Ammissibilità dei ribassi sul costo della manodopera | Bollettino di Legislazione Tecnica
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21/05/2021

Ammissibilità dei ribassi sul costo della manodopera

Secondo il TAR Salerno, è consentito il ribasso sulla componente dell’offerta relativa alla manodopera, semprechè siano rispettati i limiti salariali inderogabili derivanti dalle tabelle ministeriali o dal CCNL legittimamente applicato.

Risulta pertanto illegittima la clausola della lex specialis che preveda tout court il divieto di ribasso sui costi di manodopera a pena di esclusione. Il divieto si traduce infatti nell’obbligo di applicazione del CCNL utilizzato dalla Stazione appaltante ai fini dell’individuazione del costo del lavoro, in contrasto con il principio di libera concorrenza negli affidamenti pubblici.

Il principio è stato affermato dal TAR Campania-Salerno, sentenza 18/05/2021, n. 1249, secondo il quale il divieto di ribasso sulla manodopera si pone in senso antitetico alla libertà d’impresa ed opera a danno della piccola e media impresa, favorendo la standardizzazione dei costi verso l’alto (e imponendo per converso l’applicazione del CCNL individuato dalla Stazione appaltante, quanto meno nella parte economica), a vantaggio delle imprese più strutturate e, potenzialmente, a danno della stessa Stazione appaltante, che può scontare un minore ribasso.
Al contrario, la possibilità di ribasso non comporta alcuna deminutio di tutela per le maestranze, giacchè sussiste sia l’obbligo per il concorrente del rispetto degli oneri inderogabili, in ordine al quale non sono ammesse giustificazioni non aventi fondamento normativo, sia quello della Stazione appaltante di approntare, sia durante l’iter selettivo (es. verifica obbligatoria sul rispetto del costo del lavoro ex art. 95, comma 10, D. Leg.vo 50/2016, e verifica di anomalia ex art. 97, D. Leg.vo 50/2016), sia durante l’esecuzione del contratto, i previsti controlli.

Sulla base di tali considerazioni deve ritenersi che il limite invalicabile da parte del concorrente sia rappresentato unicamente dalla quota di oneri inderogabili (c.d. minimi salariali) derivante dal CCNL (legittimamente) applicato.

Tale interpretazione, si legge nella sentenza, risulta:
- aderente al disposto di cui all’art. 97, comma 6, D. Leg.vo 50/2016, che non consente deroghe (non fissate dalla legge) sul costo del lavoro, con esclusivo riguardo ai minimi inderogabili. Ammettendo la possibilità che le Stazioni appaltanti stabiliscano, attraverso apposite clausole convenzionali, il divieto di ribasso tout court sulla manodopera, si ribalterebbe il sistema previsto nel Codice dei contratti pubblici, che da un lato intende assicurare il principio di libera concorrenza, e, al contempo, il rispetto dei minimi salariali, in una logica di ponderato equilibrio fra libertà d’impresa e tutela della maestranze;
- coerente con la ratio che ispira l’art. 23, comma 16, D. Leg.vo 50/2016 secondo il quale la Stazione appaltante deve individuare nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera. L’obbligo imposto da tale disposizione è infatti preordinato, in ultima analisi, alla definizione della base d’asta, e non ad incidere in modo vincolante sui costi della manodopera.

Secondo il TAR invece i costi della manodopera appartengono, in maniera diversificata, a ciascuna impresa, nella propria irriducibile specificità organizzativa e commerciale e non possono essere imposti dalla Stazione appaltante, tanto meno a pena di esclusione.

Dalla redazione