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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Umbria 24/09/2003, n. 18
L.R. Umbria 24/09/2003, n. 18
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI |
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Art. 1 - (Principi generali per l'esercizio associato delle funzioni degli Enti locali)1. La Regione favorisce la costituzione di gestioni associate tra Comuni allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adegua |
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CAPO II - PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE |
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Art. 2 - (Programma di riordino territoriale)1. Il Programma di riordino territoriale N4, approvato ed aggiornato dalla Giunta regionale con le modalità dell'articolo 4: |
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Art. 3 - (Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del Programma)1. Il Consiglio regionale approva, su proposta avanzata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali, gli indirizzi generali per la formulazione del programma di riordino territoriale in ordine ai contenuti di cui alle lettere b), c) e d), del comma 1, dell'articolo 2 e definisce le procedure di concertazione di cui al comma 5. 2. I Comuni, ed in ogni caso quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, entro trenta giorni dalla comunic |
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Art. 4 - (Disposizioni in ordine alla definizione degli ambiti ottimali)1. Costituiscono in ogni caso ambito ottimale: |
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Art. 5 - (Disciplina dell'intesa)1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime e trasmette l'intesa di cui al comma 5, dell'articolo 3 entro trenta gio |
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Art. 6 - (Semplificazione dei livelli istituzionali sovracomunali)1. Per la gestione associata delle funzioni di cui all'articolo 1, non possono essere destinatarie di |
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TITOLO II - DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE |
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CAPO I - COMUNITÀ MONTANE |
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"Art. 7 - (Definizione delle zone omogenee)N3 1. La Regione individua nel numero di cinque il numero massimo delle zone omogenee di cui all'articolo 23 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione), da definirsi sulla base del procedimento previsto dall'articolo 3. 2. Fanno parte del |
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"Art. 7 bis - (Funzioni delle Comunità montane)N3 1. La Comunità montana promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita. La Comunità montana concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo e alla valorizzazione del patrimonio ambientale. 2. Le Comunità montane sono titolari: a) delle funzioni loro attribuite |
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"Art. 7 ter - (Attività non consentite)N3 1. Le Comunità montane non |
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Art. 8 - (Costituzione delle Comunità montane)N3 "1. La costituzione delle Comunità montane avviene con decreto del Presidente della Giunta regiona |
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Art. 9 - (Autonomia statutaria e contenuto)1. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria nei limiti fissati dalla legge. N3 "2. Lo Statuto è approvato dal Consiglio della Comunit&a |
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"Art. 10 - (Adozione nuovi Statuti)N3 1. Le Comunit& |
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"Art. 10 bis - (Gestione finanziaria delle Comunità montane)N3 1. Le Comunità montane appl |
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Art. 11 - (Conferenza dei Sindaci) |
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Art. 12 - (Consiglio della Comunità Montana)N3 "1. Il Consiglio della Comunità montana è composto da tre rappresentanti di ogni Comune costituente la Comunità montana medesima.". 2. Almeno un terzo dei rappresentanti del Comune è eletto dalle minoranze con voto separato. |
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"Art. 13 - (Presidente della Comunità montana)N16 1. Il Presidente della Comunit&ag |
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"Art. 14 - (Giunta della Comunità montana)N16 1. La Giunta della Comunità |
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Art. 15 - (Competenze degli organi)1. Le competenze degli organi sono quelle definite dallo Statuto in armonia con i principi generali i |
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"Art. 16 - (Indennità)N16 1. Il Presidente della Comunità montana, eletto tra i Sindaci o gli Assessori dei Comuni aderenti alla Comunità montana stessa, ai sensi dell'articolo 13, ha diritto a pe |
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Art. 17 - (Revisore dei conti)1. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio della Comunità montana a maggioranza |
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"Art. 18 - (Finanziamento delle attività)N3 1. La Regione concorre al finanziamento delle Comunità montane con: |
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"Art. 18 bis - (Monitoraggio)N3 1. La Regione svolge attività di controllo e di monitoraggio sull'andamento finanziario delle Comunità montane anche acq |
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Art. 19 - (Criteri di ripartizione ed erogazione finanziamenti)1. Il fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle Comunità montane di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) è ripartito "dalla Giunta regionale, prevedendo una quota in parti uguali e la restante quota sulla base del territorio montano e della popolazione residente nelle zone montane."N3 |
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Art. 20 - (Patrimonio)1. Le Comunità montane hanno patrimonio proprio, acquisito a titolo originario o derivato, ovvero trasferito in forza |
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Art. 21 - (Gestione del patrimonio agro-forestale regionale)1. I Comuni per la gestione dei beni agro-forestali ad essi trasferiti dalla Regione si avvalgono della Comunità montana |
