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19/07/2019

Appalti sotto soglia e omessa indicazione oneri sicurezza e costi della manodopera

Il principio sancito dall’art. 95, comma 10, D. Leg.vo 50/2016, secondo cui gli oneri di sicurezza e il costo della manodopera devono essere espressamente indicati in sede di offerta, si applica anche agli appalti sotto soglia. L'inosservanza di tale obbligo comporta necessariamente l’esclusione dalla gara, senza possibilità di ricorso al soccorso istruttorio.

Nel caso di specie il TAR per la Sicilia aveva annullato l’aggiudicazione di un appalto sotto soglia ad un concorrente al quale era stato concesso di integrare, mediante il soccorso istruttorio, la propria offerta economica inizialmente carente delle indicazioni relative ai costi della manodopera.

I giudici del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana, con la sentenza 16/07/2019, n. 683, richiamando il più recente orientamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e della Corte di giustizia europea, hanno confermato la sentenza di annullamento del TAR, ribadendo che:

- il comma 9 dell’art. 83 del D. Leg.vo 50/2016 esclude espressamente che il soccorso istruttorio possa riguardare carenze relative all’offerta economica, oltre a quelle dell’offerta tecnica, all’evidente scopo di evitare manipolazioni di comodo dell’offerta precedentemente presentata;

- poiché il comma 10 dell’art. 95 del D. Leg.vo 50/2016 richiede espressamente che vengano autonomamente indicati i suddetti oneri, la loro omessa evidenziazione non è un’omissione formale, ma integra pienamente la violazione sostanziale della prescrizione di legge.

Dalla redazione