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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 16/09/2011, n. 8
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 04/11/2024, n. 25
- L.R. 27/12/2018, n. 14
- L.R. 21/01/2015, n. 1
- L.R. 13/06/2014, n. 10
- L.R. 29/04/2014, n. 9
- L.R. 04/04/2014, n. 5
- L.R. 23/12/2013, n. 32
- L.R. 27/09/2013, n. 19
- L.R. 12/07/2013, n. 13
- L.R. 09/04/2013, n. 8
- L.R. 04/04/2012, n. 7
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge, nell’ambito delle materie di competenza regionale di cui all’articolo 117 della Costituzione e in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 30 |
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Art. 2 - (Semplificazione amministrativa)1. Sono obiettivi della semplificazione amministrativa: |
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Art. 3 - (Piano triennale di semplificazione amministrativa) |
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CAPO II - ONERI AMMINISTRATIVI E INTERVENTI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DI CARATTERE GENERALE |
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Art. 4 - (Misurazione degli oneri amministrativi) |
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Art. 5 - (Testi unici per il riordino normativo e la semplificazione amministrativa)1. Anche sulla base degli esiti della misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 4 e delle previsioni del Piano di cui all’articolo 3, ai fini del riordino normativo e della semplificazione procedimentale e provvedimentale, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 40, comma 1 dello Statuto regionale, a redigere e a presentare al Consiglio regionale progetti di testo unico, nel rispetto dei termini assegnati nell’Allegato A alla presente legge, nelle seguenti materie: a) agricoltura; b) artigianato; N1 c) commercio; |
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Art. 6 - (Principi e criteri direttivi per la semplificazione procedimentale e provvedimentale)1. Per quanto concerne la semplificazione procedimentale e provvedimentale, la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alle dimensioni ed alla tipologia di attività svolta dal destinatario della funzione amministrativa da semplificare, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti; b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, ed atti ampliativi comunque denominati, nonché di adempimenti amministrativi e di procedure non necessar |
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Art. 7 - (Sussidiarietà orizzontale)1. La Giunta regionale, in applicazione dei criteri e dei principi direttivi di cui agli articoli 5 e 6, tiene conto della sussidiar |
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Art. 8 - (Modalità e procedure per l’approvazione dei testi unici)1. La Giunta regionale, prima di adottare ciascun progetto di testo unico di riordino e di semplificazione, ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto regionale, acquisisce il parere vincolante della Commissione consiliare competente. Il te |
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Art. 9 - (Riordino del sistema normativo regionale)1. La Regione attua periodicamente il riordino e la semplificazione normativa ai sensi dell’articolo 39, comma 2 dello Statuto reg |
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CAPO III - SVILUPPO DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE |
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Art. 10 - (Servizi infrastrutturali regionali per l’amministrazione digitale)1. La Regione mette a disposizione dei soggetti pubblici di cui all’articolo 11 i servizi digitali abilitanti implementati dalla Regione per le proprie esigenze e quelli previsti dalla presente legg |
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Art. 11 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni del presente Capo si applicano: a) alla Regione, alle agenzie e agli enti strumentali regionali, nonché agli altri organismi comunque denomin |
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Art. 12 - (Promozione dei servizi telematici e dell’identità digitale regionali) |
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Art. 13 - (Utilizzo della telematica nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni) |
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Art. 14 - (Razionalizzazione ed usabilità dei siti istituzionali)1. I soggetti di cui all’articolo 11, comma 1 razionalizzano ed adeguano i propri siti istituzionali e, in generale, il sistema dei servizi telematici per cittadini e imprese, a principi di accessibilità, elevata fruibilità e reperibilità delle informazioni, complete |
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Art. 15 - (Diffusione e riutilizzo dei dati pubblici e aperti)1. I soggetti di cui all’articolo 11, comma 1 favoriscono la diffusione ed il riutilizzo dei propri documenti e dati pubblici, ovvero conoscibili da chiunque, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n) del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto di quanto stabilito nel |
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Art. 16 - (Banche dati di interesse regionale)1. La Regione individua le banche dati di interesse regionale e favorisce la formazione complessiva di un sistema di banche dati coo |
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Art. 17 - (Utilizzo della telematica per la trasparenza)1. In un’ottica di trasparenza del sistema pubblico regionale, a partire dal 1° gennaio 2012 i soggetti di cui all’articolo 11, comma 1 pubblicano periodicamente, con cadenza comunque non inferiore al mese, nella sezione “pubblicità legale” del proprio sito istituzionale l’elenco completo degli atti e dei provvedimenti amministrativi di propria competenza ed il test |
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Art. 18 - (Fondo per lo sviluppo dell’amministrazione digitale e la semplificazione amministrativa)1. Al fine di incentivare quanto previsto dai Capi II e III del presente Titolo, la Regione istituisce un Fondo per lo sviluppo dell’amministrazione digitale e la semplificazione amministrativa, allo scopo di finanziare progetti presentati da parte di enti locali territoriali, favorendo |
