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30/04/2018

Mancata indicazione oneri sicurezza interni o aziendali: conseguenze

Secondo il Consiglio di Stato - sentenza 27/04/2018, n. 2554 - la Stazione appaltante può consentire all’impresa di specificare la consistenza degli oneri per la sicurezza già inclusi (ma non distinti) nel prezzo complessivo dell’offerta, senza ovviamente manipolare o modificare in corso di gara l’offerta stessa in violazione della trasparenza e della parità di trattamento tra i concorrenti.

Ed infatti il Consiglio di Stato, nella consapevolezza che sul punto sussistono nella giurisprudenza nazionale orientamenti non univoci, ha affermato il principio secondo il quale l’obbligo di considerare espressamente gli oneri per la sicurezza aziendale (c.d. oneri interni) nell’offerta economica, codificato dall’art. 95, comma 10, del D. Leg.vo n. 50 del 2016, non comporta l’automatica esclusione dell’impresa concorrente che, pur senza evidenziarli separatamente nell’offerta, li abbia comunque considerati nel prezzo complessivo dell’offerta.

Al riguardo si segnala la recente sentenza 07/02/2018, n. 815, con la quale il Consiglio di Stato ha ritenuto inammissibile il soccorso istruttorio in caso di mancata indicazione espressa degli oneri di sicurezza interni o aziendali.

Dalla redazione