Oneri di sicurezza aziendali e valutazione di congruità dell’offerta | Bollettino di Legislazione Tecnica
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15/11/2022

Oneri di sicurezza aziendali e valutazione di congruità dell’offerta

Secondo il TAR Campania, gli oneri di sicurezza aziendali (interni) sono rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante e, di conseguenza, non possano essere determinati rigidamente e unitariamente dalla stazione appaltante.

FATTISPECIE - Nel caso di specie la ricorrente contestava la legittimità della verifica di anomalia operata dalla stazione appaltante laddove, nel giudicare la congruità dell’offerta, non aveva evidenziato l’errata determinazione degli oneri di sicurezza indicati dalla controinteressata.

ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI INTERNI - Il TAR Campania-Napoli 26/10/2022, n. 6615 ha evidenziato che, con la predetta voce di costo, si fa riferimento alla categoria degli oneri per la sicurezza c.d. interni (o di tipo aziendale), che l’art. 95, comma 10, D. Leg.vo 50/2016 obbliga ad indicare in sede di offerta (analogamente ai costi per manodopera). Trattasi in particolare delle spese che l’impresa offerente, nella sua intrinseca soggettività, stima necessario assolvere per rispettare le prescrizioni che il D. Leg.vo 81/2008 impone nell’esplicazione del processo produttivo interno, relativamente alla commessa di cui trattasi.
Gli oneri per la sicurezza di tipo aziendale non vanno invece confusi con i c.d. oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, non soggetti a ribasso, e indicati a monte dalla stazione appaltante negli atti di gara (art. 23, comma 15, D. Leg.vo 50/2016), afferenti alle spese per la sicurezza che l’impresa sostiene per contrastare i rischi da interferenza durante l’esecuzione della commessa.

VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ - Ciò posto, è stato chiarito che la congruità degli oneri di sicurezza, riferita alla singola realtà aziendale, non può essere desunta né dagli importi offerti dagli altri partecipanti alla procedura di gara, né dalle tabelle ministeriali che non costituiscono un parametro uniforme per ciascun operatore economico del settore e dunque vincolante per la verifica di anomalia. Deve inoltre ricordarsi che l’eventuale sottostima di tale voce di costo può trovare compensazione in eventuali altre voci di cui l’offerta si compone, purché questa sia nel suo complesso sostenibile.

STIMA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE - Pertanto gli oneri di sicurezza aziendali sono rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante e, di conseguenza, non possono essere determinati rigidamente ed unitariamente dalla stazione appaltante, dato che tale tipologia di oneri varia da un’impresa ad un’altra ed è influenzata dalla singola organizzazione produttiva e dal tipo di offerta formulata da ciascuna impresa (C. Stato 30/05/2022, n. 4365).

Sul punto il TAR ha segnalato la sentenza C. Stato 15/01/2018, n. 177, secondo la quale, anche qualora la stazione appaltante abbia stimato l'incidenza degli oneri per la sicurezza del lavoro sui servizi o sui lavori oggetto del contratto (non nel senso non di rigida predeterminazione ma, appunto, di stima), i concorrenti non sono esonerati dall'onere di considerare i reali oneri che saranno chiamati a sopportare senza limitarsi a recepire acriticamente quanto affermato dalla Stazione appaltante al riguardo, ciò che rappresenta soltanto un'ipotesi di quello che potrebbe essere l’effettivo ammontare degli oneri in questione, espressa - sia pure secondo criteri di ragionevolezza e di attendibilità ma - senza poter conoscere né considerare le specificità proprie di ciascun concorrente (si veda la Nota: Oneri sicurezza aziendali, valutazione concreta e indicazione (C. Stato 177/2018)).

Dalla redazione