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Art. 19 - (Attuazione) |
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CAPO IV - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO |
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Art. 20 - (Termini del procedimento)1. Nel caso in cui consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, il procedimento si conclude mediante l’adozione di un provvedimento espresso, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso. 2. I procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa regionale si concludono entro il te |
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Art. 21 - (Riduzione dei termini correlata al possesso di determinate certificazioni)1. Nei casi in cui, conformemente a quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, i termini per la conclusione dei procedimenti siano superiori a trenta giorni, essi si riducono di un quarto, con arrotondamento all’unità superiore in favore delle: a) organizzazioni registrate, almeno da un anno, secondo le pres |
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Art. 22 - (Decorrenza dei termini)1. Nei procedimenti amministrativi a istanza di parte, il termine decorre dal giorno in cui la domanda perviene al protocollo informatico dell’amministrazione titolare del potere di provvedere, purché l’istanza risulti completa dal punto di vista formale e contenga tutta la documentazione necessaria, così come risultante dagli elenchi pubblicati ai sensi dell’arti |
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Art. 23 - (Indennizzo da ritardo)1. La Regione, per i procedimenti amministrativi di propria competenza, in caso di inosservanza dei tempi di conclusione del procedimento è tenuta a corrispondere all’interessato che ne faccia richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita n |
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Art. 24 - (Informazione e partecipazione)1. L’attività dei soggetti di cui all’articolo 11 è retta da criteri di imparzialità, efficienza, qualità, efficacia ed economic |
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Art. 25 - (Diritto di accesso agli atti e ai documenti) |
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Art. 26 - (Promozione della trasparenza amministrativa)1. N46 |
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Art. 26-bis - (Semplificazione nella gestione dei procedimenti per le imprese) |
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CAPO V - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE AGRICOLO |
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Art. 27 - (Semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura)1. Per il perseguimento degli obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti d’interesse dei soggetti che esercitano l’attivi |
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CAPO VI - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
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Art. 28 - (Responsabile del procedimento amministrativo)1. Responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente responsabile della struttura competente per materia, ove non sia direttamente stabilito per legge o per regolamento. 2. Il dirigente, nell’ambito della propria struttura organizzativa, assegna al titolare della posizione organizzati |
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Art. 29 - (Compiti del responsabile del procedimento)1. Il responsabile del procedimento: a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti necessari all’emanazione del provvedimento, nel rispetto dei termini di cui al presente capo; b) accerta fatti e condizioni, assume iniziative e misure occorrenti ad un |
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CAPO VII - DISCIPLINA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI |
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Art. 30 - (Conferenza di servizi)1. Il presente Capo disciplina le conferenze di servizi promosse dalla Regione, dalle agenzie, dagli enti strumentali regionali e dagli |
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Art. 31 - (Ricorso alla conferenza di servizi)1. La conferenza di servizi costituisce una modalità generale di semplificazione dell’azione amministrativa cui l’amministrazio |
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Art. 32 - (Convocazione della conferenza di servizi)1. La conferenza di servizi è convocata esclusivamente mediante PEC e la prima riunione si tiene entro dieci giorni dalla data di convocazione, salvo diversa e motivata decisione dell’amministrazione |
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Art. 33 - (Svolgimento dei lavori)1. Alla conferenza è invitato e può partecipare, senza diritto di voto, il soggetto proponente il progetto o l’istanza dedotta in conferenza, anche assistito da propri consulenti. 2. La conferenza assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del rappresentante dell’amministrazione procedente. |
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Art. 34 - (Partecipazione alla conferenza)1. Alla conferenza di servizi partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni convocate legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione di appartenenza. |
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Art. 35 - (Rappresentante della Regione nelle conferenze)1. Nelle conferenze di servizi convocate dalla Regione, la medesima è rappresentata dal dirigente della struttura responsabile del procedimento amministrativo interessato, o da suo delegato. |
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Art. 36 - (Dissenso e assenso condizionato)1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate è manifestato, a pena di inammissibilità, |
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Art. 37 - (Conferenza interna di servizi della Regione)1. Al fine di garantire la speditezza dell’azione amministrativa, il responsabile del procedimento, qualora debba acquisire pareri, intese, concerti, nullaosta |
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Art. 38 - (Conferenza di servizi telematica) |
