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Ultimo aggiornamento
07/04/2020

Oneri sicurezza e manodopera nei bandi di gara e nelle offerte

PREMESSA - COSTI PER LA SICUREZZA NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (Distinzione tra costi per la sicurezza specifici dell’appalto (interferenze) e generici; Indicazione dei costi per la sicurezza da parte della stazione appaltante nella documentazione di gara; Costi della sicurezza soggetti e non soggetti a ribasso d’asta) - COSTI PER LA SICUREZZA E LA MANODOPERA NELLE OFFERTE (Obbligo di indicazione da parte dell’operatore economico e verifica di congruità; Conseguenze della mancata indicazione, punto della giurisprudenza e orientamento dell'ANAC).
A cura di:
  • Dino de Paolis
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PREMESSA

La questione relativa alla necessità - da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici partecipanti a procedure di gara pubbliche - di indicare nella documentazione di gara e nelle offerte i costi per la manodopera e la sicurezza del lavoro derivanti dall’esecuzione dell’appalto, nonché la questione relativa alle conseguenze dell’eventuale mancata indicazione, sono state estremamente dibattute in vigenza del “vecchio” Codice d

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COSTI PER LA SICUREZZA nella documentazione di gara
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Distinzione tra costi per la sicurezza specifici dell’appalto (interferenze) e generici

Preliminarmente, al fine di apportare maggior chiarezza, occorre precisare che i costi relativi alla sicurezza, nell’ambito di un contratto pubblico, possono essere distinti in due categorie:

1) costi della sicurezza specifici dell’appalto (o anche “costi diretti”), vale a dire essenzialmente i costi necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze N1, che derivano dalla stima effettuata:

- per quanto riguarda gli appalti di lavori, nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ai sensi dell’art. 100 del D. Leg.vo 81/2008, secondo le indicazioni dell’Allegato XV ed

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Indicazione dei costi per la sicurezza da parte della stazione appaltante nella documentazione di gara
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Costi per la sicurezza generici

Nella predisposizione delle gare per appalti di servizi e forniture, i costi per la sicurezza c.d. “generici” interni all’appaltatore (cioè, per quanto si

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Costi per la sicurezza specifici

Quanto invece ai costi per la sicurezza “specifici” (cioè, per quanto si è detto in precedenza, quelli derivanti dai rischi da interferenza), la stazione appaltante è tenuta ad effettuare una stima e ad indicarli nei bandi di gara, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nei documenti di progetto (nel PSC o nell’analisi della stazione appalt

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Costi della sicurezza soggetti e non soggetti a ribasso d’asta
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Costi della sicurezza specifici (da interferenza), non soggetti a ribasso

Ai sensi dell’art. 26 del D. Leg.vo 81/2008 (comma 5), nei contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione (sia pubblici che privati), non sono soggetti a ribasso i c

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Costi della sicurezza generici, soggetti a ribasso

I costi per la sicurezza generici, siano essi derivanti da una quota parte delle spese annuali complessive dell’operatore economico per la sicurezza o dalle spese connesse con l’espletamen

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COSTI PER LA SICUREZZA E LA MANODOPERA NELLE OFFERTE
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Obbligo di indicazione da parte dell’operatore economico e verifica di congruità

Come già specificato, l’art. 95 del D. Leg.vo 50/2016 dispone al comma 10 che l’operatore economico deve indicare nell’offerta:

- i propri costi della manodopera;

- gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (si tratta dei costi ch

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Conseguenze della mancata indicazione, punto della giurisprudenza e orientamento dell’ANAC
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Giurisprudenza formatasi in vigenza del D. Leg.vo 163/2006

La questione dell’indicazione dei costi generici per la sicurezza nonché dei costi per la manodopera, nonché quella dell’esclusione dell’operatore o dell’eventuale possibilità di sfruttare il soccorso istruttorio in caso di mancata dichiarazione, era stata vivacemente dibattuta nella vigenza del D. Leg.vo 163/2006.

Dopo essere stata oggetto delle sentenze C. Stato 20/03/2015, n. 3, Adunanza Plenaria, e

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Giurisprudenza formatasi in vigenza del D. Leg.vo 50/2016

Come si è detto, l’art. 95 del D. Leg.vo 50/2016 prevede al comma 10 che nell’offerta economica l’operatore che partecipa alla procedura di selezione - salvo alcune eccezioni - debba indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

A tale novità normativa facevano riferimento anche le citate pronunce C. Stato, A.P., 19/2016 e C. Stato, A.P., 20/2016, ai punti 37 e 39, evidenziando che essa “ora risolve la questione” della mancanza di “una norma che, in maniera chiara ed univoca, prescrivesse espressamente la doverosità della dichiarazione relativa agli oneri di sicurezza”.

Tuttavia, anche rispetto agli effetti della previsione di cui all’art. 95 del D. Leg.vo 50/2016, comma 10, la giurisprudenza si è divisa tra:

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Orientamento dell’ANAC

L’ANAC ha ammesso l’eccezione alla regola generale dell’esclusione automatica dalla gara, affermando che ove sussista una “materiale impossibilità” che non consenta agli offerenti di indicare separatamente i costi della manodopera, la Stazione appaltante può chiedere ai concorrenti di specificare successivamente, nell’ambito delle offerte economiche già formulate, e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera. È stato in

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