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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Stima del costo del personale: la S.A. deve tenere conto dei parametri aggiornati
FATTISPECIE - Nel caso di specie il TAR aveva accolto il ricorso di alcuni operatori che avevano impugnato gli atti di indizione di una gara, lamentando l’impossibilità di formulare una valida proposta negoziale in quanto la Stazione appaltante aveva stimato i costi del personale sulla base delle tabelle ministeriali non aggiornate. Secondo gli offerenti il valore a base di gara non era tale da garantire una retribuzione prospetticamente adeguata ed in linea con il vigente CCNL di settore. La sentenza del TAR veniva contestata dinanzi al Consiglio di Stato.
LEGITTIMAZIONE ALLA IMMEDIATA CONTESTAZIONE - C. Stato 21/01/2022, n. 383 ha riconosciuto il carattere immediatamente escludente della clausola della lex specialis che prescriveva l'utilizzo di dati storici non aggiornati. Sul punto ha ricordato che l’immediata impugnazione del bando di gara è possibile nel caso in cui le condizioni e/o le regole evidenziali risultino tali da precludere a priori una utile partecipazione alla gara, sortendo con ciò un effetto di immediata esclusione. Vanno, in particolare considerate, in termini generali, immediatamente escludenti (vedi C. Stato, Ad. Plen. 26/04/2018, n. 4), le clausole della lex specialis che:
a) impongano, ai fini della partecipazione alla procedura evidenziale, oneri manifestamente inintellegibili ovvero del tutto sproporzionati rispetto all’oggetto della gara;
b) scandiscano regole idonee a rendere la partecipazione degli operatori economici incongruamente difficoltosa o, addirittura, impossibile;
c) prefigurino disposizioni abnormi o irragionevoli, che rendano impraticabile il ragionevole calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della formalizzazione dell’offerta, ovvero comprimano irragionevolmente i tempi per la relativa elaborazione e presentazione;
d) fissino condizioni negoziali che rendano a priori il prospettico rapporto contrattuale eccessivamente oneroso ed obiettivamente non conveniente;
e) scolpiscano clausole impositive di obblighi contra jus;
f) presentino gravi carenze nell’indicazione dei dati essenziali per la formulazione dell’offerta.
L’indicazione prescrittiva - correlata alle indicazioni tabellari risultanti dalla contrattazione collettiva di settore - dei criteri con i quali gli operatori economici avrebbero dovuto procedere, pur nella libertà di una complessiva ed autonoma modulazione, alla quantificazione delle voci di costo del personale da impegnare nella attuazione della commessa, rappresenta di per sé un obiettivo e rilevante vincolo conformativo, idoneo a condizionare i termini dell’ordinario calcolo di convenienza economica rimesso alla valutazione delle imprese.
UTILIZZO DI DATI NON AGGIORNATI - Ciò posto, il Consiglio di Stato ha osservato che, nella vicenda in esame, la Stazione appaltante aveva utilizzato, per la prefigurazione dei criteri di elaborazione delle offerte, tabelle ministeriali temporalmente risalenti e superate, già al momento della pubblicazione del bando, dalla contrattazione collettiva di settore (accordo di rinnovo del CCNL Cooperative sociali).
In proposito i giudici hanno precisato che seppure per consolidato orientamento, i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali ancorate alla contrattazione collettiva di settore costituiscano, di per sé, un mero parametro di valutazione della complessiva adeguatezza e congruità dell’offerta, la quale va acquisita, ai fini dell’apprezzamento dei profili di anomalia, in termini globali ed omnicomprensivi, tuttavia deve ritenersi obiettivamente irragionevole ed incongrua - a fronte di accordi sindacali che abbiano incrementato, per il settore di riferimento, la quantificazione parametrica delle voci di costo del personale - la scelta di conservare, per gli operatori economici interessati alla formalizzazione di una proposta negoziale competitiva, il dato storico superato, risalente ad anni addietro e non aggiornato.
Il Consiglio di Stato ha dunque confermato la sentenza del TAR che aveva ritenuto “a priori insostenibile e dunque impossibile la formulazione di un’offerta” da parte degli operatori interessati alla gara.