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Art. 39 - (Obbligo di convocazione della conferenza di servizi telematica)1. La conferenza di servizi in via telematica è obbligatoriamente convocata dal responsabile del procedimento della Regione o delle agenzie, degli enti strumentali regionali e degli altri organismi comunque denominati dalla mede |
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CAPO VIII - ACCESSO UNICO, SEMPLIFICATO ED INTEGRATO AI SERVIZI SUL TERRITORIO REGIONALE |
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Art. 40 - (Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia - SUAPE) |
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Art. 41 - (Portale regionale dell'accesso unico ai servizi per il cittadino e per le imprese)1. La Regione promuove, sviluppa, organizza e gestisce il Portale regionale dell'accesso unico ai servizi a cittadini e imprese, al fine di assicurarne l'integrazione ed il coordinamento come dall'articolo 14, comma 2-bis, del D.Lgs. 82/2005. N27 |
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Art. 42 - (Banca dati regionale di integrazione e coordinamento dei servizi)1. Nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 82/2005, e in armonia con quanto previsto dall’articolo 16, al fine di rendere trasparenti le informazioni e uniformare i procedimenti la Regione, in connessione al Portale di cui all'articolo 41, istituisce la banca dati regionale di integrazione e coordinamento dei servizi, delle informazioni di cui al comma 3 e delle banche dati individuate ai sensi dello stesso articolo 16. N30 2. Attraverso la Banca dati di cui al comma 1, la Regione svolge il ruolo di soggetto aggregatore, mettendo a disposizione le interfacce applicative necessarie a ga |
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CAPO IX - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ |
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TITOLO II - INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE DI CARATTERE SETTORIALE |
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CAPO I - CAPO II Omissis
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CAPO III - ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1 (NORME PER L’ATTIVITÀ EDILIZIA) |
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Art. 52 - (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 3)1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) è sostituita dalla seguente: “b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, sempre che non alterino i volumi e le superfici complessive delle unità immobiliari e non comportino modifica de |
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Art. 53 - (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 4)1. All’alinea del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 1/2004, le parole: “relativamente agli” sono sostituite dalle seguenti: “esclusivamente per gli”. 2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 54 - (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 5)1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 1/2004, le parole: “di cui all’articolo 7, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 7, commi 2 e 3”. 2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 1/2004, le parole: “17, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “6, comma 7 bis”. 3. Al comma |
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Art. 55 - (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 6)1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 1/2004 la parola: “denuncia” è sostituita dalle seguenti: “segnalazione certificata”. 2. Al comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 1/2004 il numero: “18” è sostituito dal seguente: “17”. 3. Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 1/2004 sono aggiunti i seguenti: “7-bis. La conformità alle norme igienico - sanitarie per gli edifici destinati ad attività residenziali, commerciali, direzionali, turistico-produttive, per ser |
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Art. 56 - (Modificazione dell’articolo 7)1. L’articolo 7 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente: “Art. 7 - (Attività edilizia senza titolo abilitativo) 1. Sono eseguiti senza titolo abilitativo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale per l’attività edilizia e dello strumento urbanistico sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, i seguenti interventi: a) la manutenzione ordinaria; b) l’eliminazione di barriere architettoniche che non comporta la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, non riguarda elementi strutturali e non comporta la realizzazione di manufatti che alterano la sagoma dell’edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che hanno carattere geognostico e sono eseguite in aree esterne al centro abitato, con esclusione delle attività di ricerca di idrocarburi; |
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Art. 57 - (Modificazioni e integrazione all’articolo 7-bis)1. Alla rubrica dell’articolo 7-bis della l.r. 1/2004, la parola: “Prima” è soppressa. |
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Art. 58 - (Modificazioni all’articolo 8)1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente: “c) le opere pubbliche dei comuni approvate dall’organo comunale competente, o con provvedimento di conformità urbanistica del dirigente o resp |
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Art. 59 - (Modificazione all’articolo 9)1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 1/2 |
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Art. 60 - (Modificazione dell’articolo 11)1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 11 d |
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Art. 61 - (Sostituzione dell’articolo 13)1. L’articolo 13 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente: |
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Art. 62 - (Modificazione all’articolo 15)1. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 1/ |
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Art. 63 - (Modificazione all’articolo 16)1. Al primo periodo del comma 2 dell’articol |
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Art. 64 - (Integrazione della l.r. 1/2004)1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente: “Art. 16-bis - (Istruttoria preliminare) |