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Art. 22 - (Zone omogenee)N12 1. Le zone omogenee sono le seguenti: 1) ZONA A- Comunità Montana Alto Tevere Umbro: Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide; 2) ZONA B - Comunità Montana dell'Alto Chiascio: Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica; 3) ZONA C - Comunità Montana Monte Subasio: Assisi, Bastia Umbra, Nocera Umbra, Spello, Torgiano, Valtopina; 4) ZONA D - C |
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Art. 23 - (Piano pluriennale di sviluppo e programmi annuali operativi)1. Le Comunità montane per il raggiungimento delle proprie finalità adottano, entro sei mesi dalla loro costituzione con le modalità previste dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 28 agosto 1995 n. 40, tenuto conto della programmazione generale e di settor |
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Art. 24 - (Manodopera forestale)1. Le Comunità montane per la realizzazione degli interventi previsti nei piani e programmi e |
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Art. 25 - (Disposizioni in materia di affidamenti di lavori e di servizi alle Comunità montane)1. La Regione, le Province o i Comuni non ricompresi nella Comunità montana, possono affidare alla Comunità mon |
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CAPO II - UNIONI DI COMUNI E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI |
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Art. 26 - (Unioni di Comuni ed associazioni intercomunali)1. La Regione promuove ed incentiva la costituzione di unioni di Comuni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 267/00 e di associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata |
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CAPO III - INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELLE GESTIONI ASSOCIATE |
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Art. 27 - (Destinatari degli incentivi)1. La Regione incentiva lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali ed i proc |
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Art. 28 - (Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi finanziari agli Enti locali)1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di enti local |
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Art. 29 - (Criteri per la concessione di incentivi alle forme associative)1. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto prioritariamente della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata oltreché della popolazione interessata. 2. Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari N2, da erogarsi all'atto del conferimento delle funzioni alle Comunità montane, all'atto della costituzione di unioni di Comuni e di associazioni intercomunali o |
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Art. 30 - (Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni)1. Il programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, disponendo: |
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CAPO IV - ALTRE FORME DI INCENTIVAZIONE |
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Art. 31 - (Personale)1. Al fine di incentivare le forme associate di gestione di funzioni proprie dei Comuni e per favorire l'arricchimento delle esperienze professionali nonché ai fini del contenimento della spesa pubblica complessiva, la Regione può assegnare mediante coma |
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Art. 32 - (Concessione del patrimonio regionale)1. La Regione al fine di favorire le forme associative tra gli Enti locali può, previa convenz |
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Art. 33 - (Elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale)1. Al fine di favorire la costituzione delle forme di gestione associata previste dalla presente legg |
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Art. 34 - (Altri livelli di gestione associata sovracomunale)1. Le Comunità montane, le unioni di Comuni ed i Comuni capofila delle associazioni intercomun |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINALE, MODIFICAZIONI, INTEGRAZIONI E ABROGAZIONI. NORMA FINANZIARIA |
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CAPO I - NORMA FINALE |
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Art. 35 - (Primo programma di riordino territoriale)1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta per |
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CAPO II - MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 1998, N. 34 |
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Art. 36 - (Abrogazione articolo 5)1. L'articolo 5 della legge regionale 34/1998 è abrogato. |
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Art. 37 - (Abrogazione articolo 13)1. L'articolo 13 della legge regionale 34/1998 è abrogato. |
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Art. 38 - (Modificazioni articolo 14)1. Al comma 2, dell'articolo 14 della legge regionale 34/1998 dopo la parola "avvenire" sono soppress |
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Art. 39 - (Modificazioni articolo 15) |
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CAPO III - ABROGAZIONI E NORMA FINANZIARIA |
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Art. 40 - (Abrogazioni)1. Sono e restano abrogate le seguenti leggi regionali: a) legge regionale 6 settembre 1972, n. 23; b) legge regionale 15 gennaio 1973, n. 7; c) legge regionale 11 marzo 1974, n. 13; d) legge regionale 11 marzo 1974, n. 14; e) legge regionale 11 marzo 1974, n. 15; f) legge regionale |
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Art. 41 - (Finanziamento delle Comunità Montane)N3 "1. Al finanziamento delle attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) quando non diversamente specificato e nel rispetto della l.r. 28/2001, si fa fronte rispettivamente con le seguenti risorse: |
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Art. 42 - (Finanziamento delle incentivazioni alle forme associative)1. Per il finanziamento degli interventi previsti negli articoli 29 e 33 della presente legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 258.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 02.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Relazioni istituzionali". 2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si fa fronte con l'apposito stanziamento esistente nella unità |
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AllegatiOmissis |
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