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30/08/2022

Presentazione delle offerte, errore nell'indicazione del costo della manodopera

Il Consiglio di Stato si pronuncia sulle conseguenze della errata indicazione dei costi della manodopera nell'offerta.
Nella fattispecie si trattava di una procedura per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico, adeguamento e messa in sicurezza delle componenti strutturali di un immobile. Il concorrente aggiudicatario aveva indicato l’importo dei costi della manodopera in maniera errata sia in cifre che in lettere, ma non era stato escluso dalla gara a seguito della verifica dell’anomalia da cui era emerso l’effettivo (congruo) costo ricavabile dall’offerta. Il ricorrente secondo classificato lamentava la mancata esclusione e, tra l'altro, una inammissibile modifica dell'offerta.
In sostanza si doveva stabilire se una indicazione palesemente incongruente dei costi della manodopera (come avvenuto nel caso di specie):
1. comporti l’immediata esclusione dell’offerta, per la riscontrata difformità tra detto importo (indicato nell’offerta economica ai sensi dell’art. 95, comma 10, D. Leg.vo 50/2016) e l’effettivo costo del lavoro ricavabile dall’offerta;
2. ovvero se la stazione appaltante, constatato che tale indicazione non corrisponde al complessivo costo della manodopera impiegata per l’esecuzione dell’appalto, debba procedere all’avvio del procedimento di verifica della congruità dell’offerta nel cui ambito sarà tenuta ad accertare la conformità del costo del personale rispetto ai minimi salariali indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16 del D. Leg.vo 50/2016.
 
C. Stato 16/08/2022, n. 7141 ha optato per la seconda soluzione ritenendo legittima la verifica di congruità effettuata dalla stazione appaltante. In particolare i giudici hanno anzitutto rilevato che la questione non poteva risolversi nei termini di un mero errore materiale, riconoscibile ictu oculi e quindi emendabile direttamente dalla stazione appaltante. Ed infatti il fatto che nell’offerta economica l’importo errato fosse ripetuto sia in cifre che in lettere non lo rendeva immediatamente riconoscibile sulla base della mera lettura dell’offerta.
Per ricostruire la reale volontà del dichiarante, infatti, si sarebbe dovuto procedere con un’attività interpretativa basata su dati esterni al documento, contrariamente a quanto affermato in modo univoco dalla giurisprudenza che ritiene che l’errore può essere considerato tale solo se riconoscibile dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive. In altri termini l'errore deve concretarsi in una discrepanza tra volontà decisionale chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima, richiedendo una correzione di ordine meramente materiale.
 
Tuttavia, pur non configurandosi un errore materiale riconoscibile ed emendabile, nel caso di indicazione palesemente incongruente, la attendibilità del costo della manodopera previsto nell’offerta deve essere, in ogni caso, accertata nella sede propria del procedimento di verifica della congruità dell’offerta.
L’art. 95, comma 10, D. Leg.vo 50/2016, non prevede, infatti, per l’ipotesi di errata o incongrua indicazione del costo della manodopera, l’immediata esclusione dell’offerta, prevedendo tale grave conseguenza unicamente per il caso della omessa indicazione, ma impone la verifica della congruità ai sensi dell’art. 97, D. Leg.vo 50/2016, comma 5, lett. d). Solo se la verifica risulti negativa l’offerta può essere esclusa.
Infine, secondo il Consiglio di Stato, non poteva configurarsi una modifica dell’offerta in sede di giustificazioni, dal momento che la verifica di congruità e il vaglio delle giustificazioni erano stati condotti prendendo in considerazione solo gli elementi proposti con l’offerta, senza alcuna modifica postuma.

Dalla redazione