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Art. 65 - (Sostituzione dell’articolo 17)1. L’articolo 17 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente: “Art. 17 - (Procedimento per il permesso di costruire) 1. La domanda per il permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne ha titolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16 bis, è presentata allo Sportello unico SUAPE corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento comunale per l’attività edilizia e da altri documenti previsti dalla vigente normativa, nonché da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento per l’attività edilizia, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale. Gli elaborati progettuali, nel caso di interventi sugli edifici ricadenti negli ambiti e nelle aree di cui all’articolo 4, comma 2 o negli altri ambiti territoriali previsti dalla pianificazione comunale, contengono anche la classificazione degli edifici stessi in attuazione della deliberazione della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera b). La dichiarazione del progettista abilitato deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza, igienico sanitarie di cui all’articolo 6, comma 7-bis o riportare il parere della ASL nel caso non possa essere sostituito dalla certificazione, a quelle concernenti l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento proposto o previste dalla convenzione oppure dall’atto d’obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici. |
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Art. 66 - (Abrogazione dell’articolo 18)1. L’articolo 18 della l.r. 1/2004 è ab |
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Art. 67 - (Abrogazione dell’articolo 19)1. L’articolo 19 della l.r. 1/2004 è ab |
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Art. 68 - (Modificazione alla l.r. 1/2004)1. La rubrica del Capo IV del Titolo II della l.r. |
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Art. 69 - (Sostituzione dell’articolo 20)1. L’articolo 20 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente: “Art. 20 - (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività) 1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività obbligatoria tutti gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 7, 7-bis e 13, ed inoltre: |
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Art. 70 - (Sostituzione dell’articolo 21)1. L’articolo 21 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente: “Art. 21 - (Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività) 1. Il proprietario dell’immobile, o chi ne ha titolo, è tenuto a presentare allo Sportello unico SUAPE la segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata da una dichiarazione a firma di un progettista abilitato e corredata dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento per l’attività edilizia o da altri documenti previsti dalla vigente normativa nonché da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata, altresì, dalla quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione e dal versamento del relativo importo, secondo quanto previsto dalle corrispondenti normative e ad essa è allegata, ove necessaria, la documentazione di cui agli articoli 5, commi 10 bis, 22, 22-bis e 22 quater, nonché gli assensi eventualmente necessari di cui all’articolo 5, comma 5 e la ricevuta della richiesta di parere agli organi competenti per quanto previsto agli articoli 22-ter e 22 quinquies, ovvero copia dei relativi pareri. Gli elaborati progettuali, nel caso di interventi sugli edifici ricadenti negli ambiti e nelle aree di cui all’articolo 4, comma 2, o negli altri ambiti territoriali previsti dalla normativa comunale, contengono anche la classificazione degli edifici stessi in attuazione della deliberazione della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera b). 2. La dichiarazione di cui al comma 1 assevera la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento edilizio comunale, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale. Essa deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie di cui all’articolo 6, comma 7 bis, o riportare il parere della ASL nei casi in cui non possa essere sostituito dalla certificazione, a quelle concernenti l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbani |
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Art. 71 - (Modificazione alla l.r. 1/2004)1. La rubrica del Capo V del Titolo II della l.r. |
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Art. 72 - (Modificazione dell’articolo 22)1. L’articolo 22 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente: “Art. 22 - (Autorizzazione paesaggistica) |
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Art. 73 - (Integrazione alla l.r. 1/2004)1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 1/2004 sono inseriti i seguenti: “Art. 22-bis - (Certificazione in materia idrogeologica e di scarichi) 1. La compatibilità degli interventi edilizi che interessano i terreni vincolati a scopi idrogeologici, individuati a norma del Regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, la compatibilità degli interventi edilizi con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrauliche dei territori, nonché l’ammissibilità degli scarichi sul suolo delle acque reflue degli edifici residenziali in ambiti ove non sono presenti col |
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Art. 74 - (Integrazione all’articolo 23)1. Ai commi 2 e 4 dell’articolo 23 della l.r. 1/2004 rispettivamente le parole: “18 e 18 comma 1” sono |
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Art. 75 - (Modificazioni all’articolo 24)1. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 1/2004 il numero: “18” è sostituito dalla locuzione: “17, comma 12”. |
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Art. 76 - (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 26)1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 1/2004, le parole: “, con adeguata capac |
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Art. 77 - (Modificazioni all’articolo 29)1. Al comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 1/ |
