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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 16/11/1982, n. 76
L. R. Friuli Venezia Giulia 16/11/1982, n. 76
L. R. Friuli Venezia Giulia 16/11/1982, n. 76
Testo coordnato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 01/03/1988, n. 7
- L.R. 26/04/1999, n. 11
- L.R. 23/06/2010, n. 11
- L.R. 08/04/2013, n. 5
- L.R. 17/04/2014, n. 8
- L.R. 29/12/2015, n. 33
- L.R. 29/12/2016, n. 24
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - FinalitàL’attività di formazione professionale è diretta a costituire un servizio pubblico finalizzato a garantire ai giovani e agli adulti in età lavorativa una preparazione professionale specifica che renda effettivo il diritto al lavoro favorendo la piena occupazione mediante l’inserimento dei giovani in attesa di prima occupazione e dei disoccupati nelle attività lavorative, il reinserimento di lavoratori coinvolti nei processi di ristrutturazione produttiva, la mobilità |
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Art. 2 - Libertà delle iniziative formativeL’esercizio delle attività di formazione professionale è libero. Qualora le i |
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Art. 3 - Attività ed interventiPer conseguire le finalità di cui al precedente articolo 1, la Regione provvede: a) alla programmazione delle iniziative formative; b) alla definizione dell’ordinamento didattico dei corsi; |
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Art. 4 - Le iniziative formativeLe iniziative formative promosse dalla Regione, in attuazione dei principi di cui al precedente articolo 1, tendono a realizzare un sistema di formazione permanente diretto: a) alla qualificazione di coloro che abbiano assolto l’obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e non abbiano mai svolto attività di lavoro; b) all’acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; c) alla formazione professionale degli apprendisti in conformità ai principi di cui al secondo comma dell’articolo 16 della legge n. 845/1978; |
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Art. 5 - Raccordi con il sistema produttivoLa programmazione e l’attuazione delle iniziative di cui all’articolo precedente si fondano sulla rilevazione dell’evoluzione del mercato del lavoro e sulle previsioni del suo andamento quantitativo e qualitativo in stretto raccordo con le prospettive e le esigenze di occupazione. |
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Art. 6 - Attività di ricerca applicataIl raccordo tra il sistema regionale di formazione professionale ed il sistema produttivo può svilupparsi anche mediante attività di ri |
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Art. 7 - Raccordi con il sistema scolasticoIl sistema regionale di formazione professionale è organizzato in armonia col sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi statali e dai principi che lo informano. |
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TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONEDEI PIANI DI INTERVENTO |
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Art. 8 - Piano regionale per la formazione professionaleAl fine di assicurare agli interventi nel settore della formazione professionale organicità e rispondenza agli indirizzi della programmazione regionale, la Regione elabora ed approva ogni anno, nel quadro di una programmazione pluriennale ed in coerenza con le previsioni del piano di sviluppo, un piano per la formazione professionale che, per la parte a carico della Regione stessa, costituisce momento attuativo del piano pluriennale di spesa. Entro il mese di agosto gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, nonché, per i territori di rispettiva competenza, i Comitati costituiti presso le Amministrazioni provinciali ai sensi del successivo articolo 13 e i consigli scolastici distrettuali, forniscono all’Osservatorio del |
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Art. 9 - Attuazione del piano regionaleLa Direzione regionale dell’istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali ad avvenuta approvazione del piano provvede alla sua attuazione mediante concessione di contributi e finanziamenti a favore degli Enti compresi nel piano per le seguenti finalità: a) l’esercizio di attività di formazione professionale; |
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Art. 10 - Criteri e modalità per la concessione dei contributi e finanziamenti1. I contributi di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 9 sono determinati sulla base di costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari. 2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in misura non superiore al 95 per cento dopo l’inizio dell’attività formativa. 3. La restante quota viene erogata entro centottanta giorni dalla presentazione del ren |
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Art. 11 - RendicontiGli enti beneficiari dei contributi e finanziamenti di cui alle lettere a), b), c) e |
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Art. 12 - VigilanzaLa Regione esercita la vigilanza tecnica ed amministrativa anche mediante ispezioni su tutte le attività di |
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TITOLO III - COMMISSIONE REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E COMITATI PROVINCIALIPER IL MERCATO DEL LAVORO |
