Capo abrogato dall'art. 90, comma 1, della L.R. 13/06/2014, n. 10, così recitava:

"CAPO XVII - ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 24 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114)

Art. 137 - (Modificazione e integrazione all’articolo 2) — 1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) è inserita la seguente:

“a-bis) per esercizi di vicinato: quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq;”.

2. Alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 2 della l.r. 24/1999, le parole: “di cui all’art. 4, comma 2, lettera d) del decreto;”, sono sostituite dalle parole “di cui alla lettera a-bis);”.

Art. 138 - (Modificazione all’articolo 3) — 1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 24/1999 la parola: “d),” è soppressa.

Art. 139 - (Integrazione alla l.r. 24/1999) — 1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 24/1999 è inserito il seguente:

“Art. 4-bis - (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato) — 1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia SUAPE del comune competente per territorio.

2. L’attività di vendita può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico - sanitaria, edilizia, urbanistica e di pubblica sicurezza. Qualora l’attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di presentazione della SCIA, salvo comprovati motivi di necessità, da dichiarare da parte dell’interessato, la SCIA cessa di produrre effetti giuridici.

3. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato, mediante l’uso esclusivo di stoviglie e posate a perdere anche biodegradabili, di prodotti di gastronomia utilizzando i locali e gli arredi degli esercizi con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico - sanitaria.

4. Ai fini di cui al comma 3 per locali dell’esercizio si intendono i locali individuati nella documentazione allegata alla SCIA.

5. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato:

a) qualora vengano meno i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all’articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. 59/2010;

b) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;

c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell’attività;

d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge.

6. La reiterazione delle violazioni di cui al comma 5, lettera d), si verifica qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

7. Si applica, in ogni caso, l’articolo 19 della l. 241/1990 e sue successive modifiche e integrazioni.”.

Art. 140 - (Integrazione all’articolo 12-bis) — 1. Al comma 1 dell’articolo 12-bis della l.r. 24/1999, prima delle parole “L’apertura”, sono aggiunte le seguenti: “Fatto salvo quanto previsto per gli esercizi di vicinato di cui al comma 1, dell’articolo 4-bis,”."

Dalla redazione