N48 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 11, comma 4, della L.R. 06/08/2021, n. 13, così recitava:

"Art. 8

1. È istituita, presso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, una speciale Commissione composta dal Direttore regionale e dai Direttori di Servizio della medesima Direzione ovvero dai loro sostituti, nonché dall'Avvocato della Regione o da un suo sostituto.

2. Il Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio convoca e presiede la Commissione, alla quale può far partecipare, ogniqualvolta sia ritenuto utile, altri funzionari dell'Amministrazione regionale che, a suo giudizio, siano necessari per il miglior esame dei casi trattati.

3. La Commissione esprime parere:

a) sulle proposte di cessioni gratuite dei beni di cui all'articolo 5;

b) sulle proposte di vendita, permuta e costituzione di diritti reali di godimento di cui agli articoli 6 e 7;

c) su ogni altro affare che il Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio ritenga di sottoporre al suo esame."

Dalla redazione