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Art. 13 - Commissione regionale per la formazione professionale e Comitati provinciali per il mercato del lavoroLa Regione assicura la partecipazione e la consultazione permanente tramite la Commissione regionale per la formazione professionale già istituita con la legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, ed i Comitati provinciali per il mercato del lavoro di cui al presente articolo. La Commissione è così composta: a) l’Assessore regionale all’istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali in qualità di Presidente; b) il Direttore regionale dell’istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali; c) il Direttore regionale del lavoro, dell&rsquo |
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Art. 14 - Funzioni della Commissione regionale e dei Comitati provincialiLa Commissione regionale per la formazione professionale è organo consultivo dell’Amministrazione regionale nel settore. In quanto tale la Commissione esprime pareri: 1) sulla stima dei fabbisogni formativi, sui progetti di piano per la formazione professionale e sulle eventuali modifiche e integrazioni, nonché sulle iniziative di |
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TITOLO IV - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA |
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Art. 15 - Ordinamento didattico dei corsiL’ordinamento didattico dei corsi è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale all’istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali, in conformità alla disciplina nazionale delle qualifiche professionali in rapporto a fasce di mansioni e funzioni professionali omogenee e nel rispetto delle diverse proposte formative, sentita la Commissione di cui all’articolo 13 della presente legge. |
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Art. 16 - Prove di accertamentoI corsi di qualificazione, riqualificazione e specializzazione si concludono con prove finali d’accertamento dell’idoneità degli allievi. Alle prove finali non sono ammessi privatisti, salvo il caso degli apprendisti che chiedano di essere ammessi ai sensi dell’articolo 51 della presente legge. 3. Dette prove si svolgono dinanzi a commissioni esaminatrici composte secondo quanto previsto dai successivi commi. Le commissioni sono nominate dal direttore della struttura regionale competente in materia di formazione professionale. N10 3 bis. Sono fatte salve le diverse composizioni delle commissioni esaminatrici eventualmente previste da normative nazionali riferite a specifici interventi formativi.N11 Le prove finali dei corsi tenuti in lingua slovena saranno svolte nella stessa lingua. A tal fine la Commissione esaminatrice sarà preferenzialmente composta da Commissari di lingua slovena |
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TITOLO V - STRUTTURE E MODALITÀ DI GESTIONE |
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Art. 17 - Enti gestoriLe iniziative formative finanziate dalla Regione possono essere svolte da enti che possiedano i seguenti requisiti: 1) avere tra i propri fini istituzion |
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Art. 18 - Sedi di formazione professionaleLa Regione, salvo quanto disposto dall’ultimo comma del precedente articolo 17, attua i corsi e le altre iniziative formative mediante l’attività dei centri di formazione professionale dell’IRFoP e degli altri enti indicanti nello stesso articolo. |
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Art. 19 - Riconoscimento di idoneità dei centri di formazione professionaleGli enti di cui al primo comma dell’articolo 17, per accedere al finanziamento regionale delle attività di formazione professionale, devono ottenere il riconoscimento di idoneità dei centri in cui le attività |
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Art. 20 - Obblighi degli enti gestori di centri riconosciutiGli enti gestori di centri riconosciuti ai sensi del precedente articolo 19 sono tenuti: a) a mantenere in efficienza i locali e |
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Art. 21 - Diritti degli allieviAi frequentanti i corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione si applicano le agevolazio |
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TITOLO VI - LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICANELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE |
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Art. 22 - Organi collegialiLa Regione si propone di realizzare, nel rispetto della disciplina della formazione professionale e delle competenze e responsabilità proprie del personale dirigente, ispett |
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Art. 23 - Consiglio di centroIl Consiglio di centro, nel rispetto degli indirizzi generali e delle norme di funzionamento dell’ente gestore e delle direttive impartite dall’Amministrazione regionale, esercita funzioni di controllo sociale e consultive. Le funzioni di controllo sociale concernono le seguenti materie: |
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Art. 24 - Composizione del Consiglio di centroIl Consiglio di centro è così composto: a) il Direttore del centro; b) tre rappresentanti del personale docente; c) due rappresentanti del personale non docente; d) tre rappresentanti dei genitori degli allievi; |
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Art. 25 - Collegio dei docentiIl Collegio dei docenti propone all’ente gestore del centro: - il calendario di attività formativa dei corsi; - le modalità e fasi di realizzazione del programma didattico dei corsi e delle singole materie; |
