Articolo modificato dall’art. 14, comma 6, della L.R. 29/04/2014, n. 9 e, successivamente, abrogato dall’art. 14, comma 1, della L.R. 04/11/2024, n. 25, così recitava:

“Art. 19 - (Attuazione)

1. La definizione di tempi, modalità e standard per l’attuazione di quanto previsto dal presente Capo è adottata entro il 31 maggio 2012 con una o più deliberazioni della Giunta regionale.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 definiscono, altresì, le modalità di sperimentazione nel primo periodo di applicazione.”

Dalla redazione