N53 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell'art. 90, comma 1, della L.R. 10/05/2024, n. 3, in deroga a quanto disposto dal presente comma, le concessioni di beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione destinati all’esercizio dell’attività estrattiva hanno una durata pari a quella dell’autorizzazione all’attività estrattiva come definita dall’art. 3, comma 1, lettera e), della L.R. 15/07/2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive).

Ai sensi dell'art. 90, comma 2, della L.R. 10/05/2024, n. 3 le disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo si applicano anche alle concessioni di beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione destinati all’esercizio dell’attività estrattiva in essere alla data del 14/05/2024.

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