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Art. 26 - Composizione del Collegio dei docentiIl Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti di ruolo o a tempo indet |
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Art. 27 - Assemblea degli allieviGli allievi hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali del centro per un numero di ore pari al due per cento dell’ammontare complessivo delle ore programmate per il corso. Le assemblee costit |
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TITOLO VII - PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE |
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Art. 28 - Albo regionale dei docenti della formazione professionalePresso la Direzione regionale dell’istruzione è istituito l’albo regionale dei docenti della formazione professionale finalizzato alla regolamentazione delle assunzioni e della mobilità. |
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Art. 29 - Disciplina delle assunzioniDovendo procedere a nuove assunzioni, gli enti gestori dei centri riconosciuti sono tenuti, nel rispetto delle singole proposte formative e delle vigenti leggi in materia di collocamento, ad utilizzare gli eventuali lavor |
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Art. 30 - Commissione pariteticaPer la formazione e la tenuta dell’albo è istituita presso la Direzione regionale dell’istruzione una Commissione paritetica composta da: a) l’Assessore regionale all’istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali o un suo delegato in qualità di presidente; |
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Art. 31 - Mobilità del personale e riconversioneAllo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali, in caso di eventuale ristrutturazione dei centri riconosciuti, si attua la mobilità del personale della formazione professionale. |
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TITOLO VIII - MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA LEGGE REGIONALE18 MAGGIO 1978, N. 42 - ISTITUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |
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TITOLO IX - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DELL’IRFoP |
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Art. 47 - Organizzazione degli ufficiNell’ambito della dotazione organica dell’Istituto stabilita ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, su propos |
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Art. 48 - Personale dell’IRFoPAlla copertura dei posti previsti per l’Istituto dal DPGR di cui all’articolo 3 della legge regionale 53/1981 si provvederà con personale del ruolo unico regionale. Nella prima applicazione della presente legge, nel limite massimo di 120 unità, suddivise per livello retributivo funzionale secondo quanto stabilito dalla allegata tabella, si provvederà all’inquadramento, con effetto dal 1 gennaio 1983, tramite prova d’esame teorica e/o tecnico - pratica e valutazione degli eventuali titoli, del personale assunto dall’IRFoP a tempo determinato. |
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Art. 49 - Personale del centro alberghiero di Marina di Aurisinaomissis |
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Art. 50 - Disposizioni finali e transitorieIn conseguenza di quanto disposto dal precedente articolo 48 il numero dei posti dell’organico del personale del ruolo unico regionale di cui all’articolo 172 della legge regionale 53/1981 viene aumentato di 120 unità suddivise, per livello retributivo funzionale, se |
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TITOLO X - NORME PARTICOLARI |
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Art. 51 - Formazione degli apprendistiLa formazione professionale degli apprendisti, ai sensi dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e della legge 19 gennaio 1955, n. 25, si fonda sull’alternanza dell’esperienza di lavoro presso le aziende con la formazione teorica, che conferisca all’apprendista le nozioni tecni |
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Art. 52 - Accesso ai Fondi comunitarie al Fondo di rotazioneL’Amministrazione regionale predispone il piano annuale di formazione professionale e gli altri interventi di carattere speciale finalizzando gli stessi all’accesso ai fondi previsti dalle Comunità europee ed, in particolare, al Fondo sociale europeo, nonché al Fondo di rotazione istituit |
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TITOLO XI - NORME FINALI E FINANZIARIE |
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Art. 53Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa |
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Art. 54Sono abrogati i titoli I, II, III, IV e V della legge regionale 18 maggio 1978 n. 42, |
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Art. 55omissis |
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Art. 56omissis |
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Art. 57omissis |
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Art. 58omissis |
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Art. 59omissis |
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Art. 60omissis |
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Art. 61omissis |
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Art. 62omissis |
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Art. 63omissis |
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Art. 64omissis |
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Art. 65La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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