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Art. 78 - (Modificazioni all’articolo 32)1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo |
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Art. 79 - (Modificazioni ed integrazione all’articolo 33)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente: “2-bis. Per gli edifici esistenti alla data del 15 marzo 1985 l’accertamento della destinazione ai sensi del comm |
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Art. 80 - (Modificazione all’articolo 34) |
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Art. 81 - (Modificazione e integrazione all’articolo 35)1. Al primo periodo del comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 1/2004 le parole |
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Art. 82 - (Modificazione all’articolo 38) |
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Art. 83 - (Introduzione dell’articolo 38-bis)1. Dopo l’articolo 38 della l.r. 1/2004 è inserito il |
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Art. 84 - (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 39)1. Il comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente: “1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esercita i compiti di vigilanza dell’attività edilizia, compresa quella libera, verificando anche la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni dei progetti previste agli articoli 7, commi 2 e 3, 17 e 21 e la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione mediante permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione di inizio dei lavori.”. 2. Il comma 2 dell’arti |
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Art. 85 - (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 41)1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 86 - (Modificazione all’articolo 45)1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 1/2004 la locuzione: “18, comma 1 e all’articolo 21, comma 1” è sostituita dalla seguente: “17, co |
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CAPO IV - ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2005, N. 11 (NORME IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE)
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Art. 87 - (Integrazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11)1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) è inserito il seguente: “Art. 8-bis - (Inte |
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Art. 88 - (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 18)1. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente: “1. Le varianti del PRG, parte strutturale, seguono le procedure previste dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. I comuni, nel caso di varianti al PRG che riguardano modifiche parziali, con esclusione delle aree per insediamenti industriali di superficie superiore a cinque ettari, e che non interessano previsioni a valenza intercomunale o comunque materie già oggetto di accordo di copianificazione, non sono obbligati alla convocazione della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 10, purché, salvi i casi di cui ai commi 3, 3-bis e 5, approvino il documento programmatico con i contenuti di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a) ed attuino le procedure di cui allo stesso articolo 9, commi 3 e 4. Per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono essere applicate le procedure previste all’articolo 10, comma 7.”. 2. Al comma 3, primo periodo dell’articolo 18 della l.r. 11/2005 dopo le parole: |
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Art. 89 - (Modificazioni ed integrazione all’articolo 24)1. Il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente: “1. Il proprietario o chi ha titolo a presentare l’istanza del piano attuativo, o il progettista incaricato, possono richiedere allo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE) di effettuare una istruttoria preliminare sul progetto di piano per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a cont |
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Art. 90 - (Integrazione all’articolo 26)1. Al comma 7 dell’articolo 26 della l.r. 11 |
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Art. 91 - (Integrazioni all’articolo 28)1. All’articolo 28 della l.r. 11/2005 dopo il comma 7-ter è inserito il seguente: “7-quater. In attuazione, dell’articolo 5 comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in |
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Art. 92 - (Modificazioni e integrazioni all’articolo 32)1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 11/2005, le parole: “con una adeguata capacità di reddito sulla base dei parametri definiti dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”. |
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Art. 93 - (Modificazione all’articolo 33)1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 |
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Art. 94 - (Integrazione all’articolo 34)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 11/2005 è inserito il s |
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Art. 95 - (Modificazioni e integrazioni all’articolo 35)1. Dopo il comma 4 dell’articolo 35 della l.r. 11/2005 è inserito il seguente: “4-bis. Negli edifici di cui al comma 4, nonché in altri edifici appositamente censiti dai comuni con variante allo strumento urbanistico generale ai sensi degli articoli 18, commi 3, 3-bis e 67, comma 3, tenendo conto della presenza delle necessarie opere infrastrutturali, sono consentite destinazioni d’uso per attività di servizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g-quater) della legge regionale n. 1/2004, con esclusione di quelle commerciali.”. 2. Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 35 della l.r. 11/2005, dopo la parola: “residenza” sono aggiunte le seguenti: “ancorché u |
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Art. 96 - (Modificazioni all’articolo 36)1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 |
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Art. 97 - (Integrazioni all’articolo 37)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 11/2005 sono in |
