N16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 271, comma 1, della L.R. 21/01/2015, n. 1, così recitava:

“Art. 40 - (Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia - SUAPE)

1. Il presente Capo provvede all’adeguamento della disciplina dello Sportello unico per l’edilizia di cui all’articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

2. Dall’entrata in vigore della presente legge lo Sportello unico per l’edilizia di cui al comma 1 è denominato Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia - SUAPE.

3. Nel caso in cui leggi, regolamenti o altri provvedimenti regionali fanno riferimento allo Sportello unico per l’edilizia o allo Sportello unico per le attività produttive, dall’entrata in vigore della presente legge, esso deve intendersi riferito allo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia - SUAPE.

4. Il SUAPE costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

5. Il SUAPE svolge anche i compiti e le attività previsti dall’articolo 5 della l.r. 1/2004.

6. Il SUAPE è la struttura organizzativa responsabile del procedimento unico ferme restando le competenze e l’autonomia delle singole amministrazioni, nell’attribuzione delle responsabilità provvedimentali e dei singoli procedimenti, ivi compreso il potere di vigilanza e controllo e sanzionatorio.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la normativa vigente.”

Dalla redazione