubblica utilità possono essere realizzati mediante finanza di progetto nel rispetto del principio della concorrenza e delle previsioni della presente legge.

2. In aggiunta alle procedure di cui agli articoli 19, 20 e 21 e alle procedure di cui agli articoli 37 bis, 37 ter e 37 quater per l'attuazione, promozione ed incentivazione della finanza di progetto, si applica altresì la proc

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28690 489874
Capo II - Norme di accelerazione delle procedure in materia di lavori pubblici
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Art. 30 - (Realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici d'interesse regionale)

1. Per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse regionale, trova

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Titolo II - DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI FORNITURA DI BENI E DEGLI APPALTI DI SERVIZI E NEI SETTORI ESCLUSI
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Art. 31 - (Contratti di fornitura di beni)

1. Le forniture di beni nella Regione siciliana sono disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni.

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Art. 32 - (Appalti di servizi)

1. Gli appalti di servizi nella Regione sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli appalti di

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Art. 33 - (Appalti nei settori esclusi)

1. Gli appalti nei settori esclusi nella Regione sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1

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Art. 34 - (Ricorso a trattativa privata)

1. N6

"2. Nelle m

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Art. 35 - (Pubblicità)

1. La pubblicità dei bandi di gara prevista dai decreti legislativi "di cui agli articoli 31, 32

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Titolo III - NORME FINALI E TRANSITORIE
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Art. 36 - (Procedure per le espropriazioni e le occupazioni)

1. Le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Pr

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Art. 37 - (Modifiche alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è premesso il se

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Art. 38 - (Certificazione antimafia)

1. Le disposizioni che prevedono l'obbligo della certificazione antimafia sono estese, nel caso di so

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Art. 39 - (Esclusione del rimborso dei finanziamenti per opere marittime e per opere idrauliche)

1. Gli interventi di finanziamento per opere marittime e portuali e per opere idrauliche di quarta e

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Art. 40 - (Interventi per l'approvvigionamento idro-potabile)

1. L'Amministrazione regionale provvede, per l'approvvigionamento idro-potabile dei comuni della Regi

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Art. 41 - (Norme transitorie)

1. I programmi annuali e triennali delle opere pubbliche adottati entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge possono includere, in deroga a quanto previsto dalla presente legge, opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina regionale previgente.

2. Sono fatti salvi i bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo competente dell'ente appaltante alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le procedure per l'affidamento di incarichi di studio e di progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge decadono, ove non concluse, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del relativo bando o avviso di gara. Sono comunque fatte salve le procedure concluse entro due mesi dalla data di entrata in vigore della p

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"Art. 41 bis. - (Norme transitorie in materia di finanza di progetto)

N1 1. I procedimenti avviati con offerte di finanza di progetto presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 4 dell'articolo 42 ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'articolo 21 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, devono essere conclusi secondo le disposizioni dell'a

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"Art. 42. - (Abrogazione di norme)

N1 1. Sono abrogati: la legge regionale 2 agosto 1954, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 20 settembre 1957, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 18 novembre 1964, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 25 luglio 1969,

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Art. 43 - (Testo coordinato)

1. Il testo della legge n. 109 del 1994, coordinato con le norme di cui alla presente legge, è

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Art. 44

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.

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