L’Adunanza plenaria sulla mancata indicazione dei costi della manodopera | Bollettino di Legislazione Tecnica
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07/04/2020

L’Adunanza plenaria sulla mancata indicazione dei costi della manodopera

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia sulla dibattuta questione delle conseguenze dell'omessa indicazione separata nell’offerta dei costi della manodopera e conferma i principi espressi dalla Corte di giustizia europea.

L’art. 95 del D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) prevede al comma 10 che nell’offerta economica l’operatore che partecipa alla procedura di selezione deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sulle conseguenze del mancato assolvimento di tali obblighi dichiarativi sono sorti orientamenti giurisprudenziali contrastanti che hanno interessato sia la giurisprudenza italiana che europea.

In questa occasione il C. Stato Ad. Plen. 02/04/2020, n. 7, rilevando che sul punto si è già pronunciata la Corte di giustizia UE e condividendone le conclusioni, ha affermato l’applicabilità dei principi espressi nella sentenza 02/05/2019, causa C-309/18, secondo la quale:

- la mancata indicazione separata dei costi della manodopera comporta l’esclusione dell’offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non sia specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione;
- tuttavia, se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche è possibile attivare il ricorso al soccorso istruttorio per consentire agli offerenti di sanare la loro situazione.

Con la suddetta decisione della Corte UE, il Consiglio di Stato ha ritenuto risolta la problematica e ha confermato la legittimità dell’automatismo espulsivo conseguente al mancato rispetto delle previsioni di cui all’art. 95, comma 10, D. Leg.vo 50/2016, con l’eccezione collegata all’accertamento in fatto della impossibilità di indicare le voci dei costi nei modelli predisposti dall’Amministrazione.

A tale ultimo riguardo il Consiglio di Stato ha ricordato che spetta al giudice verificare caso per caso se sia in effetti materialmente impossibile indicare i costi della manodopera e valutare se, di conseguenza, la documentazione di gara generi confusione in capo agli offerenti, nonostante il rinvio esplicito alle chiare disposizioni del Codice, al fine di fare eventualmente applicazione del soccorso istruttorio.

Nel caso di specie va evidenziato che la circostanza che una delle imprese - e non l'altra - avesse depositato la propria documentazione da cui risultavano correttamente anche i costi della manodopera ha fatto ritenere all’Adunanza plenaria inesistente la situazione impeditiva alla dichiarazione.

Sul tema si veda anche l’orientamento dell’ANAC nella Nota Mancata indicazione dei costi della manodopera e soccorso istruttorio, che sul punto, ai fini della verifica dell’eccezione alla regola generale dell’esclusione automatica, ha dato rilevanza alla ingannevolezza delle indicazioni della Stazione appaltante.

Dalla redazione