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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 22/12/1971, n. 57
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- L.R. 08/04/1997, n. 10
- L.R. 17/06/1993, n. 47
- L.R. 11/12/1990, n. 54
- L.R. 30/01/1988, n. 3
- L.R. 19/06/1985, n. 25
- L.R. 23/12/1980, n. 75
- L.R. 13/04/1978, n. 24
- L.R. 05/08/1975, n. 48
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CAPO I - Costruzione, sistemazione e manutenzione di edifici appartenenti od in uso alla Regione |
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Art. 1Riguardo ai lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento, adattamento, sistemazione e |
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Art. 3I lavori di manutenzione e di sistemazione, per i quali si sia prevista una spesa non supe |
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Art. 4Quando siano disposti ai sensi del precedente articolo i lavori vengono eseguiti sotto la immediata e diretta responsabilità del Direttore del Servizio demanio e patrimonio, che è, a tal fine, autorizzato a stipulare con ditte di fi |
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Art. 4-bis - (Partenariato pubblico privato per interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare)1. Al fine di promuovere la valorizzazione e l'ottimale gestione dei propri immobili l'Amministrazione regionale ha la facoltà di ricorrere a forme di cooperazione pubblico-private per realizzare int |
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CAPO II - Alienazione ed acquisto di beni patrimoniali |
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Art. 51. N11 L’Amministrazione regionale ha facoltà di disporre la cessione gratuita di terreni, edifici, alloggi e locali compresi nel patrimonio disponibile regionale e non utilizzabili per gli scopi indicati dall'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, a favore di Enti strumentali della Regione, enti del Servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), Province, Comuni, Istituti autonomi per le case popolari e Università degli studi della regione, purché da parte dei cessionari sia assunto l'obbligo di utilizzare i beni ceduti per finalità di pubblico interesse, nei modi che sono precisati negli atti di cessione. Gli atti di cessione prevedono altresì i termini di rendicontazione delle modalità di utilizzo per finalità di pubblico di interesse. N12 1.1. Nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà e al fine di consentire la valorizzazione e l’ottimale gestione degli immobili ceduti, l’Amministrazione regionale ha facoltà di disporre la |
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Art. 6 - (Alienazione di beni immobili)1. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla vendita diretta di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione ad enti pubblici o a consorzi di enti pubblici. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, la vendita avviene nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alla Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuti di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (97/C 209/03). 2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare beni immobili del patrimonio disponibile della Regione secondo la procedura che segue. Qualora il corrispettivo di vendita non superi l'importo di 75.000 euro, IVA esclusa, si procede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale |
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Art. 6-bis - (Trattativa privata diretta con un unico contraente)1. È ammessa l |
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Art. 6-ter - (Disposizioni in materia di stima)1. Le valutazioni di stima devono essere redatte secondo il criterio del più probabile valore di mercato. 2. In deroga al comma 1, i beni i |
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Art. 71. Sono previamente autorizzat |
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Art. 9S’intendono autorizzati ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. |
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CAPO II-bis - Uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili |
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Art. 9-bis1. L'uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili della Regione può essere accordato mediante concessione con provvedimento del Direttore del Servizio competente. Per gli enti strumentali controllati e società in house di cui al comma 5 l’assegnazione di spazi a uso istituzionale, nonché dei relativi beni mobili avviene mediante verbale di consegna di natura tecnico-gestionale da parte del Servizio competente. L’attribuzione di immobili per finalità proprie dell’ente avviene con deliberazione della Giunta regionale. Si attua il principio di reciprocità. La presente norma si applica a tutti gli enti strumentali controllati dall’Amministrazione regionale anche in deroga alla previgente disciplina di attribuzione dei beni. N59 |
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Art. 9-bis 1 - (Disciplina applicabile ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1) |
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CAPO II-ter - Beni silvo-pastorali |
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Art. 9-ter - (Disciplina dei beni silvo-pastorali)1. N53 I beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali possono essere dati in locazione, in affitto o in concessione solo nel rispetto della loro destinazione o per fini pubblici o di pubblico interesse per un importo che sia superiore a 50 euro annui, ferme restando le ipotesi |
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Capo II-quater - Utilizzo di beni immobili di terzi |
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Art. 9-quater - (Utilizzo di beni immobili di terzi) |
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CAPO III - Procedure amministrative e contrattuali nelle materie di competenza dell’Assessorato delle finanze |
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Art. 12Quando all’acquisto ed alla vendita di beni mobili si procede, nell’interesse della Re |
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Art. 13 - (Norme contabili) |
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CAPO IV - Affidamento di incarichi con contratti regolati dalle norme sull’impiego privato |
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Art. 14 |
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Art. 15 |
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Art. 16La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
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