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Art. 98 - (Integrazione all’articolo 63)1. All’articolo 63 della l.r. 11/2005 do |
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Art. 99 - (Modificazione all’articolo 65)1. Il comma 3 dell’articolo 65 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente: |
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Art. 100 - (Modificazione dell’articolo 68)1. All’articolo 68 della l.r. 11/2005 il |
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Art. 101 - (Modificazione all’articolo 69)1. Al comma 9 dell’articolo 69 della l.r. 11 |
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Art. 102 - (Modificazione all’articolo 70)1. Al comma 2 dell’articolo 70 della l.r. 11 |
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Art. 103 - (Modificazione dell’articolo 73)1. Il comma 2 dell’articolo 73 della l.r. 11 |
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CAPO V - MODIFICAZONE ALLA LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 2009, N. 13 (NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E LA PIANIFICAZIONE E PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE)
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Art. 104 - (Integrazione all’articolo 32 della l.r. 13/2009)1. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 32 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il go |
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CAPO VI - ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2004, N. 21 (NORME SULLA VIGILANZA, RESPONSABILITA’, SANZIONI E SANATORIA IN MATERIA EDILIZIA)
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Art. 105 - (Integrazione all’articolo 3)1. Dopo il comma 8 dell’articolo 3 della leg |
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Art. 106 - (Modificazioni all’articolo 5)1. Al comma 3, primo periodo, dell’articolo |
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Art. 107 - (Modificazioni e integrazione all’articolo 6)1. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 21/2004 le parole: “lettera d)” sono sostituite dall |
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Art. 108 - (Modificazione all’articolo 7)1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 21/ |
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Art. 109 - (Modificazioni e integrazione all’articolo 8)1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 21/2004 le parole: “lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera c)”. 2. Al comma 3 dell’articolo 8 d |
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Art. 110 - (Modificazioni e integrazione all’articolo 9)1. Alla rubrica dell’articolo 9 della l.r. 21/2004, le parole: “denuncia di inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione”. |
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Art. 111 - (Modificazione e integrazione all’articolo 10)1. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 21/2004, le parole: “del doppio del contributo di costruzione |
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Art. 112 - (Modificazioni all’articolo 11)1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 21/2004, la parola: “Entro” è sostituita dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto al comma 13, secondo periodo |
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Art. 113 - (Modificazione all’articolo 13)1. Il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 21/2004 è sostituito dal seguen |
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Art. 114 - (Modificazioni e integrazione all’articolo 17)1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 21/2004, le parole: “denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a) della L.R. n. 1/2004” sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attività”. 2. Al comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 21/2004 le parole: “, con esclusione della possibilità di applicare l’intervento sostitutivo della Provi |
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CAPO VII - ULTERIORE MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 1984, N. 29 (NORME URBANISTICHE ED AMBIENTALI MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE L.R. 3 GIUGNO 1975, N. 40, L.R. 9 MAGGIO 1977, N. 20, L.R. 4 MARZO 1980, N. 14, L.R. 18 MARZO 1980, N. 19 E L.R. 2 MAGGIO 1980, N. 37)
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Art. 115 - (Abrogazione dell’articolo 16) |
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CAPO VIII - Omissis
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CAPO IX - ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27 (NORME PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE)
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Art. 119 - (Integrazione dell’articolo 15) |
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Art. 120 - (Modificazione all’articolo 22-bis)1. Il comma 5 dell’articolo 22-bis d |
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Art. 121 - (Modificazione ed integrazioni all’articolo 41)1. Al comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 27/2000, dopo la parola: “turistico” sono aggiunte le seguenti: “, le quali assolvono anche a dotazioni territoriali e funzionali di cui all’articolo 10, comma 1, lettere f) e g) del |
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Art. 122 - (Modificazione all’articolo 42)1. L’articolo 42 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente: “Art. 42 - (Camp |
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Art. 123 - (Modificazione e integrazione all’articolo 65)1. Al comma 1 dell’articolo 65 della l.r. 27/2000 dopo le parole: “Gli edifici esistenti” sono inserite le seguenti: “a destinazione residenziale, produttivi e per servizi”. |
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Art. 124 - (Integrazioni al Titolo IV della l.r. 27/2000)1. Al Titolo IV della l.r. 27/2000, dopo l’articolo 71 è aggiunto il seguente: |
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CAPO X - ULTERIORE MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2001, N. 28 (TESTO UNICO REGIONALE PER LE FORESTE)
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Art. 125 - (Modificazione all’articolo 3)1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge re |
