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08/08/2018

Oneri sicurezza aziendali, clausola sociale e costo della manodopera

Il T.A.R. Sicilia-Catania, sez. III, 31/07/2018, n. 1649, ha ribadito che per le gare indette nella vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici non è ammissibile il soccorso istruttorio nell'ipotesi di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali e/o dei costi della manodopera.

Ciò, in quanto il D. Leg.vo n. 50 del 2016 ha definitivamente rimosso ogni possibile residua incertezza sulla sussistenza di tale obbligo di indicazione, esprimendosi in maniera chiara ed univoca sulla necessaria quantificazione dei suddetti oneri e costi già in sede di predisposizione dell'offerta economica.

Inoltre, secondo i giudici, non è ammessa una determinazione dei costi della manodopera “per relationem”, avuto riguardo all’inserimento nel bando della cosiddetta clausola sociale, in quanto l’obbligo di assunzione del personale già impiegato non determina automaticamente un identico costo lordo da sostenere per i dipendenti da assumere.

Dalla redazione