N23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 14, commi 1 e 2, della L.R. 29/04/2014, n. 9 e, successivamente, abrogato dall’art. 14, comma 1, della L.R. 04/11/2024, n. 25, così recitava:

“Art. 12 - (Promozione dei servizi telematici e dell’identità digitale regionali)

1. Al fine di assicurare a cittadini e imprese facilità ed uniformità nell’accesso dei servizi telematici forniti ai soggetti di cui all’articolo 11, la Regione mette a disposizione e promuove l’impiego dei servizi infrastrutturali per l’identità digitale che possono contenere il profilo di autorizzazione degli utenti dei servizi telematici, abilitazione e delega per eventuali intermediari e soluzioni di firma elettronica avanzata nell’ambito della community network regionale ed in connessione al Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all’articolo 64 del d.lgs. 82/2005.

2. La Regione assicura l’accesso ai servizi telematici e l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte di cittadini e imprese, anche attraverso appositi accordi con gli ordini professionali e le associazioni di categoria.

3. La Regione promuove l’implementazione di servizi telematici, la partecipazione e l’accesso ai procedimenti in via telematica, l’utilizzo della PEC e della cooperazione applicativa da parte dei soggetti di cui all’articolo 11.”

Dalla redazione