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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 03/11/2004, n. 21
L. R. Umbria 03/11/2004, n. 21
L. R. Umbria 03/11/2004, n. 21
- Errata corrige in B.U. 01/12/2004, n. 51
- L.R. 22/02/2005, n. 11
- L.R. 26/06/2009, n. 13
- L.R. 27/01/2010, n. 5
- L.R. 16/09/2011, n. 8
- L.R. 04/04/2012, n. 7
- L.R. 21/01/2015, n. 1
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TITOLO I - VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO - EDILIZIA, RESPONSABILITÀ, SANZIONI E SANATORIA |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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CAPO II - VIGILANZA E RESPONSABILITÀ |
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CAPO III - SANZIONI |
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Art. 16. - (Sanzioni amministrative per violazione della disciplina in materia di normativa tecnica) |
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CAPO IV - TITOLI ABILITATIVI IN SANATORIA |
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CAPO V - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE |
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TITOLO II - CONDONO EDILIZIO |
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CAPO I - CONDONO EDILIZIO |
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Art. 19. - (Titolo abilitativo in sanatoria a seguito del condono edilizio)1. I limiti, le condizioni e le modalità per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, in relazione al condono edilizio di cui all'articol |
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Art. 20. - (Interventi ammessi a sanatoria)1. Nell'ambito dell'intero territorio regionale, comprese le aree demaniali, sono suscettibili di sanatoria edilizia, ai fini del rilascio del titolo abilitativo a seguito del condono edilizio, di cui al D.L. 269/2003, convertito con modificazioni con la l. 326/2003, sempreché ultimate entro il 31 marzo 2003: a) le opere riconducibili alla Tipologia n. 1 (Opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data del 2 ottobre 2003) dell'allegato 1 del decreto legge medesimo, relativamente ad ampliamenti di edifici esistenti nei seguenti limiti: 1) fino a 30 metri quadrati di superficie per unità im |
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Art. 21. - (Interventi non ammessi a sanatoria)1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della l. 47/1985, R dal comma 27 dell'articolo 32 del d.l. 269/2003, non sono suscettibili di sanatoria: a) le opere o gli edifici previsti in demolizione da titoli abilitativi o da piani attuativi; |
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Art. 22. - (Condizioni per la sanatoria)1. Ai fini del calcolo dell'oblazione e del contributo di costruzione gli interventi di modifica della destinazione d'uso con o senza opere edilizie, sono equiparati alle opere di ristrutturazione edilizia di cui alla tipologia 3 indicata all'art. 20, comma 1, lettera c). Nel caso in cui la modifica della destinazione d'uso riguardi vani di edifici posti al piano sottotetto o terreno, la sanatoria è ammessa purché siano rispettate le limitazioni e condizioni di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, della |
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Art. 23. - (Modalità della sanatoria)1. Alla domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, riferita a singole unità immobiliari, è allegata la dichiarazione resa da tecnico abilitato, utilizzando il modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettera c), ai fini di cui all'art. 18, commi 1 e 5, secondo periodo e all'art. 39 comma 5 della l.r. n. 1/2004, oltre alla documentazione di cui ai commi 32 e 35 dell'art. 32 del D.L. 269/2003, convertito con la l. 326/2003, nella quale deve essere altresì asseverato: a) le dimensioni e lo stato delle opere interessate con allegati i relativi elaborati in base all'elenco approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della l.r. n. 1/2004; in caso di ampliamento di unità immobiliari, i grafici dovranno riportare anche le unità immobiliari originarie con l'indicazione della loro superficie e destinazione; b) la de |
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Art. 24. - (Oneri concessori)1. L'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento sono effettuate secondo quanto previsto dal comma 38 dell'articolo 32 del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni con la l. 326/ 2003. 2. Gli |
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Art. 25. - (Oblazione)1. L'oblazione relativa alle opere abusive oggetto di sanatoria, compresa quella derivante dall'event |
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Art. 26. - (Termini ed effetti per la sanatoria)1. La mancata presentazione dei documenti previsti all'articolo 23, commi 1, 2 e 5 della presente legge e dall'articolo 32 del D.L. 269/2003 entro il termine di centoventi giorni dalla data della richiesta di integrazione del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, comporta il conseguente diniego del titolo abilitativo a sanatoria. 2. La determinazione sulla domanda di sanatoria è adottata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale entro il termine di trentasei mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 32 dell'articolo 32 del D. |
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Art. 27. - (Definizione degli interventi ammessi a condono edilizio)1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 51 della l. 47/1985, e all'allegato 1 del D.L. 269/2003 convertito con l. 326/2003 per il calcolo dell'oblazione, ai fini del computo delle superfici ammesse a sanatoria ai sensi dell'articolo 20, comma 1, si considera la sommatoria delle superfici utili coperte realizzate ad ogni piano dell'edificio, misurate all'esterno dei muri perimetrali, con la esclusione di balconi e pensiline realizzati in aggetto rispetto alla parete dell'edificio, nonché delle scale esterne scoperte. Le superfici utili realizzate all'interno della sagoma di edifici esistenti legittimati che no |
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TITOLO III - SANZIONI PER MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE |
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CAPO I - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO |
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TITOLO IV - GRAVITÀ DELL'ABUSO |
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CAPO I - VALUTAZIONE |
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TITOLO V - MODIFICHE DI LEGGI, ABROGAZIONI E NORME FINALI |
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CAPO I - MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1999, N. 3 |
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CAPO II - MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27 |
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CAPO III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1997, N. 31 |
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CAPO IV - MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1. |
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CAPO V - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2003, N. 23 |
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CAPO VI - NORME SPECIALI |
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CAPO VII - ABROGAZIONI E NORME FINALI |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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CAPO I - NORMA FINANZIARIA |
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Art. 51. - (Norma finanziaria)1. Le somme spettanti alla Regione di cui all'articolo 25, per un importo di 1.000.000,00 di euro, sono introitate nella unità previsionale di base 3.01.004 del bilancio regionale, parte entrata, denominata "Entrate extratributarie" (cap. 2457). 2. Per gli interventi vincolati per le finalità di cui al comma 33 dell'articolo 32 della legge 326/2003 è autorizzata la sp |
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