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21/04/2021

Costo della manodopera, verifica del rispetto dei trattamenti salariali minimi

Il TAR Campania illustra i criteri per valutare la congruità dei costi della manodopera, specificando gli elementi che il concorrente deve fornire ai fini della verifica in concreto da parte della stazione appaltante del rispetto dei trattamenti minimi salariali.

FATTISPECIE - Nella fattispecie il concorrente secondo classificato proponeva ricorso contro l’aggiudicazione di un appalto per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico di una scuola media. Il ricorrente eccepiva che nelle giustificazioni prodotte dall’aggiudicataria non fossero state riportate le modalità utilizzate per la determinazione del costo della manodopera, mancando alcuni elementi fondamentali. La verifica effettuata dalla stazione appaltante, a suo avviso, risultava quindi “puramente apparente” e non invece “concreta” come stabilito dalle norme in materia del Codice dei contratti pubblici.

CONSIDERAZIONI DEL TAR - Secondo il TAR Campania-Salerno 08/04/2021, n. 867, in effetti, la verifica effettuata non consentiva di apprezzare in concreto il costo della manodopera indicato, al fine di valutare, come previsto dall’art. 95, comma 10, D. Leg.vo 50/2016, il rispetto dei parametri retributivi minimi indicati dall’art. 23, comma 16 del D. Leg.vo 50/2016 medesimo.
L’aggiudicataria si era infatti limitata ad affermare il rispetto del CCNL e a rapportare in termini percentuali il costo all’importo complessivo offerto e all’importo della base di gara, evidenziando che l’incidenza percentuale media del costo della manodopera, in relazione alle diverse categorie di lavorazioni, risultava superiore alla percentuale minima individuata dall’ANCE. Il Rup, basandosi sulle argomentazioni formulate dall'impresa, aveva ritenuto congruo il costo del lavoro, senza effettuare ulteriori approfondimenti, nè considerazioni.
Non erano stati indicati però né il numero di operai impiegati, né il relativo inquadramento, né il monte ore complessivamente previsto per l’esecuzione delle lavorazioni, né quello relativo a ciascuna categoria, al fine di ricostruire la struttura del costo da manodopera indicato e, all’esito, verificare il rispetto dei trattamenti minimi salariali previsti.

CRITERI PER LA VERIFICA - In proposito il TAR ha spiegato che la verifica del costo della manodopera mira ad accertare la congruità dello stesso sulla base non dell’affermato rispetto delle garanzie retributive dei lavoratori ma delle caratteristiche specifiche dell’impresa e dell’offerta, considerando in concreto il numero di lavoratori impiegati per l’esecuzione delle opere previste in contratto, distinti per inquadramento e ore di utilizzo, al fine di determinare il costo orario delle maestranze destinate all’esecuzione dell’appalto e verificare così il rispetto dei parametri salariali di riferimento indicati nelle tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del D. Leg.vo 50/2016.

Come nella verifica di anomalia, devono essere forniti alla Stazione appaltante tutti gli elementi necessari alla ricostruzione del costo della manodopera sopportato dall’impresa per l’esecuzione di quanto proposto con l’offerta prodotta in gara, eventualmente anche non strettamente relativi a tale costo ma utili alla ricostruzione dello stesso.

Tale analisi non può limitarsi semplicemente alla verifica dell’incidenza percentuale del costo complessivo della manodopera sulle singole lavorazioni, confrontandola con quella riscontrabile nell’ambito del mercato di riferimento, ma deve andare a considerare anche le particolarità della singola impresa e della singola offerta al fine di accertare che il costo complessivamente indicato inglobi effettivamente trattamenti salariali non inferiori ai minimi previsti per i singoli lavoratori.

Per tali motivi non poteva assumere rilevanza il parametro ANCE il quale, se può costituire un utile riferimento per corroborare le valutazioni di congruità del costo del lavoro, quale canone riferito a dati generali e aggregati (percentuale generale del costo del lavoro per singola tipologia di lavorazione), non può costituire unico fondamento dell’analisi condotta dalla Stazione appaltante. Tale analisi deve riguardare non la congruità complessiva del costo da manodopera e quindi della percentuale di incidenza di tale costo rispetto all’importo delle opere da eseguire ma, più nel dettaglio, il rispetto dei minimi retributivi nei confronti dei lavoratori impiegati.

Dalla redazione