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CAPO XI - INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 2009, N. 25 (NORME ATTUATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE E PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1, ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 33 E ALLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2008, N. 15)
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Art. 126 - (Integrazione dell’articolo 6)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2009, |
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CAPO XII - CAPO XIII - Omissis
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CAPO XIV - ULTERIORE INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006, N. 18 (LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE) |
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Art. 129 - (Integrazione all’articolo 60) |
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CAPO XV - ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2010, N. 5 (DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO SU OPERE E COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE) |
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Art. 130 - (Modificazione e integrazioni all’articolo 7)1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costru |
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Art. 131 - (Modificazione e integrazione all’articolo 8)1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 8 dell |
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Art. 132 - (Modificazioni e integrazione all’articolo 9)1. Al primo periodo del comma 4 dell’articolo 9 della l.r. n. 5/2010 la parola: “inte |
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Art. 133 - (Modificazione all’articolo 10)1. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 5/ |
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Art. 134 - (Modificazione e integrazione all’articolo 18)1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 5/2010 le parole: “Per tutti” sono sostituite dalle seguen |
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Art. 135 - (Modificazioni all’articolo 19 della l.r. 5/2010)1. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente: “2. L’importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento sono stabiliti dalle province in misura differenziata in relazione alle modalità di controllo di cui al comma 5, lettere a) e b) dell’articolo 15 e nel rispetto del successivo comma 3.” |
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CAPO XVI - INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2010, N. 12 (NORME DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 35 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 (NORME IN MATERIA AMBIENTALE) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) |
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Art. 136 - (Integrazioni all’articolo 3)1. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme i |
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CAPO XVII - ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 24 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114) |
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CAPO XVIII - CAPO XVIII-ter Omissis
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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI. NORMA FINALE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI. NORMA FINALE |
|
Art. 142 - (Norma finanziaria)1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2011 la seguente spesa in termini di competenza e cassa: a) euro 1.000.000,00 per gli |
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Art. 143 - (Norme transitorie)1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il primo Piano triennale di semplificazione amministrativa di cui all’articolo 3. Il Piano è efficace dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale. 2. Le disposizioni contenute nell’articolo 8 cessano di produrre effetti dalla data di entrata in vigore della norma del Regolamento interno del Consiglio regionale che dà attuazione al comma 2, dell’articolo 40 dello Statuto regionale. 3. I soggetti di cui all’articolo 11, comma 1 effettuano le pubblicazioni di cui all’articolo 17, comma 2 a decorrere dal quindicesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 144 - (Abrogazioni)1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 (Prime norme sul procedimento amministrativo) son |
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Art. 145 - (Norma finale)1. Le norme contenute nei Capi III, IV, V e VI del Titolo II della presente legge danno attuazione, per la parte di competenza regio |
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Allegato A) - Termini per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale dei progetti di testo unico (articolo 5, comma 1) |
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Allegato B) - Autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarieSemplificazione di certificazioni e di obblighi sanitari 1. Certificato di sana e robusta costituzione richiesto ai sensi: a) dell’articolo 2 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione); b) dell’articolo 17, comma 2 del regolamento per l’esecuzione del regio decreto legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitari e visitatrici, approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330; c) dell’articolo 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402 (Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell’articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146). 2. Certificato medico comprovante la sana costituzione per i farmacisti di cui: a) all’articolo 4, comma 1, lettera e), all’articolo 31, comma quinto e all’articolo 32, comma primo del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico) e successive modificazioni; b) all’articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l’esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475 recante norme concernenti il servizio farmaceutico). 3. Certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico i |
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